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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI CONSUMATORI E DELLE MICRO IMPRESE
DELEGAZIONE DI BELLUNO
"SIAMO CONTRARI E NON RICEVIAMO FINANZIAMENTI PUBBLICI (NEPPURE IL 5X1000)
INSIEME SIAMO PIU' FORTI ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE"

ALTVELOX
FAQ - DOMANDE FREQUENTI
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QUANDO E COME POSSO IMPUGNARE UNA SANZIONE AL CODICE DELLA STRADAPuoi presentare un ricorso amministrativo al Giudice di Pace competente indicato nel verbale ENTRO 30 GIORNI dalla data di notifica della sanzione ma solo SE NON PAGATA. Il ricorso al GdP prevede il pagamento del contributo unificato di € 43.00 per importi inferiori ad € 1.100,00 e di € 98.00 per importi fino a € 5.000,00. Il contributo unificato da febbraio 2023 si acquista solo in via telematica collegandosi all'indirizzo - https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp Puoi presentare un ricorso amministrativo al Prefetto competente indicato nel verbale ENTRO 60 GIORNI dalla data di notifica della sanzione sempre SE NON PAGATA.
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QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER IL RICORSODOVRAI FARCI AVERE I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMATO PDF E PERFETTAMENTE LEGGIBILI. INDIRIZZO MAIL: altveloxricorsi@gmail.com 1) prima pagina del verbale 2) documento ricorrente 3) codice fiscale ricorrente (per le società inviare visura camerale) 4) indirizzo mail ricorrente + indirizzo PEC personale non di diversa persona 5) numero di telefono ricorrente 6) data notifica sanzione 7) prova fotografica della infrazione 8) modulo associativo + saldo pagamenti quote associative e servizi richiesti 9) codice ID contributo unificato (solo per ricorso al Giudice di Pace) IL RICORRENTE SARA' SEMPRE IL TITOLARE DELL'AUTO SANZIONATA - IL DELEGATO DELLA SOCIETA' - IL TITOLARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE. Si avvisa che non sarà possibile iniziare la redazione del ricorso se non saranno stati inviati tutti i documenti necessari nelle modalità indicate.
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QUANTO COSTA IL RICORSOContributi associativo e tecnico legali per l'impugnazione di una sanzione stradale al Giudice di Pace o al Prefetto con MIGLIORE TUTELA: RICORSO GIUDICE DI PACE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA 1) Contributo associativo 12 mesi € 30.00 privato nucleo familiare. 1) Contributo associativo 12 mesi € 250.00 partita iva. 2) Contributo tecnico legale ricorso art. 204-bis ART. 142/7 € 30.00 (senza sottrazione punti patente) ART. 142/8 € 50.00 (con sottrazione punti patente) ART. 142/9 € 250,00 (con sospensione patente) 3) Ricorso GdP (valore sino a € 1100.00) contributo unificato € 43.00. 3) Ricorso GdP (valore superiore € 1100.00) contributo unificato € 98.00 RICORSO AL PREFETTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA 1) Contributo associativo 12 mesi € 30.00 privati. 1) Contributo associativo 12 mesi € 250.00 partita iva. 2) Contributo tecnico legale ricorso art. 203 CdS ART. 142/7 € 30.00 (senza sottrazione punti patente) ART. 142/8 € 50.00 (con sottrazione punti patente) ART. 142/9 € 250,00 (con sospensione patente) 3) Non è previsto alcun contributo unificato. ULTERIORI GRADI DI GIUDIZIO Tribunale - € 300,00/500,00 circa con esclusione di contributo unificato e diritti di cancelleria. Il preventivo sarà comunque formalizzato in anticipo per visione ed approvazione. Corte di Cassazione - € 700,00/1000,00 circa con esclusione di contributo unificato e diritti di cancelleria e deposito telematico. Il preventivo sarà comunque formalizzato in anticipo per visione ed approvazione. In questi casi l'Associazione Migliore Tutela si impegna a reperire il migliore legale, fornendo al ricorrrente per tempo ed in modo limpido, tutti i costi che egli dovrà sostenere per il proseguio della causa civile. Il preventivo non sarà vincolante e per questo, non comporterà alcun impegno e/o obbligo da parte del ricorrente, che, nel caso, potrà rivolgersi ad un diverso legale di fiducia senza alcuna ulteriore spesa dovuta.
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E' OBBLIGATORIO COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE SE FACCIO RICORSONO !!! MA RITENIAMO OPPORTUNO FARLO PER EVITARE ULTERIORI AZIONI DELLA P.A. Se impugni una sanzione che prevede anche la sanzione accessoria della sottrazione dei punti patente o peggio della sospensione della patente, puoi evitare di comunicare i dati del conducente sino al termine del procedimento amministrativo. Questo lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha dichiarato anticostitiuzionale l'art.126-bis comma 2 del C.d.S. Su queste basi sono state poi pronunciate numerose sentenze anche della Corte di Cassazione. Nonostante questo però, molte amministrazioni inviano comunque al ricorrente la doppia sanzione dopo il 60mo giorno. Spesso la sentenza è già stata emessa ma potrebbe capitare che i tempi si allunghino. In questo caso ci si deve accertare che il Giudice o il Prefetto abbiano sospeso in attesa di giudizio anche la sanzione accessoria. Noi tuttavia consigliamo di presentare ricorso e contestualmente comunicare chi era alla guida, dimostrando così buona fede e volontà di perseguire una attività collaborativa con la P.A. Questo non impedirà poi, in caso di accoglimento del ricorso ed annullamento della multa, che siano reintegrati i punti indebitamente sottratti. Vediamo che comunque anche se il ricorrente dichiara chi guidava i punti non vengono sottratti sino a decisone del Giudice di primo grado.
