Altvelox annuncia la denuncia di tutti i Prefetti del Veneto: “Non può esistere una legalità diversa da Napoli a Venezia”
- Altvelox

- 2 apr
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Dopo la sospensione disposta a Napoli sui decreti relativi alle postazioni fisse, le Prefetture venete, secondo Altvelox, hanno continuato a negare il peso giuridico della omologazione degli apparecchi e a respingere l’accesso ai documenti con motivazioni seriali e richiami giurisprudenziali ritenuti fuori fuoco. Con le denunce depositate oggi contro i Prefetti di Belluno, Rovigo e Treviso, risultano ora interessati tutti i Prefetti del Veneto, con segnalazione di presunti profili di falsità e omissione di atti.

Il punto politico e giuridico, prima ancora che amministrativo, è ormai sotto gli occhi di tutti. Se in una parte d’Italia il tema della omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità viene considerato decisivo per garantire legalità dell’azione amministrativa, certezza degli accertamenti e tutela degli utenti della strada, non si comprende per quale ragione in Veneto lo stesso tema venga trattato come se fosse quasi estraneo alla regolarità dell’impianto sanzionatorio. Il 3 marzo 2026, infatti, il Prefetto di Napoli ha sospeso i decreti che autorizzavano i controlli automatici della velocità sul territorio metropolitano, in una prospettiva dichiaratamente prudenziale e di garanzia, nelle more delle disposizioni attuative sull’omologazione.
Altvelox annuncia ora la denuncia di tutti i Prefetti del Veneto non per una polemica astratta, ma perché dalle risposte fin qui ricevute emerge, secondo l’associazione, una linea comune: da un lato si afferma che la Prefettura non avrebbe competenza sulla omologazione degli apparecchi; dall’altro si sostiene, in sostanza, che l’eventuale irregolarità del rilevatore non inciderebbe sulla regolarità dell’impianto o del decreto prefettizio che autorizza il controllo differito. È proprio questa separazione artificiosa a destare allarme. Perché se il dispositivo utilizzato per produrre la prova dell’infrazione non è munito del titolo richiesto dalla legge, diventa arduo sostenere che l’intero sistema resti immune da vizi, come se la fonte della prova fosse un dettaglio secondario. E secondario non è. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha affermato che approvazione e omologazione sono procedimenti distinti per natura e finalità e che le norme del Codice della strada non li equiparano, aggiungendo che i mezzi tecnici destinati all’accertamento automatico devono essere sottoposti alla procedura di omologazione affinché le risultanze possano essere considerate fonti di prova.
Il dato normativo resta del resto lineare. L’art. 142, comma 6, del Codice della strada considera fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”, mentre il decreto ministeriale 11 aprile 2024, all’art. 6, ha previsto che i dispositivi già installati e non conformi ai presupposti e alle prescrizioni dell’Allegato A debbano essere adeguati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto e, decorso tale termine, disinstallati sino all’adeguamento. Non si tratta, quindi, di una questione ornamentale o lessicale. La regolarità della postazione e la legittimità dell’accertamento non possono essere scisse dal requisito tecnico-legale dell’apparecchio che genera la prova.
Per questo la posizione che Altvelox attribuisce alle Prefetture venete appare, sul piano logico prima ancora che giuridico, difficilmente sostenibile. Se il Prefetto di Napoli ha ritenuto che la persistente incertezza sulla omologazione imponesse la sospensione dei decreti a tutela della legalità e dei cittadini, non è accettabile che altrove si opponga la tesi contraria come se nulla fosse accaduto, quasi che la legge dello Stato cambi confine passando dal Garigliano al Piave. Due sono le possibilità, e nessuna delle due è rassicurante: o ha sbagliato Napoli, oppure stanno sbagliando gli uffici che continuano a minimizzare il problema. In entrambi i casi, il cittadino ha diritto a una risposta chiara, univoca e documentata.

Altro profilo che Altvelox intende portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria riguarda la trasparenza. Secondo l’associazione, i dinieghi ricevuti in Veneto presentano un’impostazione sostanzialmente seriale, con formule ripetute e con il richiamo alla sentenza del TAR Marche n. 801/2025 utilizzata come clausola generale di chiusura, senza però una puntuale dimostrazione della concreta pertinenza di quel precedente rispetto alle singole istanze proposte, ai documenti domandati e alla specifica funzione difensiva e di controllo civico esercitata. In altri termini, non basta evocare il numero di una sentenza per trasformare automaticamente interi fascicoli in atti sottratti alla conoscibilità. Quando si nega l’accesso, occorre motivare in modo preciso, concreto e non stereotipato. E la stessa giurisprudenza amministrativa ricorda che il rigetto dell’accesso civico non può poggiare su formule generiche, ma richiede un’istruttoria approfondita e la dimostrazione di un pregiudizio concreto agli interessi protetti.
La decisione di procedere con la denuncia di tutti i Prefetti del Veneto nasce dunque, nella prospettiva di Altvelox, da un dato semplice: non si può predicare rigore verso gli automobilisti e, allo stesso tempo, alleggerire gli oneri di legalità, trasparenza e coerenza in capo alle amministrazioni. I controlli di velocità sono legittimi quando rispettano integralmente la legge. Diventano invece fonte di contenzioso, sfiducia e disparità quando le istituzioni pretendono di separare il decreto prefettizio dall’affidabilità legale dello strumento, o quando negano i documenti con risposte prefabbricate. La sicurezza stradale non ha bisogno di scorciatoie amministrative. Ha bisogno di regole uguali per tutti. Anche per le Prefetture.
L’auspicio dell’associazione è che una volta per tutte l’autorità giudiziaria voglia procedere con ogni necessaria verifica, valutando con rigore i fatti esposti e le responsabilità eventualmente emergenti. Qualora dovessero risultare integrati presupposti penalmente rilevanti, l’azione penale costituirebbe non soltanto un passaggio dovuto sul piano ordinamentale, ma anche un segnale concreto di tutela per i cittadini. Perché senza accertamento effettivo, senza conseguenze e senza rimedi, la legalità rischia di restare una formula astratta. E i cittadini, ancora una volta, sarebbero lasciati soli a pagare il prezzo dell’inerzia.



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