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CASSAZIONE: L'APPROVAZIONE DELL'AUTOVELOX NON E' SUFFICIENTE.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DETERMINA ANCORA CHE LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' APPROVATE DEBBONO ANCHE ESSERE DEBITAMENTE OMOLOGATE.


Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 142 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'impugnazione proposta doveva essere rigettata sul rilievo che l'accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza sul posto dell'operatore della polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità, e che l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, era stato approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la presenzain locodell'agente non ha alcuna interferenza circa l'idoneità tecnica dello strumento utilizzato non potendo aggiungere alcunché circa l'affidabilità e la corretta funzionalità tecnica dello strumento che rileva la velocità dei veicoli. Ciò che rileva, in effetti, è unicamente che l'inosservanza dei limiti di velocità sia accertata a mezzo di apparecchiature debitamente omologate.


Il ricorso, poi, è, nel merito, fondato. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura",ed ha, in conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, com'è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità medianteauto velox,pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).


SENTENZA





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