Un altro autovelox killer "bannato" da nostro ricorso oggi accolto dal Giudice di Pace di Treviso che ha recepito le nostre molteplici contestazioni. L'autovelox di Viale Kennedy era stato già dichiarato privo di omologazione.
Questa mattina il Giudice di Pace di Treviso, ha accolto il ricorso da noi depositato, annullando la sanzione emessa dal Comune di Riese Pio X ad una società bellunese, che con un mezzo aziendale, aveva a loro dire, superato il limite imposto della velocità di ben 4,20 Km/h ricevendo la multa prevista di € 42.00.
Una sanzione irrisoria, che però non ha fermato il titolare della Società Bellunese convinto di adire alla Giustizia Civile, spendendo sicuramente molti più soldi ma al col solo fine di cercare e trovare proprio quella Giustizia che oggi è arrivata con l'annullamento della sua sanzione.
Un autovelox installato su una strada priva di requisiti, violando le basilari norme di sicurezza anche della installazione, senza guardrail di protezione e privo della obbligatoria "gabbia" per evitare incidenti elettromagnetici impedendo alle persone di potersi avvicinare.
Ma abbiamo contestato anche l'assenza del Piano Urbano ed Extraurbano del Traffico, obbligatorio dal 1993 per tutte le Amministrazioni che fanno uso di autovelox per gestire e contrastare problemi veicolari e quindi, essenziale proprio per mettere in sicurezza le strade.
Abbiamo contestato anche il limite di velocità di 70 Km/h, imposto dalla Provincia di Treviso su tutta la S.P.667 che, essendo una strada di categoria C, deve avere un limite di 90 Km/h. Su questo punto vi è una determina molto chiara del Ministero delle Infrasttutture e dei Trasporti, che citiamo testualmente: "...La necessità di imporre una limitazione deve scaturire da effettive e reali necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il sospetto, non sempre infondato, che la finalità dello stesso non sia di natura tecnica e per il miglioramento della sicurezza, quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico per effetto del rilevamento di numerose infrazioni. Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza. Peraltro l’esperienza insegna che l’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale non sempre sono associati ad una maggiore sicurezza, anzi, sono sistematicamente disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, alla irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento. Numerosissime sono in proposito le rimostranze di utenti che lamentano l’esistenza di troppi tratti di strada con limitazione di velocità ingiustificata, e un uso disinvolto di segnali di limite massimo di velocità non supportati da alcuna motivazione, con il risultato che il valore del limite massimo imposto diventa un mero riferimento rispetto alla entità della violazione che un utente si può permettere in funzione della sua disponibilità economica".
Ma abbiamo rilevato e contestato anche l'assenza tecnica sulla incidentalità, la sola Provincia di Treviso, ci ha fatto pervenire un foglio "striminzito" riferito al report degli incidenti stradali sulla SP 667 dal Km. 3+000 al Km. 8+000 nel periodo compreso dal 01.01.2017 al 31.12.2021. Il tasso della incidentalità è sicuremente irrisorio e per tale non giustifica l'autovelox dovendo il tasso di incidentalità, superare negli ultimi 5 anni la media nazionale e poi sul punto di installazione non nel tratto di 8 kilometri come indicato. Come potete leggere, nel 2021 non vi è stato alcun sinistro, nel 2020 quatro e due nel 2019, nel 2018 uno solamente. Da tenere presente che magari questi sinistri, sono avvenuti come si potrebbe capire dai punti indicati, molto lontano dal Km. 5+390 dove hanno installato l'autovelox e pertanto i dati risultano sfalsati ai fini di una corretta valutazione del pericolo stradale.
Per tutto quanto sopra, abbiamo quindi contestato il Decreto del Prefetto di Treviso, Dr. Angelo Sidoti, con cui è stato autorizzato l'utilizzo di autovelox fisso con contestazione differita (in assenza di personale di polizia) come risulta utilizzato dalla Polizia Locale del Comune di Riese Pio X (TV). Infatti, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4 - prevede che nella valutazione ai fini autorizzativi, IL PREFETTO deve rilasciare una AUTORIZZAZIONE (decreto prefettizio) che deve tenere conto innanzitutto della RELAZIONE TECNICA SULLA INCIDENTALITA' (con danni alle persone e non ai mezzi superiore alla media nazionale degli ultimi 5 anni).
Da sottolineare che alla Prefettura di Treviso la "trasparenza della pubblica amministrazione" non se ne conosce il significato. Infatti nessun cenno di riscontro è pervenuto da parte del Commissario del Governo di Treviso, al nostro legittimo e formale accesso agli atti, con il quale gli era stata chiesta, appunto, copia della relazione sulla incidentalità, il piano urbano del traffico ed altri documenti mai trasmessi. Il Prefetto di Treviso nel Decreto con cui ha autorizzato la rilevazione scrive testualmente:
1) che il tratto di strada in parola, per la relativa classificazione, è uno di quelli per i quali è ammesso l’uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo;
2) che lungo l’arteria in questione si riscontra un elevato livello di incidentalità nell’ultimo quinquennio;
3) che una parte significativa degli incidenti considerati è riconducibile nelle sue cause o concause a comportamenti rilevabili dai dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico la cui installazione è richiesta dal Comune di Riese Pio X.
4) che dal Km 5+300 al Km 5+400 della S.P. n. 667 “Via Kennedy” , tratto di strada classificabile come “strada extraurbana secondaria” ai sensi all’art. 2 c. 2 lett. C) del codice stradale, è autorizzata l’utilizzazione o l’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui va data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli art.142 del codice stradale.
Ma invece abbiamo dimostrato che per quanto sopra scritto, si deduce e si contesta che il Decreto Prefettizio in questione sia illegittimo su tutti i quattro punti indicati e come in precedenza più compiutamente descritto, ovvero per i seguenti motivi sintetici:
1) LA STRADA E' PRIVA DI REQUISITI AUTORIZZATIVI / TIPOLOGIA DELLA STRADA PRIVA DI BANCHINE E QUINDI PRIVA DI CARATTERISTICHE PREVISTE DAL C.D.S. PER DEFINIRSI "STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA - TIPO C".
2) LA RELAZIONE TECNICA SULLA INCIDENTALITA' E' ASSENTE / CARENTE OVVERO NON SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE DEGLI ULTIMI 5 ANNI.
3) PIANO URBANO DEL TRAFFICO ASSENTE IN VIOLAZIONE dell'art.36 comma 10 C.d.S. che recita: "I Comuni e gli Enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del Prefetto, dal (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del pienone alla sua realizzazione".
Ora non ci resta che attendere il testo della sentenza del Giudice di Pace, per comprendere nel dettaglio le motivazioni recepite per l'accoglimento del nostro ricorso
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