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COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSODepositata l'instanza al Giudice di Pace competente questi fisserà la data e ora della udienza alla quale il ricorrente dovrà essere presente. Nel caso di impedimento il ricorrente potrà delegare con scritto semplice chiunque egli desideri. Il Delegato si presenterà quindi in udienza in nome e per conto del ricorrente. Abiatualmente il GdP emette sentenza alla prima udienza salvo non vi siano ulteriori elementi che impongano di rinviare la stessa ad altra data dove il ricorrente dovrà sempre essere presente. Depositata istanza al Prefetto, non ci sarà alcuna udienza in presenza salvo che il Prefetto stesso non ritenga di dovere sentire il ricorrente o altre persone per chiarire la questione impugnata. E' questa una ipotesi che comunque si verifica molto di rado. Il Prefetto emetterà la propria decisione entro il termine fissato in 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore. Laddove il ricorso sia stato presentato all’Ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il termine complessivo per l’adozione dell’ordinanza sarà di 180 giorni (60 giorni all’Ufficio accertatore + 120 giorni al Prefetto).
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MIGLIORE TUTELA MI ASSISTE ANCHE IN UDIENZAPATROCINIO IN PRESENZA PRIMO GRADO - GIUDICE DI PACE. L'Associazione MIGLIORE TUTELA, a richiesta del ricorrente, può presenziare al suo posto in udienza e patrocinarlo in primo grado presso il Giudice di Pace di competenza, purché esso ne faccia esplicita richiesta con apposita delega sottoscritta da noi fornita. Il contributo fissato per il patrocinio in presenza di una udienza, è fissato in € 200,00 + eventuali spese di trasferta. Le spese di trasferta saranno quantificate e comunicate sempre prima del conferimento di incarico. PATROCINIO SECONDO GRADO - TRIBUNALE L'Associazione MIGLIORE TUTELA, a richiesta del ricorrente, può presenziare al suo posto in udienza e patrocinarlo in secondo grado presso il Tribunale di competenza, purché esso ne faccia esplicita richiesta con apposita delega sottoscritta da noi fornita. Il contributo associativo per il patrocinio è fissato in € 300,00/500,00 + eventuali spese di trasferta. Le spese di trasferta saranno quantificate e comunicate sempre prima del conferimento di incarico. PATROCINIO TERZO GRADO - CORTE DI CASSAZIONE L'Associazione MIGLIORE TUTELA, a richiesta del ricorrente, può patrocinarlo anche nel terzo ed ultimo grado di giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione, purché esso ne faccia esplicita richiesta con apposita delega sottoscritta da noi fornita. Il contributo fissato per il patrocinio è fissato in € 700,00/1000,00 + € 250.00 per deposito istanza telematica + spese di cancelleria e contributo unificato. Eventuali spese di trasferta saranno quantificate e comunicate sempre prima del conferimento di incarico.
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CHI E' MIGLIORE TUTELA / ALTVELOXSiamo una Associazione NO PROFIT MIGLIORE TUTELA (Associazione Nazionale dei Consumatori e delle micro Imprese) e il proprio dipartimento distaccato ALTVELOX, formano una struttura Tecnico Legale specializzata sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti, che assiste e tutela i consumatori in genere ed in particolare gli utenti della strada (ciclisti e pedoni compresi) a trecentosessanta gradi.
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PERCHE DOVREI RIVOLGERMI A MIGLIORE TUTELA E ALTVELOXSiamo l'unica struttura tecnico legale NO PROFIT altamente ed esclusivamente specializzata nella gestione delle contestazioni al codice della strada. Il nostro team, composto da avvocati, tecnici investigativi, ex appartenenti alle forze di polizia e della magistratura, riesce a garantire una assistenza a 360 gradi che può salvarti la patente, il lavoro ed un futuro più sereno. Ricorda che la prima valutazione della tua problematica non comporta alcuna spesa in quanto TOTALMENTE GRATUITA E SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE TUA.
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COSA SIGNIFICA "ASSOCIAZIONE LEGALMENTE RICONOSCIUTA"E' una Associazione che deve avere dei precisi requisiti indicati dalla legge e verificati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Ci si riferisce in particolar modo allo statuto che sancisca un ordinamento democratico, che abbia come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza nessun fine di lucro, avere un numero minimo di iscritti paganti la quota associativa, elaborare il bilancio, svolgere attività continuativa, avere rappresentanti legali senza condanne passate in giudicato. MIGLIORE TUTELA / ALTVELOX Associazione Nazionale dei Consumatori e delle micro Imprese Numero REG. 2943 SERIE 3 - C.F. 93062710251
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UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA PUO' TUTELARMINO !!! Le associazioni riconosciute sono le uniche che svolgono la rappresentatività degli interessi collettivi dei consumatori. Per questa caratteristica sono le uniche interlocutrici con le istituzioni, le aziende e organizzazioni rappresentative. Per tale motivo offrono anche maggiori strumenti di tutela extragiudiziale come per esempio le conciliazioni paritetiche.
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI UNA ASSOCIAZIONE NO PROFITA partire dal 2018, obblighi di pubblicazione gravano anche su associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché su associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati. La legge sulla concorrenza (L. 124/2017, art. 1, commi 125-129) impone a alle associazioni, onlus e fondazioni di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici per somme superiori a diecimila euro, ricevuti nell'anno precedente da dette amministrazioni o società a partecipazione pubblica.
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