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Immagine del redattoreAltvelox Servizi

AUTOVELOX: ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE IN MATERIA DI SEGNALETICA STRADALE

Segnalazione postazione di controllo elettronico della velocità e validità delle multe: la Cassazione detta i principi.


Una recente ordinanza della Cassazione fa il punto dell’attuale normativa sul cartello autovelox specificando quali sono gli obblighi degli agenti accertatori e in quali casi è possibile fare ricorso contro la multa per eccesso di velocità. È l’occasione per ribadire la disciplina attualmente in vigore in materia di segnaletica stradale sulla presenza degli autovelox, segnaletica alla cui corretta installazione è subordinata la validità stessa della contravvenzione. Ma procediamo con ordine.


Cartello autovelox fisso

Prima di ogni postazione autovelox ci deve essere un cartello, ben visibile, che avvisi gli automobilisti della presenza del controllo elettronico della velocità. Il cartello deve indicare la scritta «Controllo elettronico della velocità». Nel caso del tutor, il cartello deve specificare «Controllo elettronico della velocità media».

Quanto alla distanza massima tra il cartello e la postazione, il primo deve essere posizionato a non più di 4 chilometri dall’autovelox. Dopodiché, il cartello va ripetuto o la multa è nulla. La legge non indica, allo stesso modo, quale debba essere la distanza minima tra cartello e postazione: la Cassazione ha detto che il segnale deve essere collocato con «adeguato anticipo» rispetto all’autovelox, in modo da consentire all’automobilista di rallentare la velocità senza frenate improvvise, senza quindi costituire un pericolo per la circolazione.


Cartello autovelox mobile

Anche nel caso degli autovelox mobili, quelli cioè posizionati sul treppiedi e, di volta in volta, predisposti all’occorrenza dalla polizia, è necessaria la presenza di un cartello di avviso posto a non più di 4 chilometri e con adeguato anticipo rispetto alla postazione.

Tuttavia, una direttiva ministeriale spiega che, se nel tratto di strada gli accertamenti della velocità avvengono saltuariamente, dopo il cartello fisso gli agenti devono posizionare un ulteriore cartello mobile, ai margini della strada (anche con la semplice icona della polizia), in modo da avvisare gli automobilisti della presenza della postazione di controllo. La direttiva Minniti del luglio 2017 ha, infatti, stabilito che la presenza di cartelli fissi, in tratti di strada ove solitamente non ci sono controlli, è ormai percepita dagli automobilisti non più come un avvertimento, ma con indifferenza, come una “costante”, una sorta di residuato.


Dimensioni cartello autovelox

Non esiste una norma che stabilisca quali debbano essere le dimensioni del cartello di segnale dell’autovelox. È solo necessario che lo stesso sia visibile. Visibilità che va rapportata alle dimensioni della strada e alla velocità percorribile. Si ritengono pertanto applicabili le regole generali sulla cartellonistica che stabiliscono tre tipi di dimensioni di cartelli:

  • cartelli grandi: 135 cm x 200 cm (di norma sulle autostrade, sulle strade extraurbane a due o più corsie o su quelle urbane a tre o più corsie);

  • cartelli normali: 90 cm x 135 cm (su tutte le altre strade);

  • cartelli piccoli: 40 cm x 60 cm (solo in casi eccezionali, quando il cartello normale non può essere apposto per le dimensioni e la struttura della strada).

Qual è il colore del cartello autovelox?

Il colore del cartello autovelox deve essere:

  • nelle strade extraurbane: fondo blu con scritte bianche;

  • nelle strade urbane: fondo bianco e scritte nere.

Indicazione del cartello autovelox sul verbale

Per quanto la presenza del cartello preventivo di segnalazione dell’autovelox sia obbligatoria, non è necessario che i verbalizzanti diano atto di esso all’interno della multa. La contravvenzione cioè non deve indicare che il controllo elettronico della velocità era stato oggetto di preventivo avviso agli automobilisti.

Quindi, la multa è valida anche quando, all’interno della stessa, non è riportata la frase: «Postazione di controllo presegnalata da apposito cartello».

Tale chiarimento è stato fornito dalla Cassazione. Secondo infatti la Corte, «la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata attraverso un dispositivo autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello, non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza».

Il verbale deve comunque dare atto dell’intervenuta omologazione e taratura dell’autovelox, indicando la data in cui è stata effettuata l’ultima volta. I controlli infatti devono avvenire non più tardi di una volta all’anno. La multa è nulla sia se il verbale non indica l'omologazione e la data della taratura, sia se tale taratura non è mai avvenuta o se è avvenuta prima dell’ultimo anno.


Ripetizione cartello autovelox

Dopo ogni intersezione, il cartello autovelox va ripetuto a beneficio degli automobilisti che, dall’intersezione stessa, si immettono sulla strada principale. Secondo la Cassazione, bisogna installare un nuovo cartello di avviso dopo le intersezioni, gli svincoli e gli incroci, a beneficio di quanti provengono da strade secondarie e, perciò, non hanno potuto vedere il precedente avviso.


Con la recente ordinanza dell’8 febbraio 2022, la Cassazione ha fatto nuovamente chiarezza sulle modalità di interpretazione dell’articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada. Lo stesso, infatti, nello stabilire che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.


RIF: Cass. ord. n. 1661/19 del 22.01.2019.

Cass. ord. n. 23330/20 del 23.10.2020.

Cass. ord. n. 4007/22 del 08.02.2022.








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