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FAQ - Domande Frequenti
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- 01ALTVELOX Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, C.F. 93064060259, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Belluno, è un’associazione senza fini di lucro che opera sull’intero territorio nazionale, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, con attività di informazione, assistenza e tutela degli utenti della strada e dei consumatori. L’Associazione svolge attività di supporto tecnico-documentale e di orientamento in materia di sicurezza stradale, prevenzione, regolarità dei controlli elettronici e tutela dei cittadini rispetto a sanzioni che presentino profili di possibile illegittimità o criticità, con particolare riguardo agli accertamenti effettuati mediante dispositivi elettronici, quali autovelox, tutor, sistemi semaforici e apparecchiature analoghe, nonché alle ulteriori problematiche connesse al Codice della Strada, alle cartelle di pagamento, ai provvedimenti di fermo e ad altri atti collegati. L’Associazione fornisce una prima preanalisi tecnico-documentale del caso e, ove richiesto e ritenuto necessario, nei limiti delle proprie prerogative statutarie, può attivare ulteriori forme di assistenza mediante i propri consulenti o tramite professionisti esterni incaricati, secondo la natura della questione e le modalità di volta in volta comunicate all’interessato. Per accedere ai servizi associativi e alle attività di assistenza continuativa è richiesta l’adesione all’Associazione per la durata prevista. Gli eventuali contributi richiesti per specifiche attività istruttorie, di analisi o di supporto tecnico-legale sono determinati e comunicati preventivamente all’associato, in modo chiaro e trasparente, prima dell’avvio dell’attività.
- 02Nel complesso sistema di norme, tecnologie e sanzioni che disciplina la circolazione stradale, non basta un approccio generico. Serve una realtà specializzata, capace di conoscere a fondo il Codice della Strada, i suoi profili tecnici e amministrativi, le procedure di accertamento e i sistemi elettronici di controllo, la cui regolarità deve poter essere verificata con rigore, caso per caso. Altvelox nasce proprio con questo obiettivo: offrire agli utenti della strada e ai consumatori un punto di riferimento serio, competente e indipendente, fondato su studio, esperienza e analisi tecnico-documentale. Non risposte standard, ma valutazioni motivate, attenzione ai dettagli e un metodo di lavoro improntato a chiarezza, precisione e concretezza. Diventare socio significa poter accedere a un supporto specializzato sulle problematiche connesse ad autovelox, tutor, dispositivi semaforici, sistemi elettronici di rilevazione e, più in generale, agli atti e ai procedimenti collegati al Codice della Strada. Significa entrare a far parte di una comunità associativa che promuove legalità, trasparenza e sicurezza stradale effettiva, nel rispetto dei diritti dei cittadini e delle garanzie previste dall’ordinamento. Significa poter contare su un interlocutore affidabile, capace di accompagnare l’associato con serietà e continuità nell’esame della documentazione, nella comprensione delle criticità e nell’individuazione dei possibili strumenti di tutela. Significa anche contribuire a un’attività collettiva di informazione, verifica e difesa dei diritti degli utenti della strada, affinché i controlli siano legittimi, proporzionati e conformi alla legge. Scegliere Altvelox significa affidarsi a competenza, metodo e specializzazione. Significa non affrontare da soli questioni spesso complesse, tecniche e decisive. Significa aderire a un’associazione che mette al centro i fatti, i documenti e la tutela concreta dei diritti.
