Referendum giustizia: Perché ALTVELOX voterà SI !!!
- Altvelox

- 2 giorni fa
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Quando le denunce dettagliate finiscono in serie al modello 45, la fiducia dei cittadini non si tutela a parole ma con regole che separino davvero i ruoli e rendano verificabile l’azione del pubblico ministero.

Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori saranno chiamati a votare sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025 e sottoposta a referendum con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026. Per questa consultazione non è previsto quorum: conterà la maggioranza dei voti validi.
ALTVELOX voterà Sì per una ragione semplice, concreta e documentata: perché la fiducia nella giustizia non si misura negli slogan, ma nel modo in cui vengono trattate le denunce dei cittadini quando chiamano in causa pubbliche amministrazioni, atti autoritativi, omissioni e possibili violazioni di legge. E quando quelle denunce sono dettagliate, corredate da documenti, nomi, qualifiche, fatti, richieste istruttorie e indicazione del domicilio legale, ma vengono ricondotte serialmente al modello 45, cioè al registro degli atti non costituenti notizia di reato, il problema non è teorico. Diventa sostanziale. Diventa un problema di accesso alla giustizia e di effettività del controllo di legalità.
Solo presso la Procura della Repubblica di Belluno, ALTVELOX ha depositato, allo stato, 38 denunce-querele, tutte corredate da documentazione, riferimenti normativi, richieste istruttorie e indicazione nominativa dei soggetti istituzionali coinvolti. Eppure, per quanto risulta agli esponenti, nessuna di tali iniziative ha dato luogo, sino ad oggi, a un’azione penale concretamente sviluppata in termini tali da consentire un accertamento effettivo dei fatti denunciati. La maggior parte dei fascicoli risulta essere stata definita mediante iscrizione a modello 45 e successiva archiviazione, mentre altre denunce, pur formalmente opposte o comunque sollecitate, risultano prive di sviluppi conoscibili da lungo tempo. Sempre allo stato delle risultanze note agli esponenti, non risulta che tali iniziative abbiano condotto all’iscrizione nel registro degli indagati di sindaci, dirigenti o del Prefetto in relazione ai fatti ripetutamente segnalati.
L’archiviazione a modello 45 significa, in termini pratici, che l’esposto o la denuncia viene trattato dalla Procura come atto non costituente notizia di reato, cioè come atto ritenuto, allo stato, privo di rilevanza penale tale da giustificare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. Il Ministero della Giustizia descrive infatti il mod. 45 come il registro destinato agli atti “del tutto privi di rilevanza penale”, come esposti di contenuto civile o amministrativo, atti privi di senso o fatti accidentali. La conseguenza è rilevante: se il fascicolo resta a modello 45, non entra nel percorso ordinario della notizia di reato. Per questo, di regola, non si apre il normale circuito processuale che porta alla richiesta di archiviazione davanti al GIP come avviene per un procedimento iscritto a mod. 21 o 44. È proprio per questo che la scelta di iscrivere un atto a modello 45 può diventare decisiva: se corretta, significa che non c’era una vera notitia criminis; se impropria, rischia di svuotare a monte le garanzie della persona offesa. C’è poi un punto tecnico importante. Se da un atto inizialmente messo a modello 45 emergono elementi che richiedono indagini preliminari, il Ministero precisa che prima di svolgere tali indagini il fascicolo deve essere nuovamente iscritto nel registro delle notizie di reato, con indicazione della provenienza dal mod. 45. Quindi il modello 45 non è, in sé, illegittimo; lo diventa problematico quando viene usato per atti che, per contenuto concreto, presentano già fatti determinati e penalmente rilevanti.
