Il Giudice Beniamino Margiotta accoglie l'appello della P.A. legittimando di fatto l'utilizzo degli autovelox privi di omologazione MISE. Ma la Suprema Corte di Cassazione non la vede in questo modo ed allora ricuseremo i Giudici.
"IL MAGISTRATO DEVE ESSERE AUTONOMO, INDIPENDENTE ED EFFICENTE". Giovanni Falcone
Le sentenze non si commentano ma si appellano. Sta di fatto che il Giudice Beniamino Margiotta del Tribunale Civile di Belluno, con una nuova sentenza, la terza del suo genere, ha accolto ieri l'appello promosso da una Amministrazione Locale Bellunese, riferito ad una sanzione per eccesso di velocità , che il Giudice di Pace di Belluno, aveva annullato per carenza/assenza di omologazione MISE riferita alla metrologia legale dell'apparecchio utilizzato.
La Signora A.G. di Castelfranco Veneto, aveva promosso ricorso contro una sanzione per il superamento del limite di velocità , rilevato dalla Polizia Locale di Quero Vas (BL). Il Giudice di Pace di Belluno, con una ordinanza di oltre 15 pagine, sentenza per altro pubblicata in numerose riviste giuridiche quale esempio di specie, accoglieva il ricorso ed annullava la sanzione, poichè il rilevatore automatico non era omologato. Il Comune di Quero Vas impugnava la sentenza accolta ieri.
Proprio perche le sentenze non si commentano, noi faremo riferimento alle Leggi in vigore e alla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione sentenza n.6579 del 06.03.2023, con la quale ha cassato sia la prima sentenza del GdP di Roma che il secondo grado del Tribunale di Roma, che non avevano annullato una sanzione elevata proprio con l'utilizzo di un apparecchio autovelox non omologato: "...In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell'apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l'esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall'Amministrazione che ha contestato l'infrazione".
"...La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, il quale, nel decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, si conformerà al seguente principio: "L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata".
La Suprema Corte di Cassazione dal 2007 al 2023 ha emesso ben 27 sentenze tracciando una giurisprudenza molto netta sul fatto che "In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica".
La sentenza del Giudice di Belluno non fa minimanente fede a tale giurisprudenza, anzi contrariamente, menziona solo un provvedimento Cassazione del 2014 ed un secondo del 2022, dimenticando però di rilevare le 27 sentenze della Suprema Corte di Cassazione emesse dal 2017 al 2023 che a nostro avviso tracciano indelebilmente una giurisprudenza opposta.
L'Articolo 142 comma 6 del C.d.S., stabilisce che: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".
L'Articolo 192 commi 1-2-3 Reg. C.d.S., sull'omologazione del prototipo dell'apparecchiatura, stabilisce che: "L'Ispettorato generale per la circolazione e al sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne omologa li prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole...".
L'Articolo 345 comma 2 Reg. C.d.S. sull'approvazione del modello, stabilisce che: "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici." Pertanto, li comma 2 dell'art. 192 c.d.s., precisa che l'omologazione è finalizzata a verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio (e non solo del prototipo omologato) ale prescrizioni stabilite nel predetto regolamento ed li comma 3, in tema di approvazione, specifica che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce el caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni".