- 03ALTVELOX è una associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica, e non iscritta al RUNTS, sicché non riveste la qualifica di Ente del Terzo Settore. Tale condizione non esclude, tuttavia, l’assoggettamento dell’associazione agli obblighi civilistici, amministrativi e fiscali applicabili in base alla normativa vigente e alla concreta attività svolta. L’associazione deve essere dotata di atto costitutivo e statuto, che disciplinano l’ordinamento interno e l’amministrazione dell’ente. Per le associazioni non riconosciute, tali profili sono regolati dagli accordi tra gli associati. Qualora l’ente intenda fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi, le clausole rilevanti devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o registrata, secondo quanto previsto dall’art. 148 del TUIR. Il codice fiscale è necessario per l’operatività dell’ente nei rapporti con i terzi ed è richiesto mediante modello AA5/6 quando l’associazione non è obbligata alla dichiarazione di inizio attività IVA. Se, invece, l’ente svolge attività commerciale in modo non meramente occasionale, deve aprire partita IVA con il modello previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Sotto il profilo documentale e gestionale, è opportuno che l’associazione tenga una ordinata documentazione interna, comprensiva almeno dell’elenco degli associati, dei verbali assembleari e dell’organo amministrativo, nonché della contabilità o del rendiconto delle entrate e delle uscite, in coerenza con lo statuto e con le esigenze di trasparenza amministrativa e fiscale. Sotto il profilo tributario, l’associazione può qualificarsi come ente non commerciale solo se non esercita in via esclusiva o principale attività commerciale. Le attività svolte nei confronti degli associati, in presenza dei requisiti di legge, possono non assumere natura commerciale; diversamente, per le attività commerciali eventualmente esercitate occorrono gli adempimenti fiscali ordinari, compresa, ove dovuta, la partita IVA, la contabilità separata e la dichiarazione dei redditi. Va inoltre verificato, caso per caso, l’eventuale obbligo di presentazione del modello EAS ai fini delle agevolazioni fiscali spettanti agli enti associativi. L’assetto dei diritti degli associati e delle regole di funzionamento interno dipende dallo statuto; ove si voglia beneficiare del regime fiscale agevolato degli enti associativi, occorre rispettare anche i requisiti di democraticità e di uniformità del rapporto associativo previsti dall’art. 148 TUIR. La gratuità delle cariche non costituisce, in questi termini generali, una regola assoluta di tutte le associazioni non riconosciute; resta però fermo il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché la necessità di evitare compensi sproporzionati incompatibili con il regime fiscale dell’ente. L’associazione può stipulare contratti, ricevere contributi e donazioni e operare nei rapporti con i terzi, ma per le obbligazioni assunte in suo nome rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito per l’ente. La partecipazione a bandi o convenzioni dipende dai requisiti richiesti dal singolo avviso; resta fermo che la qualifica di ETS e i relativi benefici presuppongono l’iscrizione al RUNTS. La scelta dell’associazione di non richiedere o non percepire sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, ove effettivamente adottata, costituisce una opzione organizzativa interna e non un obbligo generale imposto dalla legge.
- 04Se ricevi una multa stradale hai 2 strade alternative, ma solo se non hai già pagato la sanzione. Puoi fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica: in questo caso devi versare il contributo unificato, che è di 43 euro se la multa è sotto i 1.100 euro e di 98 euro se l’importo è fino a 5.000 euro. Dal febbraio 2023 il pagamento si effettua solo online tramite il sito del Ministero della Giustizia https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp Puoi fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica: in questo caso non devi versare alcuna tassa. Ulteriori notizie e informazioni le trovi nella sezione RICORSI
- 05Ricorso al Giudice di Pace Il ricorso al Giudice di Pace contro un verbale per violazione del Codice della Strada deve essere presentato entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale. Il termine sale a 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il ricorso va proposto al Giudice di Pace competente per il luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione. Può essere depositato in cancelleria oppure inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In linea generale, il cittadino che agisce personalmente non deposita il ricorso via PEC. Quando vi è un avvocato, il deposito segue invece le regole del processo civile telematico. Dopo il deposito, il Giudice fissa l’udienza e dispone la comunicazione alle parti. L’amministrazione resistente deve depositare gli atti dell’accertamento e della notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza. L’assistenza di un avvocato non è sempre obbligatoria. In molti casi il cittadino può stare in giudizio personalmente. È però importante presentarsi all’udienza oppure giustificare un eventuale impedimento. Se il ricorrente non compare, il giudice può convalidare il verbale opposto, salvo che l’illegittimità emerga già dagli atti. In udienza occorre confermare con chiarezza i motivi del ricorso già esposti per iscritto, richiamando i fatti, i documenti e gli eventuali vizi dell’accertamento. Ricorso al Prefetto Il ricorso al Prefetto è un rimedio alternativo al ricorso al Giudice di Pace e deve essere proposto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto oppure all’organo accertatore, ad esempio Polizia Locale, Polizia Stradale o altro comando che ha elevato il verbale. Se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, questi deve decidere entro 210 giorni dal ricevimento del ricorso. Il provvedimento deve poi essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione. Se invece il ricorso è presentato all’organo accertatore, quest’ultimo ha 60 giorni per trasmettere gli atti al Prefetto. In questo caso il Prefetto deve decidere entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso, e il provvedimento deve comunque essere notificato entro i successivi 150 giorni. Se il Prefetto non decide entro i termini previsti dalla legge, il ricorso si intende accolto. Attenzione Non è possibile proporre contemporaneamente ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace contro lo stesso verbale. La scelta dell’uno esclude l’altro.
