MI MANDA RAI TRE ED IL CLUB DEI MULTATI.
CIFRE RECORD IN ITALIA PER NUMERO DI MULTE ELEVATE. TESORI INESTIMABILI CHE ENTRANO NELLE CASSE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON SEMPRE IN MODO LECITO E REGOLARE. ED ALLORA METTETEVI COMODI LEGGETE E GUARDATEVI IL VIDEO SOTTO RIPORTATO.

La multa può essere considerata illegittima se presenta dei vizi sugli elementi essenziali e può, a seguito di ricorso, essere annullata. L'annullamento ha un'efficacia retroattiva, cioè la multa si considera come mai emanata.
Un vizio di forma è un errore che può annullare qualsiasi atto. Questo tipo di imperfezioni possono essere riscontrate anche nei verbali di contestazione per la violazione di norme: le multe insomma. Ma attento, non tutti i vizi di forma comportano la nullità della contravvenzione.
Il principale vizio di forma, quello per cui si registra il maggior numero di contestazioni, riguarda la notifica del verbale in ritardo. L’art. 201 del Codice della Strada prevede infatti che, nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale debba essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento. Se la notifica avviene all’estero, allora il termine si estende a 360 giorni.

Inoltre un verbale può essere contestato in presenza di vizi di forma che riguardano il suo contenuto oltre che la notifica. Dunque prima di pagare una multa è opportuno leggere attentamente prima di procedere con il pagamento, dal momento che potrebbe non essere dovuto alcunché. I vizi di forma più comuni sono:
erronea indicazione delle generalità del conducente;
omissione o errata indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
errata indicazione del tipo e della targa del veicolo, quando non possono essere desunti con certezza in altro modo;
mancata esposizione dei fatti;
mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
mancata, non chiara o insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo;
mancata, non chiara o insufficiente informazione riguardo l’obbligo di comunicare i dati del conducente;
errore sulla norma violata o sulla sanziona da pagare;
mancata indicazione circa la possibilità per il trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica;
incoerenza tra l’infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada.
La mancanza di informazioni o lievi errori sui singoli elementi del verbale non rendono automaticamente nulla la notifica. Davanti al Giudice di Pace la multa risulterà nulla solo se, a causa dell’errore, siano compromessi i diritti del soggetto multato.
FONTE "MI MANDA RAI TRE" DEL 07/01/2023