I GIUDICI HANNO STABILITO CHE IN CASO DI PIU VIOLAZIONI IN UN BREVE LASSO DI TEMPORALE, SULLA MEDESIMA TRATTA DEVE ESSERE VALUTATO SE ESSE DEBBANO ESSERE CONSIDERATE VIOLAZIONI AUTONOME OPPURE COME UNICA VIOLAZIONE.
Immagina di percorrere un tratto di strada su cui, da poco, il Comune ha imposto le cosiddette ZTL ossia le zone a traffico limitato per le quali però non sei munito del relativo pass. Distratto dal traffico e abituato a percorrere liberamente quella via, non ti accorgi dei cartelli stradali con il divieto. Così attraversi il varco che, in quel momento, è attivo. Lo fai più volte, alla ricerca di un parcheggio: entri ed esci dalle ZTL senza accorgerti che, per ogni volta che passi, c’è una telecamera a fotografarti. Non passano molte settimane che ti arrivano a casa numerose multe e tutte per la stessa infrazione. Ti sembra assurdo doverle pagare tutte: alla fine non hai fatto altro che ripetere più volte lo stesso comportamento. In più eri in buona fede perché nessuno ti aveva avvisato del cambio della segnaletica, né i giornali ne hanno parlato. Essendo la prima volta che prendi una contravvenzione su quel tratto di strada ti chiedi se ci sono possibilità di fare ricorso. In altri termini in caso di più multeper la stessa infrazione ZTL, quante volte si paga? La risposta è stata di recente fornita dalla Suprema Corte di Cassazione.
FATTO: Una società Milanese si vede recapitare 141 sanzioni tutte assieme per essere entrata in zona ZTL senza (a dire di Città Metropolitana) il titolo previsto. Da specificare che questa Società aveva più mezzi che avevano dei regolari contratti di lavoro nel centro di Milano con vari istituti bancari. Decidono quindi di ricorrere al Giudice di Pace che in primo grado accoglie il reclamo formale poichè essendo le notifiche arrivate in modo tardivo, non hanno permesso al ricorrente di comprendere la "cattiva condotta" e porne rimedio.
Ma Città Metropolitana di Milano, non appagata propone appello al Tribunale di Milano che accoglie e annulla la prima sentenza del GdP.
La società ricorrente, certa della propria buona condotta non molla e si rivolge alla Suprema Corte di Cassazione che annulla la decisione del Tribunale Civile Milanese e annulla anche le sanzioni con le seguenti motivazioni: "Il primo motivo censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 bis, I. 689/1981 e dell'art. 198, d.lgs 285/1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale omesso di considerare che la disciplina del cumulo materiale di cui all'art. 198, comma secondo, CDS non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va, quindi, applicata una sola sanzione. Il motivo è fondato nei termini che seguono."
"...L'errore in diritto è in cui è incorsa la sentenza è, quindi, consistito nell'aver ritenuto che le suddette condotte dessero luogo a violazioni autonome per il solo fatto di esser state consumate ad orari diversi, trascurando di considerare che ad ogni accertamento non deve
necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (cfr., testualmente, Corte Cost.26.1.2007, n. 14). Nei casi indicati non poteva escludersi aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, ma occorreva valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate."
"...Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, I. 689/1981, con riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto inapplicabile l'esimente della buona fede, non considerando che il ricorrente non poteva essere a conoscenza della nuova normativa in tema di accesso alle zone a traffico limitato e che, per contro, legittimamente aveva fatto affidamento nel perdurante vigore della precedente disciplina, infine non valorizzandone la condotta successiva, consistita nell'immediata regolarizzazione della propria posizione dopo la notifica del primo verbale. Inoltre, le singole contestazioni erano scaturite tutte dal mancato possesso dell'autorizzazione richiesta per il transito in zona a traffico limitato e pertanto le condotte sanzionate avevano carattere unitario; che, stante il numero di veicoli e di accessi effettuati, era particolarmente difficoltoso adeguarsi alle nuove prescrizioni; che, l'entità della sanzione applicata era dipesa non dal disvalore della condotta, ma da circostanze del tutto casuali, quali il numero di transiti effettuati ed i tempi con cui l'amministrazione aveva provveduto a notificare i verbali di accertamento, giustificandosi almeno una riduzione delle sanzione alla luce delle suddette circostanze di fatto.".
In pratica, la Cassazione ha detto che quando l’automobilista ha superato il varco attivo più volte nell’arco di pochi minuti (come nell’esempio per la ricerca di un parcheggio) gli sarà imputata una sola multa. Non si applica neanche il cumulo formale che prevede l’aumento della contravvenzione fino al triplo.
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