La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 24 maggio 2021 n. 14109, ribadisce il consolidato orientamento per cui l’assenza della taratura dello strumento cagiona l’illegittimità del verbale di accertamento dell’infrazione di eccesso di velocità (testo in calce). Inoltre, ricorda chela taratura va effettuata da un apposito ente verificatore,in quanto non sono ammesse altre attestazioni e certificazioni equipollenti.
Infine, l’atto di contestazione della sanzione è illegittimo anche nel caso in cui manchi l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento dell’attività di accertamento e contestazione dell’infrazione (art. 345 Reg. Att. CdS). Infatti, tale procedimento, avente natura pubblicistica, non può essere fatto oggetto di privatizzazione a favore delle società noleggiatrici delle apparecchiature di rilevamento della velocità. In altre parole, non è sufficiente che l’organo di polizia intervenga soloex postnella fase di validazione, un simile operato è illegittimo e tale illegittimità travolge anche l’atto di contestazione della sanzione.
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