Distanze regolamentari e avvisi con la segnaletica stradale: ecco tutte le norme in tema di Autovelox e Telelaser.
A partire dal 2014 la Cassazione in tema di autovelox è intervenuta con importanti sentenze sule regole sulla segnalazione dell’autovelox. La Corte ha ribadito che gli autovelox devono essere segnalati agli automobilisti con parecchio anticipo: se mancano i cartelli di avviso la multa non è valida. Ma gli autovelox possono essere a postazione fissa (ll’apparecchio è posizionato in maniera permanente) oppure temporanea (un apparecchio mobile, posto a bordo strada, e presidiato da una pattuglia). Come deve essere la segnaletica di preavviso della presenza dell’apparecchio, in questi due diversi casi?
La Cassazione ha precisato che anche le postazioni temporanee devono essere preventivamente segnalati, con appositi cartelli, anch’essi mobili, mentre nel caso di postazioni fisse, o anche abituali, si potranno mettere cartelli fissi. Di recente è anche intervenuta una circolare del Ministero dell’Interno che ha recepito gli orientamenti dei giudici e li ha fissati in una apposita direttiva alla quale tutte le forze dell’ordine sono tenute a uniformarsi.
1) Gli autovelox devono essere sempre segnalati preventivamente: ciò vale sia che si tratti di apparecchi fissi e automatici, sia che invece la postazione sia mobile ed utilizzata, all’occorrenza, da agenti della polizia (è il caso, per esempio, dei telelaser). Gli autovelox non fissi, come vedremo a breve, dovranno essere preceduti non da uno solo, bensì da un doppio segnale. Il verbale con la multa deve dare atto della presenza dei suddetti cartelli di avviso. Non basta che l’autovelox sia visibile e presegnalato dall’apposito cartello: occorre che il verbale dia atto dell’esistenza di questi cartelli di presegnalazione, indicando anche il punto (in genere, il km progressivo della strada) dove essi sono posizionati. Il verbale, per essere valido, dovrà anche specificare se la postazione di controllo della velocità e la relativa segnaletica era temporanea o permanente. In assenza di queste necessarie informazioni, la contravvenzione potrà essere annullata.
2) La segnalazione che anticipa all’automobilista la presenza, nel tratto di strada successivo, di apparecchi di controllo elettronico della velocità deve specificare se si tratta di apparecchi fissi o mobili. Inoltre, questi segnali stradali devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità. Non c’è una distanza prefissata tra questi segnali e la postazione di rilevamento della velocità, ma occorre che sia sufficiente ed adeguata, in relazione alla velocità media del tratto di strada di percorrenza (ad esempio, una postazione installata su un’autostrada dove vige il limite di 130 km/h dovrà essere segnalata con più anticipo rispetto ad una postazione installata su una strada statale, dove generalmente il limite è di 90 km/h o in un centro abitato ove il limite è di 50 km/h) e quindi la distanza deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi. Quanto alle eventuali intersezioni di strade che si frappongano tra il cartello e l’autovelox, la Cassazione ricorda che è necessario ripetere la segnalazione per coloro che provengono dalle strade laterali ed evidentemente non potrebbero aver visto il cartello segnaletico posto su un tratto di strada che non hanno percorso.
3) La segnaletica può essere realizzata sia con cartelli stradali fissi e permanenti che con cartelli temporanei, sia con segnali luminosi a messaggio variabile (per esempio, quelli presenti sui cavalcavia, a display luminoso), sia anche con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli in dotazione delle forze dell’ordine, purchè essi risultino chiari e ben visibili.
4) Le postazioni mobili possono essere segnalate anche con cartelli permanenti, ma a condizione che si tratti di appostamenti pianificati e non occasionali, effettuati con una certa sistematicità. Vale a dire: il cartello permanente può essere validamente utilizzato non solo quando la postazione di rilevamento autovelox è fissa, ma anche quando essa è temporanea purchè sia abitualmente utilizzata (ad esempio, tutti i giorni o quasi la pattuglia della Polizia Stradale, ad una determinata ora e per un certo periodo, vi si reca e la installa, per poi rimuoverla dopo alcune ore e riportarla il giorno successivo).
5) Non basta che l’autovelox sia preventivamente segnalato: occorre che esso risulti anche ben visibile ai conducenti che percorrono la strada. Prima dei ripetuti e fermi interventi dei giudici, spesso venivano installati apparecchi elettronici su auto “civette” nascoste tra i cespugli, dietro le curve o i dossi, o addirittura su auto private e non di proprietà delle forze dell’ordine. Oggi fortunatamente fenomeni di questo tipo sono molto più rari, e sembra più chiaro che questo divieto, se violato dalle forze di polizia, comporta la nullità del verbale, come infatti prevede proprio la Circolare del 2017 del Ministero dell’Interno. Nel caso in cui l’autovelox sia collocato all’interno dell’auto della polizia, se il rilevamento avviene di notte, quest’ultima non può avere le luci lampeggianti spente, perchè questa circostanza la renderebbe, appunto, poco visibile.
