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COMUNE DI FIRENZE CONDANNATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE. DEVE RISARCIRE 1000 EURO AL MULTATO.

ANCORA UNA VOLTA LA CORTE DI CASSAZIONE CONDANNA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER UTILIZZO "IMPROPRIO" DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA'.

FATTO

Il Tribunale di Firenze, in sede di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, che aveva rigettato l’opposizione proposta da B.G. nei confronti della Città Metropolitana di Firenze; il B. aveva proposto ricorso avverso il verbale di accertamento con il quale la Polizia Provinciale di Firenze aveva contestato la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, per aver transitato al Km 12+310 della (OMISSIS) alla velocità di 141 Km/h, superiore alla velocità consentita di 90Km/h.


La sentenza veniva appellata dal ricorrente, il quale sosteneva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto esistente l’omologazione dell’apparecchio, mentre era necessario che l’omologazione riguardasse anche il funzionamento in modalità automatica, e che non vi fosse la prova del collaudo in loco.


LA SENTENZA

"...E’ principio consolidato, più volte affermato da questa Corte che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi. E’ necessario che detti controlli siano effettuati a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi (ex multis Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, n. 22499)."


P.Q.M.

"...rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge."

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