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Autovelox Meolo (VE): La resa dopo i ricorsi spento per paura delle condanne non per senso di legalità.

Le dichiarazioni del sindaco Daniele Pavan dopo le altre due sanzioni annullate dal GdP confermano che il nodo dell’omologazione non è mai stato risolto. Il Sindaco non ha compreso che il progetto di decreto MIT notificato in sede TRIS non sana il passato e non può sovrapporsi alla legge primaria dello Stato. Altvelox denuncia Prefetto e Sindaco.


L'autovelox di Meolo e il sindaco Daniele Pavan
L'autovelox di Meolo e il sindaco Daniele Pavan

Il Gazzettino del 01.03.2026 -


«Di recente, per un ricorso di secondo grado al Comune di San Donà è stato dato un avvertimento dal giudice: se continua in questo modo il contributo unificato e anche le spese non saranno più compensate ma saranno a carico di chi soccombe, quindi automaticamente del Comune», riferisce il sindaco di Meolo, Daniele Pavan «La decisione di spegnere l'autovelox era in previsione di una valanga di spese processuali, caricandoci di debiti fuori bilancio a causa di una sentenza ormai univoca su tutte queste situazioni- dice Pavan -. Meolo ha saputo muoversi in modo corretto, a differenza di altri Comuni che hanno voluto continuare su una strada che pone serie difficoltà per loro a livello di Corte dei Conti»


Dopo un anno, però la situazione è immutata. A livello nazionale continuano i ricorsi e l'annullamento delle sanzioni dell'autovelox. «Il messaggio deve arrivare al Ministero delle infrastrutture, che sta mettendo non solo a rischio la sicurezza stradale con questa riluttanza a stabilire una norma risolutiva, ma mette anche in difficoltà chi sta sul territorio». Il nodo resta la controversia sull'omologazione dell' autovelox. «Ho informazioni che la procedura sta andando avanti anche per quanto riguarda la Commissione europea - sostiene Pavan - Sono fiducioso, tant'è che noi siamo già in fase di predisposizione della riattivazione dell'autovelox sulla Treviso-Mare, che avverrà non appena si risolverà la questione, cosa, mi risulta, abbastanza

vicina».



Il Gazzettino 01.03.2026
Il Gazzettino 01.03.2026

La Nuova Venezia del 01.03.2026 -


«Il motivo principale per cui abbiamo deciso di spegnere era la possibilità di una serie di ricorsi che ci avrebbero esposto al rischio di dover affrontare spese extra, fuori bilancio, per la soccombenza, a fronte di sentenze ormai univoche su tutte queste situazioni», spiega Daniele Pavan, sindaco di Meolo. «Dal mio punto di vista», sottolinea Pavan, «Meolo ha saputo muoversi nel modo corretto, a differenza di altri Comuni che hanno voluto continuare su una strada che, adesso, propone una serie di difficoltà. E un chiaro avvertimento che di riflesso si rivolge al ministero, perché faccia in fretta. Siamo tutti che aspettiamo questa norma risolutiva, la cui assenza mette in difficoltà chi sta sul territorio e deve lavorare con strumenti ambigui». Il Comune di Meolo è pronto a riaccendere il velox, nel momento in cui il ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiarirà una volta per tutte la normativa. «Da informazioni che ho ricavato, la procedura sta andando avanti. Sono fiducioso», conclude Pavan, «tant'è che siamo già in fase di predisposizione della riattivazione, che avverrà non appena ci sarà la risoluzione di questa questione».


La Nuova di Venezia 01.03.2026
La Nuova di Venezia 01.03.2026

Le recenti dichiarazioni del sindaco di Meolo trovano terreno fertile nella precedente scelta prefettizia che ALTVELOX ha denunciato alla Procura della Repubblica come oggettivamente errata, priva di reale tenuta giuridica e tale da aggravare, anziché risolvere, il contenzioso. Quella decisione, assunta in violazione del quadro normativo di riferimento e in contrasto con la stessa struttura del Codice della Strada, ha finito per fare da spalla istituzionale alla linea difensiva del Comune di Meolo, consentendo al sindaco di ribadire pubblicamente una posizione che resta giuridicamente fragile. Invece di prendere atto che il nodo dell’omologazione non può essere aggirato con interpretazioni amministrative creative, si continua infatti ad alimentare l’illusione che una futura iniziativa del MIT possa sanare la situazione. Ma è proprio questo il punto: l’incertezza non nasce dai ricorsi dei cittadini, nasce dall’ostinazione delle amministrazioni nel voler far sopravvivere, per via secondaria, ciò che la legge primaria non consente.


Qui la questione, come spesso accade, non è tecnica ma di lettura elementare delle fonti. E a quanto pare non tutti hanno ancora aperto il codice. Le dichiarazioni del sindaco di Meolo confermano il problema e non lo risolvono.


Le frasi attribuite al sindaco Pavan, per come sono state riportate dalla stampa, hanno un pregio involontario: ammettono con chiarezza che il Comune ha spento l’autovelox non perché la questione fosse giuridicamente chiarita, ma perché temeva una sequenza di soccombenze, spese di lite, contributi unificati e possibili debiti fuori bilancio. Questo, sul piano sostanziale, equivale a riconoscere che la base legale dell’accertamento era ed è fragile. Del resto, già nell’aprile 2025 la stampa riferiva che Meolo aveva spento il dispositivo dopo vari ricorsi accolti dal Giudice di Pace, proprio per il nodo dell’omologazione, rilevando anche che il misuratore risultava approvato ma non omologato. Il 1° marzo 2026 la stessa stampa dava conto dell’annullamento di ulteriori verbali sul medesimo impianto, rimasto spento da aprile dell’anno precedente.


