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AGUIA RED non è una semplice macchina fotografica. È un sistema complesso, solo approvato, che forma la prova attraverso algoritmi, configurazioni e trattamenti ulteriori.

Ci avete chiesto conto della seconda denuncia-querela sul Giudice di Pace di Treviso. La risposta è nei documenti tecnici: anche a Maser, come a Trevignano, il rilievo del rosso non nasce da una semplice fotografia, ma da un sistema soltanto approvato, tecnicamente complesso, capace di trattare, selezionare e modificare le immagini; per questo la tesi secondo cui l’omologazione non servirebbe perché “bastano i fotogrammi” non regge a un esame serio degli atti.


AGUIA RED non è una semplice macchina fotografica
AGUIA RED non è una semplice macchina fotografica nella foto assieme al Sindaco di Maser Claudia Benedos

La sentenza del Giudice di Pace di Treviso n.8224/2025 del 17.03.2026 che ha rigettato l’opposizione della nostra associata con una motivazione molto netta: secondo il giudice, nel caso del semaforo rosso non saremmo davanti a uno strumento che svolge “calcoli e rilievi complessi” come l’autovelox, ma a un apparecchio fotografico che, attraverso i fotogrammi prima e dopo la linea di arresto, fornirebbe “piena prova documentale” dell’infrazione; da qui l’idea che il nodo dell’omologazione non avrebbe la stessa centralità e quindi obbligatorietà. La motivazione, dunque, riduce il sistema a una funzione essenzialmente visiva, quasi notarile, come se il dispositivo si limitasse a registrare passivamente un fatto immediatamente percepibile dall’occhio umano.


Ma i documenti tecnici dell'apparecchio in nostro possesso raccontano e provano molto altro leggete.


Il decreto MIT n. 47 del 1 marzo 2021 non omologa AGUIA RED, lo approva. E già qui la premessa va rimessa in ordine, perché il titolo ministeriale parla espressamente di “approvazione” e non di omologazione. Lo stesso decreto precisa che il dispositivo è in grado non solo di rilevare il transito con semaforo rosso, ma anche di acquisire immagini e gestire le procedure previste per il trattamento dei dati sulla base delle caratteristiche tecniche, delle classi prestazionali e dei limiti funzionali descritti negli articoli successivi e nel manuale richiamato dal decreto stesso. Non siamo quindi davanti a un banale supporto fotografico neutro, ma a un apparato elettronico la cui validità operativa dipende da una precisa architettura tecnica e dal rispetto dei relativi limiti d’uso.


Il manuale del dispositivo AGUIA RED -T5-5 usato a Maser
Il manuale del dispositivo AGUIA RED -T5-5 usato a Maser

Il manuale AGUIA RED versione 2.10 conferma senza ambiguità che l’apparato integra, nello stesso contenitore, telecamera a colori, telecamera bianco e nero, illuminatore IR, antenna GPS, sensori e disco SSD. La telecamera bianco e nero è usata per la lettura automatica della targa mediante OCR, la telecamera a colori per immagini e filmati di contesto, il GPS per sincronizzazione oraria e georeferenziazione, il disco SSD per la memorizzazione locale dei dati. Il sistema dispone inoltre di Web Server per configurazione e manutenzione, notifiche push via FTP e WebServices, FTP Server per accesso a dati e immagini salvati nella memoria interna e WebServices per accesso remoto e supervisione remota dell’apparato. Lo stesso manuale afferma che il rilievo delle infrazioni semaforiche avviene attraverso algoritmi di elaborazione delle immagini, con il supporto del sistema OCR integrato. Quindi la “prova” non nasce da una semplice ripresa ottica spontanea, ma da una catena automatizzata di acquisizione, trattamento, associazione, configurazione e trasferimento dati.


La stessa struttura del manuale mostra quanto il sistema sia lontano dall’idea di un apparecchio fotografico elementare. Sono previste configurazioni delle corsie, calibrazione delle telecamere, configurazioni OCR, salvataggio dati, impostazione del tempo di giallo minimo, ritardo di inizio del rilievo dell’infrazione, modalità di acquisizione delle immagini di contesto, verifiche funzionali, statistiche di velocità e volumi di traffico, statistiche eventi, accesso ai dati memorizzati nel disco SSD e scambio dati con il software VSP di centrale operativa. Inoltre, il manuale indica funzioni accessorie utilizzabili in contemporanea alle funzionalità sanzionatorie, come classificazione veicolare, streaming video e memorizzazione permanente dello storico statistico per un anno e mezzo. In altri termini, l’apparato che la sentenza tratta come “fotografico” è in realtà una piattaforma integrata di rilevazione automatica, lettura targhe, trattamento di immagini e gestione remota.