6) La dicitura della segnaletica non deve essere equivoca: deve invece indicare con chiarezza che si è in prossimità di un rilevamento automatico della velocità. Il che vuol dire che, nel caso di autovelox, la cartellonistica deve indicare “Controllo elettronico della velocità”, mentre, nel caso di apparecchi di tipo Tutor, il messaggio agli automobilisti deve specificare che il rilevamento viene effettuato attraverso un diverso tipo di strumento (il tutor, appunto), che consente il rilevamento della velocità attraverso due telecamere: una posta all’inizio e l’altra alla fine di un tracciato prestabilito (e non in un preciso e unico punto come invece avviene con l’autovelox); quindi saranno nulle, ad esempio, le multe irrogate da un tutor che sia stato preceduto da un cartello di avviso di controllo elettronico della velocità generico, senza aver menzionato l’uso di tale specifico strumento.
7) La segnaletica che avvisa della presenza dell’autovelox deve essere collocata con adeguato anticipo rispetto alla postazione, ossia a distanza tale da garantire “il tempestivo avvistamento della postazione anche tenendo conto della velocità locale predominante”. Ciò richiede anche che la collocazione del segnale sia effettuata tenendo conto della necessità dell’automobilista di poter rallentare senza costituire pericolo per il traffico. Dovrà essere possibile moderare la velocità, ad esempio, senza dover effettuare improvvise frenate nel tratto intercorrente tra il segnale di preavviso e il punto ove è installato l’apparecchio rilevatore. Anche per questo motivo di sicurezza la legge impone che i cartelli o gli altri dispositivi segnaletici siano collocati con largo anticipo.
8) Tale distanza va parametrata allo stato dei luoghi. Per esempio, su un’autostrada la distanza può essere più lunga che su una strada statale o urbana. Non c’è una distanza fissa e predeterminata tra il cartello indicatore e la postazione, ma in linea di massima ed indicativamente non dovrà essere inferiore a 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane a scorrimento veloce, a 150 metri per le strade (extraurbane o anche urbane) che abbiano velocità di scorrimento superiore a 50 km/h (come ad esempio le “tangenziali” cittadine) ed almeno 80 metri per tutte le altre strade. In ogni caso, la legge fissa in 4 Km la distanza massima che deve esservi tra la segnaletica e l’autovelox. Questo significa che, se c’è un cartello di preavviso, l’autovelox non potrà essere messo oltre 4 chilometri dal punto dove si trova quella segnalazione. Per i telelaser invece, la distanza minima è quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui viene effettuato il rilevamento, a prescindere da dove è collocata la strumentazione. Infatti, anche il telelaser soggiace al medesimo obbligo della preventiva segnalazione, così come gli autovelox, perchè la norma riguarda tutti i tipi di apparecchi di rilevazione.
9) Se ci sono delle intersezioni stradali tra la segnalazione e la postazione di controllo elettronico della velocità, la segnaletica che avvisa della presenza dell’autovelox deve essere ripetuta, in favore dei conducenti di veicoli che provenendo da tali intersezioni non potrebbero aver visto il cartello precedente.
10) Se gli autovelox o gli altri dispositivi “lavorano” in entrambi i sensi di marcia, e non solo su un lato o in un’unica direzione, allora la cartellonistica segnaletica dovrà essere presente su entrambe le opposte carreggiate, altrimenti non sarà considerata valida ed il verbale ricevuto potrà essere annullato.
Segnalazione adeguata
Essi, inoltre, devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. Secondo quanto ribadito più volte dalla Corte di cassazione, ad esempio con l'ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, in difetto di idonea informazione circa la presenza e l'utilizzazione di autovelox, il relativo verbale di contestazione è illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia "nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione" (sulla nullità della sanzione in difetto di adeguata segnalazione vedi anche Cass. n. 25392/2017 e Cass. n. 6407/2019). In particolare, la distanza tra i segnali o i dispositivi di avviso e il luogo in cui è collocato lo strumento di rilevamento delle velocità non può mai essere inferiore a 1 km o superare i 4 km ed è condizionato dallo stato dei luoghi: ad esempio, se tra il segnale di avviso e il luogo dell'effettivo rilevamento vi siano intersezioni, l'autovelox non è legittimo anche se la segnaletica è posta a una distanza inferiore a quella sovra indicata. In tal senso, chiarissima è anche la sentenza Cass. n. 24526/2006, la quale precisa che "la ratio della preventiva informazione si rinviene nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie".
Indicazione del limite di velocità
Affinché la contestazione sia valida, inoltre, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di velocità ma anche, secondo quanto stabilito più volte dalla Corte di cassazione (ad esempio con le ordinanze Cass. n. 30664/2018 e n. 11018/2014), che, in caso di incrocio, il segnale del limite di velocità venga riproposto.
IL VIDEO E LE IMMAGINI FANNO RIFERIMENTO ALLA STRADA REGIONALE 348 DIREZIONE NORD - DAL KM. 34.0 AL KM 35.0 DOVE IL COMUNE DI ALANO DI PIAVE (BL) NELLE SCORSE SETTIMANE HA INSTALLATO UN NUOVO AUTOVELOX. VEDI ANCHE "IN NOME DELLA SICUREZZA STRADALE". QUALCUNO CI DICA LA VELOCITA' DA RISPETTARE.
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