Ricorso respinto in Prefettura, accolto dal Giudice di Pace: la giustizia arriva, ma a spese del cittadino.
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Sulla SR 89 a Meolo si multa con “approvazione” MIT, il Prefetto rigetta, il GdP annulla: spese compensate. Sentenza 25 febbraio 2026, R.G. 1581/2025: la misurazione della velocità è “fonte di prova” solo se l’apparecchiatura è debitamente omologata. Ma le spese restano, ancora una volta, sulle spalle del cittadino.

Con sentenza pronunciata il 25 febbraio 2026, il Giudice di Pace di San Donà di Piave (Dott.ssa Michela Girardi), all’esito dell’udienza del 24 febbraio 2026, ha accolto l’opposizione proposta dal sig. Ermanno Giacetti (R.G. n. 1581/2025) e ha annullato l’Ordinanza del Prefetto di Venezia del 9 maggio 2025, Prot. M_IT PR_VEUTG 00056702 Area III. Il tema è noto a chiunque abbia già avuto a che fare con ricorsi in materia: non si discute “se i controlli servano”, si discute se lo Stato, quando misura e sanziona, lo faccia con strumenti che possano davvero produrre una prova utilizzabile.
Sul piano dei fatti, la vicenda nasce da un verbale per violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada, elevato dalla Polizia Locale di Meolo l’11 maggio 2024 (verbale n. V/32665X/2024). L’ordinanza prefettizia opposta disponeva il pagamento della somma complessiva di euro 484,51. Il ricorso al Giudice di Pace è stato iscritto a ruolo il 26 giugno 2025; in corso di causa il Giudice ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e ha ordinato il deposito degli atti. All’udienza erano presenti il ricorrente personalmente e, per l’Amministrazione resistente, il funzionario delegato.
Il cuore della contestazione del ricorrente è stato impostato in modo essenziale: l’accertamento sarebbe illegittimo perché la rilevazione era stata eseguita con apparecchiatura non omologata, ma soltanto approvata, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/2024 del 18 aprile 2024. Dal verbale risultava infatti l’uso dell’apparecchiatura fissa Autosc@n Speed, matricola 2022.0045, di proprietà del Comune di Meolo. La Pubblica Amministrazione ha prodotto il decreto dirigenziale di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 356 del 18 agosto 2021, il certificato di taratura n. LAT 101 0986_2024_ACCR_VX del 3 maggio 2024 e il verbale di verifica di funzionalità.
L’Amministrazione resistente ha sostenuto, in sostanza, l’equivalenza tra approvazione e omologazione, richiamando l’art. 45, comma 6, CdS e l’art. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 495/1992), secondo una lettura “equipollente” dei due procedimenti. Il Giudice, però, prende posizione in modo chiaro: osserva che il Codice della Strada, all’art. 142, impone il requisito dell’omologazione per gli strumenti di misurazione della velocità e ricostruisce il contesto che ha favorito, negli anni, una prassi amministrativa orientata ai decreti di “approvazione”, anche in ragione di una disciplina regolamentare ritenuta non pienamente definita sulle modalità concrete dell’omologazione.
Ed è qui che la sentenza diventa interessante, perché fa una cosa semplice ma rara: segue la Cassazione e ne trae una conseguenza pratica. Richiamando la n. 10505/2024, il Giudice recepisce la distinzione tra approvazione e omologazione come procedimenti diversi per natura e finalità, precisando che l’approvazione è passaggio propedeutico, mentre l’omologazione ha connotazione necessariamente tecnica, funzionale a garantire precisione e funzionalità dello strumento. La motivazione si collega direttamente all’art. 142, comma 6, CdS, laddove la norma qualifica come fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”, anche per la velocità media su tratti determinati. In coerenza con questo impianto, la sentenza afferma che solo l’omologazione consente di utilizzare gli esiti della misurazione come fonte di prova e richiama anche le successive ordinanze di legittimità n. 20913 del 26 luglio 2024 e n. 26315 del 26 settembre 2024, richiamate per continuità dell’indirizzo.
Il passaggio, per chi pratica contenzioso, è esplicito e non lascia margini: lo stesso giudicante evidenzia che, prima di tali arresti, aveva ritenuto equipollenti le procedure con decisioni poi confermate anche in appello, ma “preso atto” del nuovo orientamento della Suprema Corte, applica i principi espressi e accoglie l’opposizione, annullando l’ordinanza prefettizia. Il dispositivo, infatti, accoglie il ricorso e annulla l’Ordinanza Prot. M_IT PR_VEUTG 00056702 Area III del 9 maggio 2025.
Resta l’aspetto più concreto, quello che il cittadino avverte subito: i costi per arrivare a questa conclusione. In atti il ricorrente aveva quantificato le spese sostenute in euro 43,00 di contributo unificato; l’Amministrazione aveva chiesto una liquidazione forfettaria delle spese vive, quantificate in euro 150,00. Nonostante l’accoglimento, il Giudice dispone la compensazione delle spese, motivandola sempre adducendo un recente mutamento dell’orientamento della Cassazione e con la specificità e complessità della questione. Tradotto in termini lineari: la tutela arriva, ma non necessariamente rimborsa il percorso per ottenerla.



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