NUOVA BACCHETTATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE UTILIZZANO L'AUTOVELOX CON LEGGEREZZA.
Con l'ordinanza n. 33414/2022 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione della ripartizione dell'onere della prova in merito all'obbligo di taratura periodica per tutte le apparecchiature di misurazione della velocità.
Il caso: Il Giudice di Pace di Avellino, annullava il verbale di contestazione di una sanzione pecuniaria della somma di Euro184,62, irrogata al ricorrente in violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 142, comma 8, (C.d.S.) Il Giudice adduceva la mancata taratura e la mancata omologazione dell'apparecchio rilevatore di velocita', ma avverso la sentenza, l'Amministrazione Pubblica che aveva rilevato l'infrazione, proponeva appello presso il Tribunale di Avellino, lamentando anche l'erronea ed insufficiente motivazione della decisione relativamente alla compensazione delle spese di lite.
Il Comune si costituiva così (a spese pubbliche) con appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione nel merito per erroneita' della sentenza fondata sul difetto di taratura dell'autovelox, e violazione dell'articolo 2697 c.c.. Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, riformava la prima decisione del Giudice di Pace, accogliendo l'appello incidentale e rigettando l'appello dell'automobilista sanzionato.
Per il Tribunale di Avellino testualmente:
non spetta all'amministrazione fornire prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche, al contrario, e' l'opponente che deve fornire la prova di difetti di funzionamento;
ne' il C.d.S. e il suo regolamento di attuazione impongono che il verbale di accertamento debba contenere l'attestazione di funzionalita'.
L'Utente sanzionato però non molla la presa e ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare ed applicare le argomentazioni e i principi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e dei Giudici di merito circa l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di provvedere all'effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocita'.
La Corte di Cassazione, nel dare ragione al ricorrente, ha altresì ricordato che a seguito della Sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocita' (che e' elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non puo' essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformita' (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura.
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