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FAQ -
DOMANDE FREQUENTI

  • ALTVELOX - CHI E' E COSA FA
    ALTVELOX ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA UTENTI DELLA STRADA - C.F. 93064060259 REG. 35 SERIE 3 è una associazione senza scopo di lucro registrata alla Agenzia delle Entrate di Belluno, organizzata in struttura Tecnico Legale specializzata in sicurezza stradale, prevenzione degli incidenti e tutela a 360° degli utenti della strada. Assistiamo e tuteliamo i consumatori che si ritengono vessati dalle sanzioni illegittime rilevate mezzo sistemi elettronici (autovelox tutor o TRed) e per tutte le problematiche collegate al codice della strada, cartelle esattoriali, fermo veicolo e simili. Ricorda che la prima consulenza è sempre a titolo gratuito. Per proseguire con l'assistenza ed accedere ai servizi tecnico legali, sarà necessario aderire con quota di 12 o 24 mesi - ogni consulenza tecnico legale prevede un contributo economico dell'associato come meglio specificato nella sezione "contributi" del sito web.
  • PERCHE RIVOLGERSI E ASSOCIARSI AD ALTVELOX
    Nel mare di norme, tecnologie e sanzioni che regolano la circolazione stradale, serve più di un semplice avvocato: serve una squadra specializzata che conosca a fondo il Codice della Strada, le sue complessità tecniche e i sistemi elettronici di controllo, spesso poco chiari e troppo spesso abusati. Altvelox è questa squadra: un’associazione nata dall’esperienza diretta e dalla passione per la sicurezza e la tutela dei cittadini. Qui non troverai risposte generiche, ma soluzioni precise, concrete e aggiornate, fondate su un’analisi tecnica rigorosa. Perché diventare socio? Per accedere a un supporto legale specializzato, studiato su misura per i problemi legati a autovelox, tutor, telecamere e tutte le strumentazioni elettroniche di monitoraggio. Per far parte di una comunità che lotta contro l’abuso dei sistemi di rilevazione e promuove la sicurezza stradale reale, non il business delle multe. Per avere un punto di riferimento affidabile che ti accompagna passo dopo passo, con trasparenza e professionalità. Per contribuire attivamente alla tutela dei diritti di tutti gli automobilisti, con la forza di un’associazione riconosciuta e competente. Non affidarti al caso né all’improvvisazione: scegliere Altvelox significa scegliere la specializzazione, la conoscenza e l’esperienza che fanno la differenza. Unisciti a noi. Diventa socio. Difendi i tuoi diritti con competenza e coraggio. MI VOGLIO ASSOCIARE
  • ALTVELOX E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
    Altvelox è una Associazione non profit non registrata (cioè priva di personalità giuridica e non iscritta nei registri regionali o nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che è comunque soggetta ad alcuni obblighi amministrativi e fiscali, anche se più limitati rispetto alle associazioni riconosciute o iscritte. Ecco una sintesi dei principali obblighi: 1. Costituzione e Statuto Atto costitutivo e statuto devono essere redatti (anche solo in forma privata, senza obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, se non si gestiscono fondi o beni rilevanti). Tuttavia, è fortemente consigliata la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, per ottenere il codice fiscale e poter svolgere attività bancarie o contrattuali. 2. Codice fiscale Obbligatorio per aprire un conto corrente o per qualsiasi rapporto con soggetti terzi (es. enti pubblici, fornitori, banche). Si richiede presso l’Agenzia delle Entrate, compilando il modello AA5/6. 3. Libri sociali Anche se non prevista una tenuta formalizzata, è buona prassi (e utile in caso di controlli o controversie) tenere: Libro soci Verbali delle assemblee dei soci e del direttivo Registro entrate e uscite (per la trasparenza della gestione economica) 4. Obblighi fiscali L’associazione è esente da IRES e IVA solo se non svolge attività commerciale (o lo fa in forma marginale e strumentale ai fini istituzionali). Altrimenti: Deve aprire una partita IVA e gestire la contabilità separata tra attività istituzionale e commerciale. È comunque tenuta a dichiarare i redditi percepiti da eventuali attività economiche. Altvelox per libera scelta non percepisce sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. 5. Obblighi verso i soci Deve essere rispettato il principio democratico (assemblea dei soci, voto, nomina degli organi). Le cariche associative devono essere gratuite, salvo eventuali rimborsi spese documentati. 6. Rapporti con terzi Pur non essendo registrata, l’associazione può: Stipulare contratti (locazione, convenzioni, prestazioni, ecc.) Ricevere donazioni o contributi (ma con attenzione alla tracciabilità) Partecipare a bandi non esclusivi per ETS iscritti al RUNTS 7. Responsabilità Le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica: i legali rappresentanti rispondono con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall’associazione (art. 38 c.c.).
