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ANCHE LA PREFETTURA DI BOLOGNA VIENE "CASSATA" PER IL TUTOR NON OMOLOGATO.

DOPO LE PREFETTURE DI TREVISO, PORDENONE E VENEZIA ANCHE LA PREFETTURA DI BOLOGNA E' STATA CONDANNATA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AL RISARCIMENTO DI AUTOMOBILISTA MULTATO IN AUTOSTRADA.

IL FATTO:

Il ricorrente Sig. (OMISSIS) ricorre al Giudice di Pace di Bologna avverso una sanzione ad egli notificata dalla Polizia Stradale di Bologna, per una infrazione commessa sulla Autostrada A14 nel Comune di Imola, presunta infrazione al Codice della Strada accertata con apparecchiatura elettronica modello SICve (meglio conosciuto come TUTOR).


Il G.d.P. di Bologna accoglie il ricorso del Sig. (OMISSIS) ed annulla la sanzione, ma la Prefettura di Bologna si oppone (a spese sempre dei cittadini) e ricorre al Tribunale che accoglie l'appello dell'Ente Pubblico ed annulla la prima decisione del Giudice di Pace.


Il Sig. (OMISSIS) però, convinto della propria condotta e rispetto del Codice della Strada, non molla e decide a proprie spese ovviamente di adire alla Suprema Corte di Cassazione che guarda caso, gli da ragione, annullando la decisone del Tribunale di Bologna, vediamo quindi assieme le motivazioni.


LA CORTE DI CASSAZIONE:

"...E' denunciata l'erroneità dell'affermazione del giudice d'appello, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor; che la doglianza è fondata; che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura»; che, pertanto, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura; comunque un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (ex plurimis, Cass. 06/10/2016, n. 20025; Cass. 20/03/2007, n. 6565); che l'accoglimento del ricorso, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo esame del motivo di appello concernente la verifica della funzionalità e taratura dell'apparecchio rilevatore della velocità. Che il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità."


"La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato."

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il XX XX XXXX.


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