Il vero nodo del referendum è nell’articolo 2 comma 2 del decreto 109 del 2006.
- Altvelox

- 15 mar
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L'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. Il significato dell’articolo 2, comma 2, nella discussione sul rapporto tra indipendenza, responsabilità e terzietà della giurisdizione. La vera posta in gioco non è lo scontro politico, ma l’equilibrio tra autonomia, controllo e fiducia dei cittadini nella giustizia. Vi spieghiamo i nostri buoni motivi per votare SI !!!

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 riguarda la legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
In termini semplici, non si discute di un dettaglio tecnico per addetti ai lavori, ma dell’assetto della magistratura ordinaria, della separazione tra funzioni requirenti e giudicanti e del modello di giustizia disciplinare che dovrà presidiare quei confini. Questo è il punto reale della scelta. E proprio qui si capisce anche perché una parte del fronte del NO sia così inquieta.
Il nodo, a nostro avviso, è scritto nero su bianco già nell’attuale disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati. L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 stabilisce infatti che, salvo specifiche eccezioni già tipizzate dalla legge, l’attività di interpretazione delle norme e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. Non è una formula marginale. È una vera clausola di protezione, molto ampia, che sottrae al sindacato disciplinare il cuore stesso dell’attività decisoria del magistrato, salvo i casi espressamente previsti, come la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, il travisamento dei fatti, i provvedimenti senza motivazione o quelli adottati con errore macroscopico.

Ed è qui che, secondo ALTVELOX, si annida il timore di chi voterà NO. Il timore non dichiarato fino in fondo è che, con una più netta separazione delle funzioni e con una Corte disciplinare dedicata, diventi meno agevole rifugiarsi dietro l’ambiguità organizzativa di un sistema nel quale requirente e giudicante appartengono ancora allo stesso circuito ordinamentale. Attenzione: nessuno serio chiede di punire l’interpretazione giuridica in quanto tale. Sarebbe contrario allo Stato di diritto. Ma è altrettanto vero che non si può trasformare il principio di indipendenza in una zona franca, impermeabile anche quando emergono profili oggettivi di negligenza grave, travisamento o compressione ingiusta dei diritti. Questa è una valutazione politica e ordinamentale, non un’accusa personale verso singoli magistrati. La distinzione, nel dibattito pubblico, andrebbe conservata con un minimo di disciplina lessicale, merce sempre più rara.



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