  • QUANDO E COME POSSO IMPUGNARE UNA SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA
    Puoi presentare un ricorso amministrativo al Giudice di Pace competente indicato nel verbale ENTRO 30 GIORNI dalla data di notifica della sanzione ma solo SE NON PAGATA. Il ricorso al GdP prevede il pagamento del contributo unificato di € 43.00 per importi inferiori ad € 1.100,00 e di € 98.00 per importi fino a € 5.000,00. Il contributo unificato da febbraio 2023 si acquista solo in via telematica collegandosi all'indirizzo - https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp Puoi presentare un ricorso amministrativo al Prefetto competente indicato nel verbale ENTRO 60 GIORNI dalla data di notifica della sanzione sempre SE NON PAGATA. Il ricorso al Prefetto è gratuito.
  • QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER IL RICORSO
    DOVRAI FARCI AVERE I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMATO PDF E PERFETTAMENTE LEGGIBILI. INDIRIZZO MAIL: altveloxricorsi@gmail.com 1) verbale da contestare 2) documento ricorrente 3) codice fiscale ricorrente (per le società inviare visura camerale) 4) indirizzo mail ricorrente + indirizzo PEC del ricorrente 5) recapito di telefono ricorrente 6) data notifica sanzione 7) prova fotografica della infrazione 8) modulo associativo + pagamenti quote associative e/o altri servizi richiesti 9) codice ID contributo unificato (solo per ricorso al Giudice di Pace) IL RICORRENTE SARA' SEMPRE IL TITOLARE DELL'AUTO SANZIONATA - IL DELEGATO DELLA SOCIETA' - IL TITOLARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE. Si avvisa che l'incarico sarà accettato solo al ricevimento completo di tutta la documentazione richiesta.
  • CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E ASSISTENZA TECNICO LEGALE
    Contributi volontari associativi e contributi tecnico legali per l'impugnazione di sanzione stradale al Giudice di Pace o al Prefetto ove non è necessaria la nomina di un legale di fiducia: QUOTE VOLONTARIE DI ADESIONE ASSOCIATIVA - 12 mesi € 30.00 privato + nucleo familiare convivente. - 24 mesi € 50.00 privato + nucleo familiare convivente. - 12 mesi € 250.00 business - partita iva. RICORSO AL GIUDICE DI PACE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA - SANZIONE ART. 142/7 (senza decurtazione punti patente) GRATUITO con adesione 24 mesi Tasse (valore sino a € 1100.00) contributo unificato telematico € 43.00. Il contributo unificato può essere acquistato da questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp RICORSO AL PREFETTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA - SANZIONE ART. 142/7 (senza decurtazione punti patente) GRATUITO con adesione 24 mesi ULTERIORI GRADI DI GIUDIZIO Gradi di giudizio con obbligo di nomina Avvocato di fiducia. 1 - Tribunale Civile 2 - Corte di Cassazione L'Associazione Altvelox può reperire a richiesta un legale disponibile tra quelli aderenti alla propria organizzazione, fornendo al ricorrrente in modo chiaro, tutti i costi legali per il proseguio della causa civile. Il mandato si riterrà accettato solo alla approvazione del preventivo da parte del ricorrente riferito alle spese legali che comunque non saranno gestite da ALTVELOX ma direttamente tra Legale scelto e Ricorrente. L'assistenza legale proposta della Associazione ALTVELOX non è in alcun modo vincolante e per questo, non comporterà alcun impegno e/o obbligo da parte del ricorrente, che, nel caso, potrà rivolgersi ad un diverso legale di propria fiducia senza alcuna ulteriore spesa dovuta alla nostra Associazione.
