Ci risiamo: la Cassazione ribadisce che gli autovelox senza omologazione sono illegali.
- Altvelox
- 28 apr
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Con un nuovo provvedimento del 15 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai inequivocabile: i dispositivi autovelox devono essere non solo approvati, ma anche omologati per poter essere legittimamente utilizzati nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

La decisione si inserisce in una lunga serie (36) di pronunce e sentenze che, a partire dal 2001, hanno chiarito l'indispensabile obbligo di omologazione dei rilevatori di velocità. Solo dall’aprile 2024 sono già 6 gli interventi della Suprema Corte in materia, a dimostrazione di quanto il problema sia ancora vivo e radicato.
Cosa ribadisce la nuova pronuncia.
La discussione verteva sul ricorso promosso dal Comune di Verceia (SO) contro (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. XX/2024 del Tribunale di Sondrio, pubblicata il 6 marzo 2024 che aveva annullato una sanzione emessa da apparecchio privo di omologazione appunto.
Gli Ermellini della Seconda Sezione Civile, hanno ripetuto che: "... avendo il provvedimento impugnato deciso in modo conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 10505/2024 e Cass. n. 20913/2024) la questione di diritto relativa alle differenze tra le procedure di omologazione e approvazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità dei veicoli (c.d. autovelox), ritenendo necessaria, ai fini della legittimità dell’accertamento, anche l’omologazione e non solo l’approvazione di suddette apparecchiature; invero, proprio ai sensi dell’art. 192 d.p.r. 495/1992, approvazione e omologazione sono procedimenti amministrativi tra loro non equipollenti, in quanto, differentemente dall’approvazione, l’omologazione implica vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, essendo definita come un procedimento amministrativo volto ad accertare la rispondenza e la conformità dell’apparecchio alle prescrizioni del d.p.r. 495/1992, esigendo, quindi, un giudizio tecnico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità di accertamento con riferimento alla normativa vigente; peraltro, come chiarito da questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14597/2021), incombe sulla pubblica amministrazione l’onere di provare – con appositi verbali e con l’esibizione di certificati di omologazione e conformità (v. Cass. n. 10463/2020 e ancora Cass. n. 10505/2024) – che l’apparecchiatura è stata preventivamente sottoposta all’omologazione e alla verifica di funzionamento, onere probatorio che, nel caso di specie, come verificato dal giudice di appello, il Comune ricorrente non ha assolto...".
Nel caso esaminato, la Cassazione ha sancito che:
L’omologazione è un requisito distinto e più rigoroso rispetto alla semplice approvazione.
In mancanza di omologazione, la rilevazione della velocità tramite l'autovelox è illegittima, rendendo nullo il verbale di contestazione.
La violazione del diritto del cittadino alla certezza del controllo tecnico degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni comunali è grave e non può essere sanata in alcun modo.
La Corte ha inoltre ricordato che l’omologazione è espressamente richiesta dal Codice della Strada e dai relativi regolamenti di attuazione, e che nessun regolamento amministrativo o circolare ministeriale può derogare a tale obbligo previsto dalla legge.

Responsabilità degli amministratori e dei Prefetti
Ogni amministratore pubblico ha il dovere giuridico e morale di rispettare la legge. I sindaci che autorizzano e legittimano l’uso di dispositivi privi di omologazione, violano tale dovere e ledono i diritti fondamentali dei cittadini.
I prefetti, che rilasciano le autorizzazioni e supervisionano il corretto uso degli strumenti di rilevazione, non possono rimanere inerti: hanno l’obbligo di intervenire non appena risulti evidente che vengono impiegati strumenti illegittimi per l’irrogazione delle sanzioni. La tolleranza verso queste pratiche mina la fiducia nelle istituzioni e trasforma uno strumento pensato per la sicurezza in un mero mezzo di finanziamento locale.

L'utilizzo "per cassa" degli autovelox illegittimi
Altvelox da anni denuncia l'uso strumentale degli autovelox da parte di molti enti locali: invece di perseguire la sicurezza stradale, si punta ad incrementare le entrate di bilancio. La proliferazione di dispositivi privi di omologazione certificata dimostra che il vero obiettivo spesso non è la prevenzione degli incidenti, ma l'introito economico.
La Cassazione, con quest’ulteriore sentenza, offre un importante strumento di tutela ai cittadini: chiunque riceva una multa da un autovelox non omologato ha pieno diritto di opporsi e di ottenere l'annullamento del verbale.
Conclusioni
Anche questa ultima ordinanza di Cassazione, rappresenta una pietra miliare nella battaglia per una giustizia stradale vera ed equa. Altvelox continuerà a vigilare e a battersi per:
la corretta applicazione della legge,
la rimozione dei dispositivi illegittimi,
la difesa dei cittadini contro abusi amministrativi mascherati da tutela della sicurezza.
Dal 15 giugno 2024 al 26 aprile 2025 n.106 denunce-querele nei confronti di Amministratori pubblici, Dirigenti e perfino Prefetture, responsabili, secondo quanto documentato, della sistematica installazione e utilizzo di dispositivi non conformi ai requisiti di legge: pure in assenza dei previsti ed obbligatori “piani ordinari del traffico” (PUT e PGTU) regolarmente aggiornati, prodromici all’emissione dei Decreti prefettizi di autorizzazione all’installazione dei dispositivi in parola.
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