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Il presente volume non muove da una contestazione generale nei confronti della sicurezza stradale. Altvelox non si oppone ai controlli del traffico, non mette in discussione la necessità di reprimere condotte pericolose e non rivendica alcuna forma di impunità per gli utenti della strada.
La questione è diversa e più specifica: in uno Stato di diritto, gli strumenti elettronici utilizzati per sanzionare cittadini e imprese devono poter dimostrare, in modo pubblico e verificabile, la completa catena di legittimazione giuridica, tecnica e, ove rilevante, metrologica che li autorizza a produrre prova.
Questa non è una trattazione fondata su mere opinioni. È una ricostruzione basata su atti acquisiti, risposte amministrative, dinieghi, omissioni documentali, pronunce giudiziarie, circolari, provvedimenti prefettizi, fascicoli tecnici richiesti e non consegnati.
In numerosi casi, secondo quanto documentato da Altvelox, gli enti coinvolti non hanno prodotto, o non risultano avere prodotto, la documentazione che dovrebbe costituire il presupposto minimo della legittimità degli impianti, delle procedure di accertamento e dell’azione sanzionatoria dello Stato.
La presente trattazione riguarda gli apparecchi elettronici utilizzati sulle strade italiane per accertare, documentare, elaborare o generare violazioni al Codice della Strada.
Non si tratta soltanto degli autovelox comunemente intesi. Il tema comprende tutti quei dispositivi che, in modo diretto o indiretto, concorrono alla formazione della prova amministrativa posta a fondamento di un verbale.
Rientrano nell’oggetto dell’analisi gli apparecchi di rilevazione della velocità istantanea, i sistemi di rilevazione della velocità media, i telelaser con documentazione fotografica o video, i dispositivi semaforici automatici, tra cui T-Red, Photored, Vista Red e strumenti analoghi, i sistemi di rilevazione del sorpasso vietato, i varchi ZTL, i sistemi di controllo delle corsie riservate, gli apparati destinati al controllo di accessi, transiti e divieti di circolazione, nonché i lettori targhe utilizzati per verifiche relative a revisione, assicurazione, fermo, sequestro, transiti, accessi o altre violazioni.
Devono essere considerati, inoltre, i sistemi elettronici impiegati per sosta, fermata, aree pedonali, aree urbane controllate e circolazione, nonché i dispositivi multifunzione che, pur essendo talvolta presentati come strumenti di videosorveglianza o di controllo del territorio, vengono poi utilizzati per generare, supportare o integrare verbali di accertamento.
Questi strumenti non sono semplici attrezzature di supporto neutro. Essi acquisiscono immagini, misurano grandezze, leggono targhe, associano dati, elaborano sequenze, collegano orari, posizioni, corsie, semafori, banche dati e identificativi dei veicoli. In molti casi il risultato tecnico prodotto dal dispositivo diventa il presupposto diretto della contestazione. Viene trasformato in prova amministrativa. Da quel dato nasce un verbale. Dal verbale possono derivare una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti, effetti sulla patente, obblighi dichiarativi, spese, ricorsi e conseguenze patrimoniali per cittadini e imprese.
NON POTEVANO NON SAPERE
La criticità non riguarda soltanto il singolo verbale. Riguarda il modo in cui la funzione sanzionatoria è stata costruita, autorizzata e difesa sul territorio nazionale, spesso separando il decreto prefettizio relativo al tratto stradale dalla legittimità dell’apparecchio che su quel tratto opera.
Il provvedimento prefettizio che consente la contestazione differita o individua il tratto stradale non può, da solo, sanare l’eventuale carenza del titolo tecnico dello strumento. Non può sostituire l’omologazione, la conformità al prototipo, la taratura, le verifiche di funzionalità, la corretta installazione, la documentazione tecnica e la prova della corrispondenza tra ciò che è stato autorizzato e ciò che è stato concretamente installato.
Nonostante i ripetuti interventi della Corte di Cassazione, che hanno delineato un orientamento chiaro sulla distinzione tra approvazione e omologazione degli strumenti elettronici utilizzati per l’accertamento delle violazioni stradali, numerose amministrazioni hanno continuato a impiegare apparecchiature fondate su approvazioni, decreti dirigenziali, estensioni o atti amministrativi non equivalenti alla prescritta omologazione, oppure non hanno fornito la documentazione necessaria a dimostrare in modo completo il titolo dello strumento utilizzato.
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