AUTOVELOX NASCOSTO. PER LA CASSAZIONE E' REATO DI TRUFFA.
QUANDO L'APPARECCHIO E' BEN NASCOSTO E NON E' VISIBILE ALL'INCONSAPEVOLE AUTOMOBILISTA, LE SANZIONI SONO VALIDE? E SE L'AUTOVELOX E' PIAZZATO ALL'INTERNO DI UN AUTO DI SERVIZIO, PRIVA DI SCRITTE, COLORI ISTITUZIONALI O LAMPEGGIANTI, LA SANZIONE PER ECCESSO DI VELOCITA' DEVE ESSERE PAGATA? NO!

In questa sede non vogliamo di certo difendere il diritto di chi guida viaggiando alla velocità che vuole. Le regole di prudenza e di rispetto degli altri utenti, che percorrono le strade, devono essere sempre messe al primo posto.
I limiti di velocità devono essere sempre rispettati, così come tutte le altre regole del codice della strada. A volte, però, la ricerca di chi stia viaggiando ad una velocità troppo alta raggiunge dei paradossi assurdi, facendo sembrare questi automobilisti dei ladri, anche se non lo sono, e come dei bersagli da colpire. Sono innumerevoli gli stratagemmi, che sono escogitati da poliziotti e vigili, per stanare chi eccede con i limiti di velocità. Uno degli obiettivi più ambìti è quello di cercare di rendere il più possibile invisibile l'autovelox, in modo da poter cogliere in flagrante gli automobilisti con il piede pesante sull'acceleratore. In questo modo il mal capitato di turno si accorge di aver incrociato l'autovelox, solo e soltanto nel momento in cui ricevere il verbale e la multa direttamente a casa.
Ma è lecito e corretto nascondere l'autovelox in un'auto civetta?
Una domanda che si sono posti molti malcapitati e della quale si è occupata direttamente la Corte Costituzionale, con l'ordinanza dello scorso 08.02.2022, che ha provveduto ad annullare sanzione e taglio dei punti sulla patente di un automobilista, che si era visto recapitare una sanzione inflitta grazie ad un autovelox montato all'interno di un'auto civetta dei vigili urbani. La stessa, per passare completamente inosservata, era priva di scritte di servizio e lampeggianti blu. Non è stato sufficiente il cartello di presegnalazione a far in modo che il verbale fosse valido.
La Suprema Corte, in particolare, si è interrogata circa la interpretazione del disposto dell'art.142, comma 6-bis C.d.S., secondo cui "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (...)", chiedendosi se la locuzione "preventivamente segnalate e ben visibili" integri una dittologia sinonimica oppure preveda due distinti requisiti circa le postazioni di controllo.

Ebbene, la Corte non ha ritenuto persuasiva la prima opzione interpretativa, secondo cui il requisito della visibilità sarebbe da riferire ai cartelli segnaletici e non alle postazioni di controllo. L'affermazione che un cartello segnaletico deve essere ben visibile è – per la Corte – puramente tautologica, giacchè un cartello segnaletico non può essere tale se non è collocato in modo da risultare ben visibile.
Gli "Ermellini", pertanto, hanno affermato che l'interpretazione letterale nonché quella teleologica convergono verso la soluzione interpretativa opposta. Nello specifico: l'interpretazione letterale impone di valorizzare il significato proprio delle parole, sicchè deve rilevarsi che il senso del sintagma "preventivamente segnalate" è diverso dal significato del sintagma "ben visibili": un oggetto o uno stato dei luoghi può essere invero preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e viceversa.
L'interpretazione teleologica, poi, porta a considerare che la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha uno scopo diverso da quello della disposizione che prescrive la visibilità di detta postazione: rileva infatti la Corte che la prima disposizione tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.Tanto chiarito, la Corte ha concluso che l'art. 142 C.d.S., comma 6-bis “va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
Il ragionamento della Corte di Cassazione si basa su un concetto molto importante: l'autovelox deve essere ben visibile. Anche le postazioni di controllo devono essere sottoposte alla stessa regola. Per i primi, questo era un concetto molto chiaro da tempo, tanto da far diventare fuorilegge quelli infrattati, adesso lo stesso criterio viene esteso alle auto civetta, che vengono utilizzate dalla polizia stradale e dai vigili urbani per lo svolgimento dei vari servizi.
Quindi addio agli autovelox nascosti dietro ad un cespuglio o al guard rail, ma anche a quelli nascosti nelle auto della polizia. Non si possono fotografare di nascosto gli automobilisti, né tendere loro delle trappole perche SI CONFIGURA IL REATO DI TRUFFA.