AUTOVELOX QUERO VAS (BL) - SENTENZA GdP BELLUNO n.801/22.
AUTOVELOX ILLEGITTIMO RICORSO ACCOLTO SANZIONE ANNULLATA.

In data di ieri 18 Novembre 2022, il Giudice di Pace di Belluno, Dr. Fabrizio Schioppa ha depositato la sentenza riferita al ricorso di una automobilista di Castelfranco Veneto, che si era vista sanzionare dalla Polizia Locale di Quero Vas (BL), per aver superato il limite di velocità di pochi chilometri orari.
L'automobilista, certa della sua condotta rispettosa del Codice della Strada si era rivolta alla nostra Associazione per ricorrere alla sanzione.
Il Giudice accogliendo il ricorso e annullando la sanzione, ha testualmente scritto:
"...Con ricorso pervenuto in cancelleria ni data 31.5.2022, la riccorente (Omissis) impugnava, chiedendone la sospensione e l'annullamento o, in subordine, l'applicazione del minimo edittale, il verbale di contestazione della Polizia Locale di Quero Vas n. AX 2011/2022 del 3.4.2022, relativo a violazione dell'art. 142 c. 8 c.d.s. La ricorrente eccepiva la mancata omologazione dello strumentomisuratore di velocità. Il Comune di Quero Vas contestava gli assunti di parte ricorrente evidenziandone l'infondatezza, e chiedendo la reiezione del ricorso con la convalida del provvedimento impugnato e vittoria di spese di lite".
"...Il ricorso deve essere accolto, stante l'assenza di omologazione dell'apparecchio misuratore della velocità. Dal verbale, infatti, risulta che l'apparecchio rilevatore della velocità Velocar Red&Speed- Evo- R, matricola XXXX è stato non omologato, ma approvato dal M.I.T. con decreto n. 4708 dell'1.8.2016.
La questione dell'omologazione degli apparecchi di misurazione automatica della velocità, piuttosto controversa, ha visto, recentemente, l'assunzione di posizioni differenti da parte dei giudici di merito.
I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non sembrano lasciare spazio a dubbi.".
"...Alcune Amministrazioni che, avendo acquistato ed installato apparecchi privi di omologazione e dotati, invece, di un mero decreto di approvazione, ne sostengono la sufficienza ai fini sanzionatori, hanno fatto recentemente riferimento ad una pronuncia del Tribunale di Milano, il quale, con sentenza n. 8465 del 21.102021, ha affermato che "affrontando l'argomento relativo ai limiti di velocità, l'art. 345 co. 2 Reg es. cds prevede che le singole apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità "devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici".
"...Ma l'art. 345 Reg. At. c.d.s., al comma 2, recita testualmente che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici". Quindi, non si può certo, da tale dizione, sostenere che sia sufficiente, per i prototipi, l'approvazione, a maggior ragione se si ricorda il tenore testuale dell'art. 142 c. 6 c.d.s., laddove recita che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. - Dunque, si tratta di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo esplicito le singole ipotesi in cui sia richiesto l'uno o l'altro; certo è che non possono essere considerati la stessa cosa, posto che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di due differenti menzioni..."
"ll Giudice di Pace di Belluno, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 22/1. 689/81 promosso da (Omissis) contro COMUNE DI QUERO VAS annulla il provvedimento impugnato".