- 06DOVRAI FARCI AVERE I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMATO PDF E PERFETTAMENTE LEGGIBILI. INDIRIZZO MAIL: altveloxricorsi@gmail.com 1) verbale da contestare 2) documento ricorrente 3) codice fiscale ricorrente (per le società inviare visura camerale) 4) indirizzo mail ricorrente + indirizzo PEC del ricorrente 5) recapito di telefono ricorrente 6) data notifica sanzione 7) prova fotografica della infrazione 8) modulo associativo + pagamenti quote associative e/o altri servizi richiesti 9) codice ID contributo unificato (solo per ricorso al Giudice di Pace) IL RICORRENTE SARA' SEMPRE IL TITOLARE DELL'AUTO SANZIONATA - IL DELEGATO DELLA SOCIETA' - IL TITOLARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE. Si avvisa che l'incarico sarà accettato solo al ricevimento completo di tutta la documentazione richiesta.
- 07L’adesione ad ALTVELOX comporta il versamento della quota associativa prescelta, secondo la durata e la tipologia di iscrizione indicate dall’Associazione. Quote associative: 12 mesi: euro 30,00 per persona fisica e nucleo familiare convivente. 24 mesi: euro 50,00 per persona fisica e nucleo familiare convivente. 12 mesi: euro 250,00 per utenza business o titolare di partita IVA. Per specifiche attività associative di istruttoria, analisi e supporto tecnico-documentale relative all’impugnazione di sanzioni stradali, l’Associazione può prevedere contributi ulteriori, determinati e comunicati preventivamente all’associato, in modo chiaro e trasparente, prima dell’avvio dell’attività. Ricorso al Giudice di Pace Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento deve essere proposto entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Nel giudizio di primo grado in materia di opposizione al verbale di violazione del Codice della Strada, le parti possono stare in giudizio personalmente. Per l’iscrizione a ruolo è dovuto il contributo unificato secondo il valore della controversia e secondo le tabelle vigenti. Allo stato, gli importi normalmente applicati dagli uffici giudiziari sono: fino a euro 1.100,00: euro 43,00; da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: euro 98,00. Il pagamento del contributo unificato avviene tramite PagoPA. Resta ferma la necessità di verificare, prima del deposito, gli importi aggiornati, le modalità operative dell’ufficio competente e gli eventuali ulteriori diritti o spese dovuti nel caso concreto. Ricorso al Prefetto Il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il ricorso al Prefetto non richiede il pagamento del contributo unificato. Eventuali fasi successive Qualora il caso richieda attività ulteriori o il proseguimento della tutela in sedi successive, l’Associazione può, su richiesta, mettere l’associato in contatto con un professionista esterno disponibile. In tale ipotesi, ogni incarico professionale, preventivo, compenso e rapporto economico sarà definito direttamente tra l’interessato e il professionista incaricato, senza gestione diretta da parte di ALTVELOX. L’eventuale indicazione di un professionista da parte dell’Associazione non ha carattere vincolante. L’associato resta libero di rivolgersi a un legale di propria fiducia, senza ulteriori obblighi nei confronti dell’Associazione, salvo quanto eventualmente già concordato per attività associative autonomamente richieste e già svolte. Per maggiori informazioni si invita a consultare la sezione Ricorsi.
- 08NO !!! LA CORTE COSTITUZIONALE PRIMA E LA CORTE DI CASSAZIONE CON TRE SENTENZE RECENTISSIME HANNO RIBADITO CHE I DATI DEL CONDUCENTE POSSONO ESSERE COMUNICATI AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO QUALORA IL RICORSO VENGA RESPINTO. Se impugni una sanzione che prevede anche la sanzione accessoria della sottrazione dei punti patente o peggio della sospensione della patente, puoi evitare di comunicare i dati del conducente sino al termine del procedimento amministrativo. Questo lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha dichiarato anticostitiuzionale l'art.126-bis comma 2 del C.d.S. Su queste basi sono state poi pronunciate numerose sentenze anche della Corte di Cassazione. Nonostante questo però, molte amministrazioni inviano comunque al ricorrente la doppia sanzione dopo il 60mo giorno. Spesso la sentenza è già stata emessa ma potrebbe capitare che i tempi si allunghino. In questo caso ci si deve accertare che il Giudice o il Prefetto abbiano sospeso in attesa di giudizio anche la sanzione accessoria. In questo caso ricevuto il secondo verbale di dovrà procedere con secondo ricorso sempre al GdP.
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