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PARMA: CASSAZIONE CONDANNA LA PREFETTURA PER UTILIZZO AUTOVELOX NON OMOLOGATO.

ENNESIMA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CHE CONDANNA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (PREFETTURA) ED ACCOGLIE IL RICORSO ANNULLANDO LA SANZIONE.

FATTO:

La Polizia Stradale di Parma durante un servizio di controllo elettronico della velocità, contestava con strumento elettronico non omologato e senza cartello di preavviso, una presunta infrazione al Codice della Strada al Sig. (Omissis) il quale però, certo della sua buona condotta, presentava ricorso al Giudice di Pace vincendo la causa.


La Prefettura di Parma però, faceva istanza di appello al Tribunale di Parma che annullava la sentenza di primo grado del GdP.


Il ricorrente però non demordeva e si affidava con ricorso gerarchico alla Suprema Corte di Cassazione che anche in questo caso, ribaltava nuovamente la situazione RIPRISTINANDO LA LEGALITA' ed accoglieva l'istanza del Sig. (Omissis) annullando la Sentenza dei Giudici del Tribunale e condannando al contempo la Prefettura Parmense.


LA CASSAZIONE:

"Il ricorrente, lamentando la violazione di legge, con riferimento all'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1993, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo con il quale l'opponente ha dedotto la nullità del verbale di accertamento per mancata indicazione in ordine alla taratura dell'apparecchio utilizzato, laddove, in realtà, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura".


"Il motivo è fondato. La Corte costituzionale, in effetti, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha stabilito che spetta all'opponente fornire la prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev'essere, pertanto, in parte qua cassata".


"Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge con riferimento all'art. 2697 c.c. e/o la mancata applicazione dell'art. 4 della I. n. 168 del 2002 nonché del decreto del ministero dei trasporti del 15/8/2007, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico e che, in ogni caso, l'appellante non ha fornito specifica prova della violazione da parte dell'amministrazione delle procedure di accertamento, laddove, al contrario, è onere della resistente prefettura la prova della presenza di cartelli e/o della modalità di preavviso obbligatorio prima della postazione di controllo, come stabilito dal d.m. del 15/8/2007."


"Il motivo è fondato. In effetti, ai sensi dell'art. 4 della I. n. 168 del 2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. Al riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell'atto di accertamento. La cogenza di tale previsione è desumibile anche dall'innesto successivo ad opera dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv., con modif., nella I. n. 160 del 2007 - del comma 6 bis nel testo dell'art. 142 del codice della strada alla stregua del quale "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione ...". Con la stessa disposizione veniva rimessa l'individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno: il primo di tali decreti attuativi - adeguatamente richiamato anche dal ricorrente - è stato adottato il 15/8/2007, prevedendosi, in particolare, all'art. 2, comma 1, che "i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante", aggiungendosi, nello stesso articolo, che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km". Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa, laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox "devono essere installati con adeguato anticipo...", senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione (Cass. n. 7419 del 2009; Cass. n. 21634 del 2009; Cass. n. 5997 del 2014, Cass. n. 15899 del 2016). La validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico, è, in definitiva, subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata. Tale necessità, peraltro, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione: a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza (Cass. n. 680 del 2011). La sentenza impugnata, quindi, se è corretta nella parte in cui ha affermato che non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, non è tale anche nella parte in cui, invece, ha, sia pur implicitamente, affermato che è onere dell'opponente la prova della violazione da parte dell'amministrazione delle procedure di accertamento quanto alla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico: il relativo onere probatorio, infatti, in mancanza di un'attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombe sull'Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria".


"Il ricorso dev'essere, quindi, accolto relativamente al secondo ed al terzo motivo ed, in relazione ad essi, la sentenza impugnata dev'essere, per l'effetto, cassata con rinvio al Tribunale di Parma che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio".

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