Di converso, in altra vicenda originata da una denuncia per presunta diffamazione proposta dal Prefetto nei confronti del Presidente dell’Associazione, risulta che l’ufficio requirente competente abbia disposto con tempestività atti di polizia giudiziaria particolarmente incisivi, tra cui perquisizione personale e domiciliare e sequestro di dispositivi informatici e telefonici. Ne emerge, dunque, un quadro che ALTVELOX ritene difficilmente conciliabile con il principio di uguaglianza nell’applicazione della legge penale: estrema rapidità e incisività quando l’iniziativa proviene dall’autorità pubblica; stasi, archiviazioni seriali o impropria dequalificazione a modello 45 quando a denunciare sono cittadini o associazioni che contestano atti e omissioni della pubblica amministrazione.
Nel caso del Comune di Colle Santa Lucia (Passo Giau) portato avanti da ALTVELOX a Belluno, citato quale esempio su tutti, gli atti depositati descrivono una sequenza precisa: denunce su autovelox, omologazione, decreti prefettizi, assenza di requisiti del tratto stradale, carenza di dati sull’incidentalità, omissione o mancata ostensione di atti richiesti; due archiviazioni del 2026 recapitate perfino con raccomandata A.R. alla residenza, nonostante fosse stato eletto domicilio legale presso una PEC; una serie di procedimenti iscritti ancora una volta a modello 45; due precedenti denunce già presentate contro il medesimo pubblico ministero e, con l’atto finale del 9 marzo 2026, la terza denuncia, con richiesta di avocazione o riassegnazione dei fascicoli. Non siamo davanti a un dissenso generico verso una decisione sgradita. Siamo davanti a una contestazione documentata del metodo con cui più notizie di reato sarebbero state dequalificate a monte, sottraendole al loro fisiologico percorso processuale.
È qui che il referendum smette di essere una disputa da convegno e diventa questione concreta per i cittadini. Perché se un pubblico ministero può restare dentro lo stesso circuito decisionale anche dopo ripetute denunce che lo riguardano, se l’avocazione richiesta non arriva, se i fascicoli continuano a essere archiviati in serie al modello 45, allora il problema non è soltanto la singola archiviazione. Il problema è l’asimmetria. Da un lato il cittadino viene chiamato a rispettare termini, notifiche, presunzioni di legittimità e sanzioni immediate. Dall’altro, quando denuncia fatti circostanziati che riguardano apparati pubblici, si imbatte in una macchina che può scegliere una corsia preliminare e sterilizzante. Altro che parità delle armi.
In questi giorni si è sentito dire, proprio da un magistrato bellunese intervenuto pubblicamente per il No, che oggi il pubblico ministero sarebbe “il primo difensore dei cittadini stessi anche degli indagati” e che l’attuale modello garantirebbe equilibrio, autonomia e tutela dei più deboli. È una dichiarazione impegnativa. Ma proprio per questo va misurata sui fatti. Se il pubblico ministero è davvero il primo presidio del cittadino, allora denunce analitiche e documentate non possono finire, una dopo l’altra, nel contenitore riservato agli atti che notizia di reato non sarebbero. Se il pubblico ministero è davvero presidio di legalità, allora il domicilio legale eletto va rispettato, l’attività istruttoria deve essere seria, la qualificazione giuridica non può ridursi a un filtro anticipato e opaco, e la richiesta di un soggetto terzo deve trovare almeno una risposta istituzionale verificabile.
ALTVELOX voterà Sì perché il sistema, così com’è, ha mostrato troppe zone grigie proprio dove servirebbero trasparenza, distanza e responsabilità. Voterà Sì perché la separazione dei ruoli non indebolisce il cittadino. Lo protegge, se serve a evitare commistioni culturali, autoreferenzialità e chiusure corporative. Voterà Sì perché chi denuncia la pubblica amministrazione non può sentirsi rispondere, nei fatti, che il suo esposto non merita neppure il percorso ordinario della notizia di reato. Voterà Sì perché la giustizia non deve chiedere fiducia preventiva. Deve guadagnarsela, atto per atto. E quando questo non accade, cambiare non è un capriccio ideologico. È una necessità civile.



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