Il punto più delicato emerge poi dal manuale del Velocar Security Portal, cioè del software di centrale operativa destinato alla gestione degli apparati e alla convalida delle infrazioni. Il VSP non si limita a mostrare il materiale raccolto. Prevede scarico dati automatico, gestione dispositivi installati sul campo, interfaccia di convalida, esportazione delle infrazioni, gestione black list, controlli su assicurazione, revisione, veicoli rubati e fermi amministrativi, ricerca transiti, audit trail e gestione delle credenziali del Portale dell’Automobilista. Inoltre, le funzionalità documentate nel manuale sono attivabili a livello utente tramite richiesta all’amministratore del software, indicato nello stesso manuale in Velocar. Questo significa che la piattaforma centrale non è un archivio passivo, ma un ambiente operativo nel quale profili, abilitazioni e funzioni incidono direttamente sulla lavorazione del dato sanzionatorio.

Il profilo più serio, e giuridicamente più sensibile, è che il manuale VSP documenta in modo espresso la funzione “Modifica Immagini”. L’utente può cliccare sulle immagini associate all’infrazione ed effettuare operazioni di editing quali ritaglio della targa da area selezionata, offuscamento di aree selezionate, aumento o diminuzione di luminosità e contrasto, ritorno all’ultima versione salvata, zoom sulla selezione e salvataggio della versione corrente. Lo stesso manuale prevede anche la funzione “Modifica dati veicolo”, con possibilità di intervenire su targa, nazionalità, classe, colore, marca e modello. Questo basta a escludere che si sia in presenza di una “fotografia innocente” o di una prova meccanica elementare. In presenza di una tale filiera tecnologica, l’assenza nel fascicolo di regole puntuali su profili utente, autorizzazioni, log di accesso, audit trail, versioning, ruoli privacy e limiti di intervento umano non è un dettaglio difensivo: è una vera criticità istruttoria.
GdP Treviso sentenza n.8224/2025 del 17.03.2026
Estratto della sentenza del GdP Treviso n.8224/2025 del 17.03.2026

Per questa ragione la motivazione del Giudice di Pace di Treviso appare riduttiva nel suo presupposto tecnico. Il giudice contrappone la prova fotografica del semaforo rosso agli autovelox, dicendo che nei primi non vi sarebbero calcoli complessi. Ma il manuale AGUIA RED descrive esattamente un sistema che opera mediante algoritmi di elaborazione immagini, OCR, parametri configurabili, linee virtuali, tempi di giallo, ritardo di attivazione, configurazione delle immagini di contesto, gestione remota e trasmissione dei dati; il software VSP aggiunge poi uno strato ulteriore di convalida, modifica, esportazione e lavorazione del materiale raccolto. La formazione della prova, quindi, non coincide affatto con la mera esistenza di due fotogrammi, ma è il risultato di una filiera tecnico-digitale più ampia, nella quale il dato visivo viene generato, selezionato, associato, trattato e validato all’interno di un sistema non neutro e non elementare.


Il punto conclusivo è allora questo. Se il dispositivo AGUIA RED è, per titolo ministeriale, solo approvato e non omologato, e se i manuali dimostrano che esso non è una semplice fotocamera ma un sistema complesso di rilevazione automatica e trattamento dei dati, la tesi secondo cui per il semaforo rosso l’omologazione non servirebbe perché “bastano le foto” finisce per poggiare su una rappresentazione tecnica semplificata che i documenti del produttore smentiscono. La questione giuridica non è se l’occhio umano veda il rosso in una foto. La questione è se una prova formata da un sistema automatico, algoritmico, configurabile, remotizzabile e integrato con una piattaforma che consente anche interventi sulle immagini possa essere degradata a documento fotografico semplice, sottratto alle garanzie più rigorose sul titolo abilitativo e sulla controllabilità della filiera. Ed è proprio qui che il ragionamento della sentenza mostra il suo limite.


Ecco i motivi della seconda denuncia di Altvelox.


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