DOVRANNO RISARCIRE UNA SOCIETA' PER AVERE UTILIZZATO AUTOVELOX NON OMOLOGATI E DEBITAMENTI VERIFICATI.

FATTO:
Il ricorso viene promosso dalla Società (Omissis) di Marostica (VI), contro le Prefetture di Venezia, Pordenone e Treviso, avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che a sua volta aveva ritenuto piu giusto dare regione alle Prefetture "dimenticandosi" però delle pronunce della Corte Cortituzionale e numerose della Suprema Corte di Cassazione.
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa (VI), accoglieva in prima istanza il ricorso promosso dalla Ditta (Omissis) annullando di fatto 3 sanzioni per presunte violazioni al C.d.S. elevate dalla Polizia Stradale di Treviso, Pordenone e Venezia che contestavano ad una autovettura di proprietà della Società ricorrente, le violazioni per il superamento della velocità di cui all'art.142/8 del C.d.S, IN QUANTO GLI APPARECCHI NON ERANO DEBITAMENTE OMOLOGATI.
Le tre Prefetture di Treviso, Pordenone e Venezia proponevano appello al Tribunale di Vicenza, che dava loro ragione...dicendo che: "...evidenziando per quel che ancora rileva che la taratura dell'apparecchio non era necessaria".
Inoltre il Tribunale affermava che: "...nel caso di specie, la contestazione immediata non era necessaria, ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada e, in ogni caso, i motivi della mancata contestazione erano indicati nel verbale opposto, e che era irrilevante la mancata indicazione del limite di velocità esistente sui tratti di strada di interesse, essendo il limite indicato nel codice della strada. Infine, il Tribunale affermava la non necessarietà della segnalazione della presenza dell'apparecchiatura 400 metri prima del punto di accertamento perché il d.m. del 15 agosto 2007 richiede una distanza non superiore a 4 km tra il segnale che indica la presenza del dispositivo di rilevamento e quest'ultimo. Infine, che non vi era alcuna necessità di indicare il numero di matricola dell'apparecchiatura".
PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE:
"...A seguito di tale sentenza le apparecchiature per il controllo della velocità non devono essere soltanto omologate ma è necessario che siano periodicamente controllate e tarate. Peraltro, la taratura è disciplinata dalla I. n. 273 del 1991, che la affida esclusivamente a centri specializzati e non alla casa costruttrice dell'apparecchiatura. Ciò premesso, a parere del ricorrente, le Amministrazioni non avevano provato di aver svolto le verifiche periodiche di corretta funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate.
Il Tribunale non aveva tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale intervenuta solo un mese prima della pronuncia impugnata. La sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura».

Ed ancora: "...La Corte Costituzionale ha rilevato come l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. In particolare, il giudice delle leggi ha osservato che "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura". Sotto il profilo della coerenza interna della norma, poi, la Corte Costituzionale ha evidenziato lo stretto legame che sussiste tra le disposizioni sull'uso delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Ciò, prendendo le mosse dalla ratio dell'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, il quale prevede che «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate."
"...Invece, dagli atti non emerge la prova che l'apparecchiatura con la quale è stata rilevata l'infrazione contestata all'opponente sia stata effettivamente sottoposta a revisione periodica, ed in ogni caso di tale circostanza non vi è menzione nel verbale di contestazione impugnato, palesandosi in tal modo la fondatezza delle doglianze del ricorrente".
"La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice del Tribunale di Vicenza che provvederà anche sulle spese dei giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data XX XX XXXX".
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