Tribunale Civile di Venezia: Omologazione approvazione equiparate esposto al CSM.
- AltVelox
- 30 apr
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Il Giudice del Tribunale Civile di Venezia, Dr.ssa Maria Carla Quota ha deciso ieri contro la consolidata giurisprudenza tracciata dalla Cassazione che l'omologazione non è necessaria in presenza della approvazione. Una sentenza pericolosa che ha prestato il fianco ai pochi sindaci che illegalmente cercano ancora di sanzionare con autovelox non omologati. Noi abbiamo denunciato tutto al CSM.

La causa verte su verbale di contestazione per eccesso della velocità emesso e gestito dalla Polizia Locale del Comune di Meolo (VE) per la presunta violazione di cui all’art. 142 co. 9 cds, infrazione rilevata con l'autovelox fisso Autosc@n Speed, matricola 2022.0045 munito di sola approvazione del MIT sprovvisto della “debita Omologazione. Tale apparecchio è stato installato con autorizzazione del Prefetto di Venezia sul tratto discendente della SR 89 al Km.15+750, strada extraurbana secondaria con limite di velocità generalizzato di 90 Km/h, ma ridotto nei soli 50 metri oggetto di rilevazione elettronica a Km/h 70. Nel solo 2023 quel solo rilevatore ha emesso sanzioni per € 1.477.619,27.
Ricordiamo che già in primo grado il Giudice di Pace di San Donà di Piave, Dr.ssa Michela Girardi aveva respinto il ricorso motivando che secondo la sua visione non esisteva alcun obbligo di omologazione, convinzione radicalmente modificata dopo la nostra denuncia querela e che di fatto ad oggi permette alla stessa Giudice di annullare tutte le sanzioni emesse da rilevatori privi di omologazione.

Nella giornata di ieri il Giudice del Tribunale Civile di Venezia, Dr.ssa Maria Carla Quota ha respinto il ricorso in appello promosso da nostra Associata contro una sanzione per eccesso di velocità emesso dal Comune di Meolo respinta come detto in primo grado, sanzione emessa con l'autovelox non omologato che il Sindaco ha spento a seguito della indagine da noi sollecitata della Corte dei Conti.
Una valutazione del Giudice di Venezia e una vicenda giudiziaria che solleva preoccupanti interrogativi sulla coerenza e sull'imparzialità dell'operato giudiziario, concernente la sentenza di ieri che ha equiparato contro consolidata giurisprudenza, l'omologazione e l'approvazione ed ha di peggio prestato il fianco ai sindaci come quello di San Donà di Piave che da oggi si sentiranno più legittimati a proseguire impuniti l'attività sanzionatoria con questi strumenti illegali.
Occorre richiamare con rigore il principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano: il principio di uniformità giurisprudenziale. Tale principio non è una mera raccomandazione ermeneutica, bensì un precetto normativo di rango costituzionale, discendente direttamente dagli articoli 3 e 24 della Carta Fondamentale, che sanciscono i principi di uguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale. La giurisprudenza costante, oggi indiscutibile e consolidata fatta da non meno di 37 ordinanze e sentenze della Suprema Corte di Cassazione civile e penale che dal 2001 al 2025 che hanno sancito l'obbligo di omologazione per tutti gli apparecchi elettronici per il monitoraggio delle violazioni al CdS, rappresenta, invero, uno degli architravi dell'ordinamento giuridico, assurgendo a garanzia di prevedibilità e certezza del diritto. Un organo giudicante – e a maggior ragione un singolo magistrato – non può legittimamente pervenire a conclusioni diametralmente opposte in fattispecie giuridiche sostanzialmente coincidenti, pena la violazione dei più elementari principi di coerenza e di affidamento del cittadino nell'attività giurisdizionale.

Tali mancanze del Giudice di Venezia, conseguenti all’emissione della sentenza di respingimento, discutibile e censurabile, hanno negato la giurisprudenza inequivocabile tracciata dalla Cassazione, interpretando le normative in modo del tutto arbitrario ed errato e nelle quali interpretazioni, si evidenzia uno specifico “dolo” evitando di menzionare, volutamente o no lo lasciamo decidere alla A.G., di ricordare e seguire le pronunce e sentenze della Corte di Cassazione Civile e Penale (Cass. n.10505/2024 del 18.04.2024 - Cass. n.19732/2024 del 10.07.2024 - Cass. n.20913/2024 del 26.07.2024 - Cass. n.26315/2024 del 09.10.2024 e Cassazione Penale 10365/2025 del 14.03.2025). Tra l'altro, l'ultima sentenza di Cassazione Penale n.10365/2025 era stata resa pubblica appena 11 giorni prima della pronuncia qui contestata quindi il Giudice non poteva non sapere ed aveva obbligo di uniformarsi.

Per questi motivi l'Associazione ALTVELOX ha ratificato oggi un formale esposto al Consiglio Superiore della Magistratura nonchè al Presidente del Tribunale di Venezia, segnalando la questione e documentando tutte le contestazioni, mancanze e omissioni emerse dalla sentenza di ieri.
Sussistono secondo noi, i presupposti per un'accurata istruttoria che accerti la sussistenza di eventuali profili disciplinari del Giudice di Venezia, verificando se dietro questa manifesta incongruenza si celino valutazioni non compiutamente oggettive o, peggio, condizionamenti esterni volti a favorire una parte processuale.
Contestualmente sarà formalizzata alla Procura di Venezia e alla Corte dei Conti nuova denuncia querela in capo al Sindaco di Meolo - Daniele Pavan che si è costituito in giudizio contro la nostra associata spendendo altri soldi pubblici oltre che per i presunti reati di frode processuale in relazione alle attestazioni consegnate dalla Polizia Locale di Meolo al Giudice che lo hanno indotto in evidente errore, falsità materiale e ideologica finalizzate alla truffa.
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