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CASSAZIONE: AUTOVELOX SOLO CON OMOLOGAZIONE E TARATURA.

ARRIVA FINALMENTE LA SENTENZA ATTESA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CHE TOGLIE OGNI DUBBIO. DA OGGI CHI DOVRA' DECIDERE HA LO STRUMENTO PER FARLO.

Lo scorso 11 Ottobre 2022, la Corte Suprema di Cassazione - Seconda Sezione Civile, si è definitivamente espressa in materia di OMOLOGAZIONE E TARATURA degli AUTOVELOX con la Sentenza n.29625/22:


"Punto 3.4 per altro, dovendo le apparecchiature di misurazione di velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n.35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n.14597 del 2021; Cass. n.9645 del 2016; Cass. n. 18022 del 2018, non massimata) e che la prova della esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato (Cass. N.32369 del 2018).


Ed ancora: "Punto 3.5 E' quindi a carico della Pubblica Amministrazione in presenza di contestazione del soggetto sanzionato, la prova positiva della omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento: e solo in presenza di detti elementi, di per se sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità (circostanza, questo'ultima che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria), spetta alla parte sanzionata l'onere di fornire la prova contraria (Cass. n.29093 del 2020, non massimata; Cass. n.3538 del 2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della Pubblica Amministrazione, al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato).


Siamo sollevati e soddisfatti sulla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che finalmente chiarisce in modo inequivocabile, anche se invero lo aveva già fatto con diverse precedenti sentenze, che gli apparecchi eletrtronici per la rilevazione della velocità, devono ottenere l'approvazione ed essere sottoposti preventivamente ad omologazione e taratura, prova a carico della Pubblica Amministrazione almeno con cadenza annuale.


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