CASSAZIONE: NULLA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA MA TREVISO NON SEGUE.
OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE NON SI POSSONO CONSIDERARE PROCEDURE EQUIVALENTI. MA IERI IL TRIBUNALE DI TREVISO SI PRONUNCIA "SNOBBANDO" LA SUPREMA CORTE.

Per la Cassazione con la sentenza dello scorso 11 Novrembre 2022, le procedure di omologazione e approvazione degli autovelox devono considerarsi obbligatorie e non equivalenti, annullando di fatto la precedente sentenza proprio del Tribunale di Roma che aveva a sua volta accolto il ricorso della Prefettura.
DICE LA CASSAZIONE: "La Giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato e recentemente ribadito (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.) che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada (Corte cost. n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533 del 2018; conf. Cass. n. 23953 del 2020, non massimata), essendo, per contro, irrilevante (cfr. Cass. n. 40627 del 2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessità di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformità , il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757 del 2019; Cass. n. 29093 del 2020)".
"Peraltro, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n. 14597 del 2021; Cass. n. 9645 del 2016; Cass. n. 18022 del 2018, non massimata) e che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, li quale non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato" (Cass. n. 32369 del 2018)."
La pronuncia qui scritta della Suprema Corte di Cassazione ci sembra inequivolcabile sino a quando veniamo a sapere che ieri, il Tribunale di Treviso, ha invece detto palesemente il contrario, ovvero che omologazione ed approvazione sono equivalenti e quindi va tutto bene anche senza Decreto di verifica prima Metrologica Legale da parte degli Uffici Metrici del Mise per ottenere poi il Decreto Ministeriale di Omologazione da parte del MIT del prototipo e successivo Decreto Ministeriale del MIT di ogni singolo esemplare..
Ovviamente l'Avvocato Capraro ha già avuto mandato di ricorrere in Cassazione per fare annullare anche questa sentenza del Tribunale di Treviso, una sentenza alla quale nonostante si debba comunque rispetto, ci sembra essere "distante anni luce" dalle opposte direttive di legge che la Suprema Corte di Cassazione da tempo sta fornendo con le proprie sentenze.
E fino a prova contraria ci sembra che la Suprema Corte di Cassazione sia organo superiore al Tribunale...