CON SENTENZA TAR VENETO DELLO SCORSO 4 GIUGNO 2021, MA PUBBLICATA SOLAMENTE QUALCHE SETTIMANA FA, IL COMUNE DI PADOVA E LA SOCIETA' AFFIDATARIA SONO STATI CONDANNATI A RISARCIRE LA CONTROPARTE.
Brutta vicenda che vede un'altra importante Amministrazione Pubblica soccombere davanti alla legge che sembra finalmente aprire gli occhi sulla questione per noi fondante, relativa alla omologazione degli apparecchi elettronici di rilevamento delle infrazioni stradali.
La questione verte sulla procedura indetta dal Comune di Padova, per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo e alle infrazioni ai limiti massimi di velocità, oltre ai servizi connessi.
La gara veniva vinta con 93,31 punti dalla Società (Omissis) ma a dire della ricorrente, avrebbe offerto un dispositivo non conforme alle specifiche stabilite dalla stazione appaltante. In particolare, avrebbe proposto il noleggio di un sistema che, oltre a rilevare le infrazioni al codice della strada in conformità al decreto di omologazione (che nello specifico ne permette l’utilizzo alternativo per due sole funzioni possibili: “controllo delle infrazioni al semaforo rosso” e “accertamento della velocità” – prot. 4708 del 2016), registra altresì in modo generico e indifferenziato tutti i veicoli che transitano nel raggio di azione del dispositivo, verificando in automatico a mezzo di banche dati, ossia senza l’interposizione di un operatore, anche il rispetto degli obblighi di revisione e di assicurazione.
... E nel quadro normativo vigente, lo svolgimento, da parte dell’unico dispositivo di rilevazione, di tali funzioni automatiche di verifica e registrazione massiva a carico dei veicoli circolanti sul tratto di strada sottoposto a controllo, per di più in difformità rispetto al decreto di omologazione, risulterebbe vietato!!!
In parole semplici, il Comune di Padova ha affidato un appalto ad una Società che avrebbe fornito sistemi di rilevazione automatica non omologati e quindi in palese violazione di legge ed ovviamente anche con lo stesso appalto pubblico.
Nel condannare la P.A. e la Società aggiudicataria, quindi il TAR VENETO ha scritto testualmente: "...con il primo motivo del ricorso introduttivo - evidenziava che il software di gestione del dispositivo costituirebbe parte integrante dello stesso e, come tale, dovrebbe risultare anch’esso contemplato dal decreto di omologazione del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile. Tale conclusione veniva confermata dalla risposta resa in data 23 febbraio 2021 dal Ministero in questione, il quale, interpellato dalla controinteressata, precisava che “il software di gestione di un dispositivo, approvato od omologato [...] per il rilevamento in maniera automatica di una o più violazioni del Codice della strada, è da ritenersi parte integrante della relativa approvazione od omologazione nella misura in cui il software stesso svolge una funzione essenziale nel processo di accertamento dell’infrazione al Codice della Strada”.
Ed ancora: "Il ricorso è fondato, in relazione alla prima censura dedotta con il ricorso introduttivo, sostanzialmente reiterata con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 marzo 2021, nonché con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 aprile 2021 (cfr. punti da 1 a 1.5), tra loro strettamente connessi, nella parte in cui lamentano, pur sotto diverse declinazioni, la mancata esclusione della controinteressata, per avere quest’ultima offerto in gara un dispositivo carente di omologazione e, in ogni caso, dotato di funzionalità e caratteristiche (registrazione e utilizzo, in modo massivo ed indifferenziato, dei dati di tutti i veicoli circolanti nel tratto di strada sottoposto a controllo) vietate perché in contrasto con la disciplina vigente in materia di tutela della riservatezza.".
"In merito deve essere ricordato come, di recente, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 509) abbia dettagliatamente ricostruito il complesso quadro normativo, regolatore della materia, precisando innanzitutto che, “in riferimento ai limiti di velocità, l'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) dispone che "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate... come precisato dal regolamento".
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