Persino una recente pronuncia del Giudice di Pace Reggio Emilia - sentenza n.626/2023 del 08.05.2023, per un apparecchio elettronico SICVe Tutor, utilizzato sulla Autostrada A1 dalla Polizia Stradale di Reggio Emilia, accoglieva il ricorso ed annullanva la sanzione, scrivendo testualmente:
"...Il comma 2 dell'art. 192 c.d.s., precisa che l'omologazione è finalizzata a verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio (e non solo del prototipo omologato) alle prescrizioni stabilite nel predetto regolamento ed li comma 3, in tema di approvazione, specifica che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni., infatti, è un atto primario ed imprescindibile, come riconosciuto dalla sentenza n.113/2015 della Corte Costituzionale con riferimento agli autovelox quali strumenti di misura, in quanto derivati da due unità di misura "spazio" e "tempo" e, conseguentemente, riguarda tutte le apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, per le quali, invece, non è sufficiente l'approvazione che deve essere riferita "ad ogni singola apparecchiatura, dopo che è stato approvato li suo prototipo con riferimento alle apparecchiature che debbono essere solo approvate ma non omologate" ma soltanto per tutte le apparecchiature che non fanno sanzioni quali i rilevatori del flusso del traffico e l'etilometro (art. 379 comma 6 reg. es. c.d.s.: "La Direzione generale dela M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri...") Pertanto, poiché le risultanze di apparecchi non omologati non possono essere considerate fonti di prova connessi con l'accertamento della velocità e, conseguentemente privi della presunzione di legge ex art. 2700 C.C. che rende l'atto fidefacente, ala assenza di prova certa della perfetta funzionalità del modello utilizzato e della attendibilità dei rilievi dell'apparecchiatura, in mancanza di mezzi di prova, le sole deduzioni di cui alle note della Polizia di Stato in merito al verbale di contestazione elevato dal CAI non consentono di ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente per la violazione contestata (v. Cass. civ. sez. I, 12/07/2022, n. 22015: 'la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale non fa fede fino a querela di falso, non rivestendo gli elementi della fede privilegiata in ordine all'attestazione degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura al momento della rilevazione dell'eccesso di velocità .").
Prendiamo atto della linea del Giudice Margiotta che confonde ancora una volta l'omologazione/approvazione del MIT con l'omologazione che deve invece rilasciare l'ex MISE per tutti gli strumenti di misura che devono fornire prova legale. Ovviamente accettiamo ma non condividiamo e per questo presenteremo appello in Cassazione. Nel frattempo però non possiamo attendere i tempi biblici della giustizia civile lasciando che le amministrazioni pubbliche continuino a fare cassa con strumenti privi di qualsiasi prova di legalità sulle tasche degli Italiani.
Crediamo così sia arrivato il momento che questi Giudici, pochi per fortuna, non uniformi con le loro decisioni alle numerose sentenze della Cassazione, si facciano carico delle proprie responsabilità di legge in merito alle sentenze emesse "contra legem".
Infatti, le basi normative e procedurali fondanti nel nostro ordinamento interno, l'esercizio della attività giudiziaria demandata alla Magistratura quale organo dello Stato preposto alla applicazione delle norme giuridiche attraverso la propria attività decisionale. Essendo i Giudici soggetti soltanto alla legge, art.101 Costituzione, consente di delineare a contrariis gli ambiti della responsabilità (civile, penale, amministrativa) cui i Magistrati possono esporsi nello svolgimento delle funzioni di cui sono titolari. Sul sito Istituzionale del C.S.M. vengono chiariti gli ambiti di responsabilità civile che il Magistrato assume nei confronti delle parti processuali, o degli altri soggetti, a causa di errori o inosservanze compiute nell'esercizio delle sue funzioni. La legge stabilisce che "E' risarcibile qualunque danno ingiusto derivante da un ingiusto comportamento del Magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, o conseguente a un atto o au provvedimento giudiziario, posto in essere con dolo "a diniego di giustizia".
La legge n.18 del 2015 contempla la responsabilità del Magistrato in ragione del contenuto giuridico e ricostruttivo delle decisioni assunte dal Magistrato. In particolare viene stabilito che costituisce "colpa grave" a) la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea - b) il travisamento del fatto delle prove - c) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento - d) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Puntualizzazione indispensabile atteso il principio della gerarchia delle fonti di diritto che nel caso di specie dev'essere rispettato in ordine alla normativa di fonte primaria riguardante la metrologia legale che regolamenta in Italia gli strumenti metrici asserviti a finalità di sicurezza pubblica e per usi legali e sanzionatori, come l'autovelox in contestazione.
Per tali motivi e a seguito delle pregresse sentenze emesse, abbiamo deciso di depositare due distinti esposti al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia, per ricusare il Giudice Dr. Beniamino Magiotta del Tribunale Civile di Belluno e del Giudice Dr. Gianni Bottoli dell'Ufficio Giudice di Pace sempre di Belluno.
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