CASSAZIONE: ALLA P.A. IL DOVERE DI DIMOSTRARE LA LEGITTIMITA' DELLE RILEVAZIONI.
LA CASSAZIONE RIBADISCE CHE SPETTA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L'ONERE PROBATORIO DI DIMOSTRARE LA LEGITTIMITA' SULL'USO DELL'AUTOVELOX SENZA IL QUALE LA MULTA E' NULLA.

La Suprema Corte di Cassazione lo aveva già ribadito, ma anche con questa ultima sentenza ha voluto puntualizzare che le Amministrazioni Pubbliche non possono fare uso indiscriminato degli autovelox, sopratutto se questi non sono a norma e se, in presenza di ricorso, non si è in grado di dimostrare che i rilevatori elettronici utilizzati hanno tutti i requisiti richiesti dalle vigenti norme.
Condannando al risarcimento delle spese la Prefettura di Roma, gli "Ermellini" hanno così scritto: "...La ricorrente, infatti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver implicitamente affermato la necessità della taratura del sistema utilizzato per il rilevamento delle infrazioni, ha, tuttavia, ritenuto che è l'opponente a dover provare la mancanza della stessa e, comunque, il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l'onere di produrre in giudizio il certificato di taratura della stessa spetta alla prefettura.
"La giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato e recentemente ribadito (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.) che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada (Corte cost. n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533 del 2018; conf. Cass. n. 23953 del 2020, non massimata), essendo, per contro, irrilevante (cfr. Cass. n. 40627 del 2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessità di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformità, il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757 del 2019; Cass. n. 29093 del 2020)."
"Peraltro, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n. 14597 del 2021; Cass. n. 9645 del 2016; Cass. n. 18022 del 2018, non massimata) e che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato" (Cass. n. 32369 del 2018)."

"E' quindi, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento: e solo in presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità (circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria), spetta alla parte sanzionata l'onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 29093 del 2020, non massimata; Cass. n. 3538 del 2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della pubblica amministrazione, al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato)."
"Deve, pertanto, ritenersi che ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nel precedente da ultimo citato (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.)."