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CASSAZIONE: NUOVO GIRO DI VITE SULL'USO INDISCRIMINATO DEGLI AUTOVELOX.

NIENTE AUTOVELOX SULLE STRADE AD UNA CORSIA DI MARCIA CON DOPPIA LINEA CONTINUA. CON QUESTA NUOVA SENTENZA DELLO SCORSO 17 FEBBRAIO 2023 LA SUPREMA CORTE STRINGE ANCORA LE MAGLIE SULL'USO INDISCRIMINATO DEGLI AUTOVELOX E CONDANNA AL RISARCIMENTO IL COMUNE DI BRESSO (MI).

Addio multa e taglio punti patente quando l'autovelox viene utilizzato su strada che presenta la doppia linea continua ed il conseguente divieto di sorpasso. In questo caso è obbligatoria l'immediata constazione della infrazione.

È quanto stabilito con un orientamento nuovo dalla Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata il 17 febbraio 2023, ha annullato la multa per eccesso di velocità fatta a un automobilista fotografato dall’autovelox in Viale XX Settembre a Bresso nell'interland milanese, una strada a DOPPIA LINEA CONTINUA che non rientra nella tipologia di STRADA A SCORRIMENTO VELOCE - Art. 2 del Codice della strada, che alla lettera c del comma 3 stabilisce che la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall’avere “carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia e un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici”.


Una considerazione tutt’altro che secondaria, visto che proprio la Suprema Corte aaveva stabilito con diversa sentenza anche nel 2019 che gli autovelox automatici (quindi senza l’obbligo di fermare subito l’auto da multare) potessero essere installati soltanto lungo le strade urbane "a scorrimento veloce".


Sicuramente, scrivono gli Ermellini, Viale XX Settembre non poteva trattarsi di strada a scorrimento veloce, l’unica dove sono ammessi sistemi di rilevamento automatico, senza la necessità di contestazione immediata. Secondo la seconda sezione civile, l’art.139, comma 6 , lett. a) del Regolamento del Codice della Strada, prevede che le strisce affiancate continue, come quelle rilevate dal giudice di merito sono necessarie per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia”. Gli artt. 138, 138, comma 1 e 2, 139 e 141 del DPR 495/92 distinguono le strisce “di separazione dei sensi di marcia” dalle strisce di “margine della carreggiata”.

Alla luce di queste norme, il giudice di merito ha errato nel qualificare la strada in cui è stata contestata la violazione come strada a scorrimento veloce in quanto si trattava di strada a una sola carreggiata. Infatti, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità.


La Suprema Corte ha così accolto il ricorso ed ha condannato l'Amministrazione Pubblica al risarcimento delle spese.



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