  • E' OBBLIGATORIO COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE SE FACCIO RICORSO
    NO !!! LA CORTE COSTITUZIONALE PRIMA E LA CORTE DI CASSAZIONE CON TRE SENTENZE RECENTISSIME HANNO RIBADITO CHE I DATI DEL CONDUCENTE POSSONO ESSERE COMUNICATI AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO QUALORA IL RICORSO VENGA RESPINTO. Se impugni una sanzione che prevede anche la sanzione accessoria della sottrazione dei punti patente o peggio della sospensione della patente, puoi evitare di comunicare i dati del conducente sino al termine del procedimento amministrativo. Questo lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha dichiarato anticostitiuzionale l'art.126-bis comma 2 del C.d.S. Su queste basi sono state poi pronunciate numerose sentenze anche della Corte di Cassazione. Nonostante questo però, molte amministrazioni inviano comunque al ricorrente la doppia sanzione dopo il 60mo giorno. Spesso la sentenza è già stata emessa ma potrebbe capitare che i tempi si allunghino. In questo caso ci si deve accertare che il Giudice o il Prefetto abbiano sospeso in attesa di giudizio anche la sanzione accessoria. Noi tuttavia consigliamo di presentare ricorso e contestualmente comunicare chi era alla guida, dimostrando così buona fede e volontà di perseguire una attività collaborativa con la P.A. Questo non impedirà poi, in caso di accoglimento del ricorso ed annullamento della multa, che siano reintegrati i punti indebitamente sottratti. Vediamo che comunque anche se il ricorrente dichiara chi guidava i punti non vengono sottratti sino a decisone del Giudice di primo grado.
  • LA PROCEDURA DEL RICORSO
    Ricorso al Giudice di Pace Il ricorso al Giudice di Pace va formalizzato in forma castecea mezzo raccomandata AR perche non sono ammesse le PEC. Una volta depositata l’istanza, il Giudice di Pace fisserà data e ora dell’udienza che sarà comunicata all'indirizzo pec o nelle modalità indicate nel ricorso stesso. Il ricorrente dovrà essere obbligatoriamente essere presente o delegare in forma scritta una diversa persona comunicandolo al GdP. Di norma, il Giudice di Pace decide il ricorso già alla prima udienza. Tuttavia, se dovessero emergere elementi da approfondire, l’udienza potrà essere rinviata. In tal caso, anche alla successiva udienza sarà richiesta la presenza (o delega) del ricorrente. Non è obbligatorio essere assistiti da un legale ed è evidente che spesso il ricorrente non conosce le nozioni tecnico legali indicate nel ricorso presentato. Per questo in udienza non sarà chiesto niente di tecnico al ricorrente che dovrà confermare tutto quanto scritto nel ricorso confermando di essere certo della propria buona fede e del fatto di avere rispettato le norme del codice della strada. Ricorso al Prefetto Se il ricorso viene presentato al Prefetto, non è prevista alcuna udienza in presenza, salvo casi eccezionali in cui il Prefetto ritenga necessario ascoltare il ricorrente o altri soggetti coinvolti (eventualità molto rara). Il Prefetto è tenuto a emettere una decisione entro 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore. Se invece il ricorso è stato presentato direttamente all’organo accertatore (es. comando di polizia o vigili), il termine massimo per la decisione è di 180 giorni: 60 giorni per la trasmissione degli atti al Prefetto 210 giorni totali per la decisione del Prefetto 150 giorni successivi per la notifica dell'atto prefettizio Decorso inutilmente questo termine, il ricorso si considera accolto per silenzio-rigetto favorevole al cittadino (art. 204 comma 1 CdS).
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