Anche il Giudice di Pace di Rovigo ferma il “salvavelox”: nessun decreto futuro può sanare le multe del passato.
- Altvelox

- 17 giu
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"...Un eventuale decreto ministeriale di prossima emanazione, quand'anche contenesse una disciplina transitoria di sanatoria, non potrebbe retroattivamente convalidare accertamenti già effettuati in assenza del presupposto di legge, trattandosi di fonte secondaria che non può derogare a norme primarie né incidere su posizioni giuridiche già consolidate..." Respinta la richiesta di rinvio del Comune. Una fonte secondaria non può convalidare retroattivamente accertamenti eseguiti con apparecchiature soltanto approvate e non omologate.

Il Giudice di Pace di Rovigo, con sentenza del 3 giugno 2026 resa nel procedimento R.G. n. 755/2026, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Rovigo e il verbale elevato il 4 maggio 2025 dalla Polizia Locale di Giacciano con Baruchella mediante dispositivo Autosc@n-Speed, matricola 2021.0008, risultato soltanto approvato con decreto ministeriale e non omologato.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la richiesta del Comune di rinviare il giudizio in attesa della pubblicazione del nuovo decreto ministeriale sugli autovelox, dopo la conclusione della procedura TRIS del 4 maggio 2026. Il giudice ha respinto la richiesta, osservando che la legittimità dell’accertamento deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della violazione.
La pronuncia afferma in modo netto che un eventuale decreto successivo, anche qualora introducesse una disciplina transitoria, non potrebbe convalidare retroattivamente accertamenti già eseguiti senza il presupposto richiesto dalla legge. La ragione è elementare, benché alcune amministrazioni sembrino ancora impegnate a complicarla: un decreto ministeriale è una fonte secondaria e non può derogare all’articolo 142, comma 6, del Codice della strada, né incidere su situazioni giuridiche già consolidate.

La sentenza richiama inoltre l’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, secondo cui le risultanze degli strumenti di rilevazione della velocità hanno efficacia probatoria soltanto quando provengono da apparecchiature debitamente omologate. Approvazione, taratura e omologazione restano procedimenti distinti e non sovrapponibili.
Analoga sorte viene riservata alle circolari ministeriali e al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato richiamati dal Comune. Si tratta, precisa il giudice, di atti amministrativi interni privi di forza normativa, incapaci di modificare il contenuto della norma primaria o di superare l’interpretazione della Cassazione.
Significativo anche il rigetto della richiesta comunale di cancellare dal ricorso le espressioni “castello di carta difensivo degli Enti” e “bacchetta magica sovraordinata”. Per il giudice si tratta di metafore rivolte agli argomenti giuridici della difesa, non alle persone, e funzionali a contestare il tentativo di attribuire a circolari e futuri decreti una forza che l’ordinamento non riconosce loro.
La decisione ribadisce quindi un principio semplice: la legalità di una sanzione si verifica alla data dell’accertamento. Non può essere costruita dopo, per decreto.
Altvelox depositerà ennesima denuncia querela nei confronti del sindaco di Giacciano con Baruchella, dell'avvocato Barbara Bisaglia per tutti i reati che la procura riterrà ravvisabili nei fatti che andremo a descrivere.


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