Autovelox SafeDrive stop del ministero: non può sanzionare cinture e telefonini.
- Altvelox

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Nota del Ministero dell’Interno e risposte MIT MIMIT: per cinture e telefonini serve la constatazione dell’operatore, e sugli atti tecnici il quadro resta opaco ricordando che per i ministeri rimane un apparecchio inesistente.

Altvelox aveva posto la questione già l’8 dicembre 2025, pubblicando un dossier sul sistema “Autovelox SafeDrive” e, soprattutto, le risposte ministeriali ottenute con accesso agli atti. Il punto non era ideologico, né “contro i controlli”: era ed è di legalità della prova, perché qui si parla di sanzioni che incidono su denaro, punti patente e affidamento dei cittadini verso le istituzioni.
Secondo quanto riportato da Altvelox, nella risposta del MIT del 10 novembre 2025 il Ministero dichiarava di non detenere alcuna documentazione sul dispositivo denominato “Autovelox SafeDrive”, e quindi nessuna domanda, nessun decreto, nessun verbale di prova o fascicolo tecnico risultava agli atti. Sul versante metrologico e di vigilanza, la ricostruzione dell’Associazione riferisce un esito altrettanto problematico anche dal lato MIMIT, con un perimetro di competenza non riconosciuto rispetto al caso concreto.
Oggi, 10 febbraio 2026, arriva un tassello istituzionale che va nella stessa direzione, ma sul profilo più immediato: cosa si può accertare “a distanza” e cosa no. Una nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale, richiamata dalla stampa di settore, chiarisce che l’uso del cellulare alla guida e il mancato uso delle cinture non rientrano tra le violazioni per le quali la contestazione immediata può essere omessa e quindi non possono essere “sanzionate automaticamente” sulla base di immagini prodotte da un dispositivo remoto. LEGGI QUI
Qui entra la norma, che è secca.L’art. 201, comma 1-bis, Codice della Strada elenca i casi tassativi in cui è ammessa la contestazione differita e, per quei casi, il legislatore consente l’impiego di dispositivi di rilevamento a distanza; tra quelle fattispecie non figurano né l’art. 172 CdS (cinture e sistemi di ritenuta) né l’art. 173 CdS (uso di apparecchi radiotelefonici).
Conseguenza operativa: SafeDrive qualora venisse omologato e se impiegato, potrebbe al più funzionare come ausilio di selezione, cioè come segnalazione per indirizzare un controllo su strada, ma non può sostituire la constatazione personale dell’agente. Se il verbale si reggesse solo sull’immagine e non sull’osservazione diretta, il difetto non sarebbe “formale”, sarebbe strutturale: manca il presupposto normativo che consente l’accertamento differito per quelle violazioni specifiche.
Resta poi il tema, distinto ma collegato, dei titoli abilitativi e della tracciabilità tecnica, perché gli strumenti “atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni” sono soggetti ad approvazione o omologazione secondo l’art. 45, comma 6, CdS, con disciplina attuativa nel regolamento. L’art. 192 del D.P.R. 495/1992 descrive un percorso che non è un adempimento cosmetico: domanda, relazione tecnica, certificazioni di prove, prototipi, elementi di efficienza e utilità, cioè carta e controlli verificabili.

Fatti e valutazioni vanno separati.Fatto: esiste una presa di posizione del Ministero dell’Interno, per come riportata e motivata, che esclude la sanzionabilità “da remoto” per 172 e 173 CdS. Valutazione tecnica e giuridica: se un ente locale avesse impostato attività sanzionatoria “a valle” di segnalazioni automatiche, senza constatazione personale, il contenzioso diventerebbe prevedibile e l’azione amministrativa esposta a censure, con possibile danno erariale da valutare caso per caso.
Sul piano penale, senza etichette e senza scorciatoie, l’attenzione si accende solo in presenza di elementi oggettivi. Se, ad esempio, in un verbale venisse attestata una percezione diretta dell’operatore che in realtà non c’è stata, potrebbero astrattamente prospettarsi profili di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), ma è un’ipotesi che richiede riscontri puntuali e non si presume.
La domanda finale, quindi, non è “tecnologia sì o no”. È un’altra, più semplice: è accettabile che il controllo si sposti dal rispetto delle regole a monte al ricorso a valle, scaricando sul cittadino tempi e costi della verifica di legalità, quando la norma già indica confini e responsabilità?





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