Ennesima sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce la obbligatorietà degli apparecchi elettronici per il rilevamento delle velocità sia su terra che in mare. Il Comune di Venezia perde il ricorso proposto contro un taxista multato con telelaser non omologato.
Con ordinanza dello scorso 10 luglio 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Venezia, contro un taxista multato sul canal grande per avere superato il limite nautico della velocità . Anche in questo caso, dopo una prima sentenza favorevole del Giudice di Pace, il Tribunale di Venezia aveva dato ragione al Comune.
Anche per mare come sulle strade i rilevatori elettronici delle veloocità devono essere debitamente omologati, lo ribadisce la Cassazione disponendo che:
"... E' dato pacifico ed incontestato che l'amministrazione comunale abbia totalmente omesso di produrre nel giudizio di prime cure la documentazione attestante l'avvenuta omologazione, tantomeno leperiodiche verifiche di funzionalità e taratura della strumentazione nel sistema (tutor) installato dal Comune di Venezia; - la Corte Costituzionale, con la nota pronuncia n. 113/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
L'art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti della velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Stante la ratio della pronuncia della Consulta - rinvenibile nel fatto che l'attendibilità dell'accertamento consistente in una misurazione non può essere verificato a valle dal giudice nell'eventuale impugnazione giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio: ragione per cui è previsto il controllo della correttezza dei parametri tramite quali vengono eseguite le misurazioni della velocità - esorbita da tale ratio l'estensione del suo precipitato anche agli accertamenti che non consistono nell'esecuzione di una misurazione, ma nella semplice verifica di un fatto che non si avvale di specifici parametri scientifici né dell'esecuzione di alcuna misurazione.
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto il Tribunale ha precisato che l'amministrazione comunale ha totalmente omesso di produrre, nel giudizio di prime cure, al documentazione attestante l'avvenuta omologazione (v. sentenza p. 6, ultimo capoverso; p. 7, 2° capoverso). La circolazione nelle acque del Comune di Venezia, ed ni genere della laguna veneta, è disciplinata dal Regolamento per li Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta (adottato ai sensi dell'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 422 del 1997) che, all'art. 67 («Dispositivi di monitoraggio»: norma inserita all'interno del Titolo V dedicato al Sistema di rilevazione), con riferimento (anche) ai dispositivi di monitoraggio del traffico installati dalle autorità competenti (comma 2) prescrive l'obbligo che gli apparati di rilevamento impiegati siano «debitamente omologati»
L'omologazione, infatti, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso (Cass. Sez. 2, n. 10505 del 18.04.2024). Né può supplire a tale mancanza l'immediata percezione dell'agente accertatore ovvero la documentazione fotografica prodotta, attestante che il natante navigava con issata la bandierina gialla, posto che l'accertamento è avvenuto a distanza e per il tramite della strumentazione ni parola (v. sentenza impugnata p. 8, 2° capoverso)".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
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