top of page

Cassazione 31876/2025, ennesimo schiaffo al MIT: senza omologazione l’autovelox non regge.

La Seconda sezione civile ribadisce che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa, che le verifiche periodiche di funzionalità e taratura sono obbligatorie e che spetta alla Pubblica Amministrazione provare tutto. Il verbale viene annullato, ma il cittadino, ancora una volta, vince sul piano del diritto e perde su quello delle spese.


La Seconda sezione civile ribadisce che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa
La Seconda sezione civile ribadisce che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa

Il MIT continua a sostenere che l’omologazione sarebbe un dettaglio folcloristico, la Cassazione gli risponde per l’ennesima volta ricordando che senza omologazione e senza tarature serie le multe da autovelox non stanno in piedi. Ordinanza n. 31876/2025, Seconda sezione civile, pubblicata il 6 dicembre 2025.


Sintesi del caso concretoLa vicenda nasce da un verbale per eccesso di velocità ex art. 142, comma 7, Codice della strada, rilevato dalla Polizia Stradale con autovelox. La Prefettura emette ordinanza ingiunzione, l’automobilista propone opposizione ex art. 204 bis CdS davanti al Giudice di Pace, che dichiara il ricorso inammissibile per tardività.


Il Ministro dell'Interno Piantedosi
Il Ministro dell'Interno Piantedosi

In appello il Tribunale di Benevento ribalta solo in parte: dichiara il ricorso ammissibile, ma lo respinge nel merito ritenendo sufficiente, ai fini della legittimità dell’accertamento, il semplice richiamo nel verbale al fatto che l’apparecchio era “omologato e regolarmente tarato” prima della violazione. Nessun certificato, nessuna prova concreta delle verifiche, solo la formula standard nel verbale. L’automobilista non ci sta e ricorre per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 45 CdS in combinato con la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 e violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova. In sintesi: non basta scrivere “omologato e tarato”, deve essere la Pubblica Amministrazione a dimostrare, con documenti seri, che l’apparecchio è omologato e sottoposto a verifiche periodiche.


Il principio ribadito: omologazione e taratura non sono un vezzoLa Cassazione tratta congiuntamente i due motivi, li dichiara fondati e usa l’ordinanza per ribadire, una volta di più, alcuni punti chiave.


  • Primo: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, l’art. 45, comma 6, CdS va letto così: tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, non una tantum, ma con cadenza nel tempo.

  • Secondo: l’accertamento è illegittimo se il rilevamento è eseguito con un apparecchio solo “approvato” e non “omologato”. L’ordinanza lo dice in modo esplicito, richiamando la propria giurisprudenza: l’approvazione ministeriale non è equiparabile all’omologazione prevista dall’art. 142, comma 6, CdS e dall’art. 192 del regolamento di esecuzione. Sono procedimenti diversi per natura, finalità e garanzie. Se manca l’omologazione, la multa è viziata alla radice.

  • Terzo: la prova di omologazione e conformità non può essere surrogata. La Corte ricorda che essa deve risultare dalle certificazioni specifiche, non da dichiarazioni generiche nel verbale, non da attestazioni di funzionamento rilasciate dagli agenti. Il verbale ha fede privilegiata solo per i fatti oggetto di diretta percezione, non per l’esistenza di complesse verifiche tecniche, che devono emergere da certificati rilasciati da laboratori o enti accreditati.

  • Quarto: la taratura periodica non è opzionale. L’ordinanza richiama sia le proprie precedenti decisioni (tra cui, in linea con il tuo lavoro, le note Cass. 10505/2024, 13996/2025, 12924/2025) sia la circolare del Ministero dell’interno del 26 giugno 2015 e il D.M. MIT 13 giugno 2017, che impongono verifiche iniziali e periodiche presso centri accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Non basta una taratura iniziale fatta al momento dell’installazione: occorre che le prove siano ripetute nel tempo, almeno annualmente, e documentate con certificato.


Il cittadino ha ragione ma si paga le spese
Il cittadino ha ragione ma si paga le spese

Ripartizione dell’onere della prova sul piano processuale, la Cassazione bacchetta il Tribunale: non poteva ritenere soddisfatto l’onere probatorio della P.A. con la sola dicitura “omologato e tarato” nel verbale. Il punto fondamentale è questo: l’onere di dimostrare che l’apparecchio è omologato e sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità grava sull’amministrazione che ha elevato il verbale, non sul cittadino che lo contesta. Il contrario significherebbe ribaltare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 e trasformare la presunzione a favore del cittadino in una presunzione assoluta di infallibilità della macchina.


La decisione finale e la solita beffa sulle spese. Constatata l’assenza di prova sia dell’omologazione, sia delle tarature periodiche, la Cassazione decide nel merito: annulla definitivamente il verbale di accertamento n. 9374/2016 e chiude il giudizio.


Poi arriva la parte lessicalmente elegante ma sostanzialmente amara. La Corte compensa le spese di tutti i gradi di giudizio, motivando con il “recente intervento di giurisprudenza sulla necessità dell’omologazione”. Tradotto: il cittadino aveva ragione, lo Stato ha applicato male le regole sui controlli automatici, il verbale viene annullato, ma ciascuno si tiene le proprie spese.


Risultato pratico: il MIT continua a far finta che approvazione e omologazione siano la stessa cosa, le amministrazioni perseverano negli apparecchi non omologati, e il cittadino che ha avuto la pazienza di arrivare fino in Cassazione si vede riconoscere il diritto ma non il rimborso delle spese. Giuridicamente è una vittoria piena, economicamente è l’ennesima conferma che, nel sistema sanzionatorio, chi sbaglia raramente paga davvero.



Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page