NULLE LE MULTE CON APPARECCHIO SCOUT-SPEED

Il Tribunale di Belluno ha affrontato il tema della illegittimità delle rilevazioni di velocità effettuate tramite gli autovelox denominati Scout Speed.
Lo Scout Speed è un particolare tipo di autovelox, la cui peculiarità consiste nell’essere collocato a bordo della vettura civetta della polizia e non sul ciglio della strada. In altri termini, lo scout speed funziona in modo dinamico, effettuando la misurazione della velocità tra le due auto in movimento (quella della polizia da cui parte il raggio laser del misuratore e quella del veicolo oggetto di accertamento). Proprio per tali ragioni, l’accertamento in modalità automatica non consentirebbe la preventiva installazione della segnaletica di preavviso dell’autovelox.
Ma è possibile effettuare legittimamente la rilevazione della multa per eccesso di velocità senza la segnaletica di preavviso dell’autovelox? Secondo il Tribunale di Belluno, con la Sentenza n. 535/2017 che qui di seguito pubblichiamo nel suo testo integrale, assolutamente no. In effetti, a leggere il D.M. 282/2017 si direbbe di si, ma in realtà sul punto la norma che prevale è l’art. 142, comma 6, che non prevede alcuna deroga al principio generale della presegnalazione dell’autovelox.
La sentenza in commento è sicuramente di grandissimo interesse, giacché i principi che enuncia sono destinati a riflettersi per ogni multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox Scout Speed.