C’è però un secondo dato, più serio. Il sindaco continua a parlare come se fosse imminente una “norma risolutiva” capace di rimettere tutto in ordine e di consentire la riattivazione.


Il sindaco che già il 3 maggio 2025 aveva dichiarato alla stampa di valutare, in assenza di una soluzione ministeriale, il ricorso a una “ditta straniera” per ottenere una qualche forma di omologazione del proprio autovelox, mostra di non avere ancora chiara la natura del problema. Già allora, e oggi ancor più, emerge una confusione di fondo tra accertamento tecnico, certificazione privata e omologazione in senso giuridico. Quest’ultima, infatti, non è un’attività liberamente reperibile sul mercato né può essere surrogata da verifiche svolte all’estero o da attestazioni provenienti da soggetti privati. L’omologazione richiesta dall’ordinamento italiano resta un atto disciplinato dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, secondo presupposti, competenze e forme che non possono essere sostituiti da iniziative esterne o da soluzioni improvvisate a livello locale.


Va detto, in sua parziale attenuazione, che questa confusione non nasce solo per colpa dei Sindaci ma a causa del MIT che persiste da decenni ad alimentare l’incertezza. Anche l'ultimo progetto notificato in sede TRIS, n. 2026/0053/IT, è stato ricevuto dalla Commissione europea il 3 febbraio 2026 e ha un termine di status quo al 4 maggio 2026. La procedura TRIS, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, non è una procedura di omologazione, non è un giudizio di legittimità nazionale e non è una sanatoria. È soltanto un meccanismo di informazione preventiva sulle regolamentazioni tecniche: durante il periodo di status quo lo Stato membro non può adottare il testo e la Commissione, insieme agli altri Stati membri, può esaminarlo, commentarlo o formulare un parere circostanziato. In altre parole, non basta “passare da Bruxelles” per rendere legale ciò che il diritto interno, allo stato, non considera tale.


Il Prefetto di Venezia dott. Darco Pellos
Il Prefetto di Venezia dott. Darco Pellos

Il punto più delicato è nel contenuto stesso dello schema. L’articolo 6 del progetto prevede che i dispositivi conformi ai prototipi approvati ai sensi del DM 13 giugno 2017, n. 282, se inclusi nell’Allegato B, “si intendono omologati”; inoltre, le richieste di approvazione non ancora definite vengono convertite d’ufficio in istanze di omologazione, e dall’entrata in vigore del decreto non dovrebbero più essere concesse approvazioni di prototipi. Questa è esattamente la ragione per cui il nuovo decreto, lungi dal chiudere il contenzioso, rischia di moltiplicarlo: tenta di trasformare per via regolamentare una pregressa approvazione in omologazione, o comunque di costruire un ponte automatico tra due istituti che la legge primaria non sovrappone.


Sul piano strettamente giuridico, il problema è chiaro. L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada indica come fonti di prova, per l’osservanza dei limiti di velocità, le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”. L’articolo 45 del Codice, invece, usa la formula “approvazione od omologazione”, mostrando che i due concetti esistono entrambi nell’ordinamento; l’articolo 192 del Regolamento, a sua volta, disciplina separatamente le procedure per approvazione e omologazione. Da qui la conclusione: un decreto ministeriale, che è fonte secondaria, non può cancellare per equivalenza ciò che la fonte primaria distingue, né può sanare retroattivamente verbali già emessi quando il requisito richiesto dalla legge era, letteralmente, l’omologazione. Se lo facesse, si esporrebbe a seri dubbi di legittimità per violazione della gerarchia delle fonti, del principio di legalità e della tutela difensiva del cittadino.


C’è di più. Lo stesso schema ministeriale dimostra che il Ministero era ben consapevole del caos esistente. Nel preambolo si dà atto che nel marzo 2025 il MIT chiese il ritiro di una precedente notifica per effettuare un censimento dei dispositivi in uso e per chiarire il loro regime di approvazione; si legge inoltre che tale quadro analitico era ritenuto indispensabile proprio per evitare “situazioni di incertezza” sulla perdurante regolarità del regime approvativo dei singoli dispositivi. Dunque il problema non è stato scoperto dai cittadini ricorrenti o dalle associazioni per capriccio, come spesso si lascia intendere. Era ed è un problema noto all’amministrazione centrale.


Le dichiarazioni del sindaco di Meolo non provano l’imminenza di una soluzione., ma provano l’opposto, ovvero che anche gli amministratori che hanno fermato gli impianti sono consapevoli che la materia è giuridicamente instabile; provano che attendono dal MIT non una chiarificazione tecnica, ma una copertura normativa; provano, soprattutto, che quella copertura, se costruita con un decreto secondario che pretende di “omologare d’ufficio” apparati soltanto approvati, aprirà un nuovo ciclo di ricorsi. E questa volta il contenzioso sarà ancora più duro, perché non si discuterà solo del singolo verbale, ma della tenuta stessa del decreto ministeriale. Una piccola meraviglia del diritto amministrativo all’italiana: invece di chiudere la falla, si tenta di verniciarla.



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