Giustizia a corrente alternata sul T-Red: a Rimini multa annullata, a Treviso ricorsi respinti, Altvelox denuncia al CSM.
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Altvelox annuncia denuncia querela in capo a due Giudici di Pace di Treviso e un documentato esposto al CSM dopo due sentenze sfavorevoli con mancato confronto sulle questioni decisive, la delibera comunale solo programmatica e l’assenza di un’istruttoria concreta su incidentalità e presupposti dell’accertamento automatico.

PREMESSA
Nel 2021, quando ALTVELOX già denunciava che per gli autovelox l’omologazione costituiva un presupposto necessario di legittimità dell’accertamento, in troppi hanno scelto di non ascoltare. Abbiamo dovuto attendere l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024 per vedere riconosciuto in sede di legittimità un obbligo che, a nostro avviso, era già chiaramente desumibile dalla legge e dal regolamento. In questi anni quella posizione ci è costata un prezzo alto, anche sul piano personale e associativo: dieci querele per diffamazione, molte delle quali archiviate, mentre alcune risultano ancora pendenti.
Oggi la stessa questione si ripropone con i sistemi T-Red e con i rilevatori semaforici automatici. Poiché sul fronte degli autovelox il tema della mancanza di omologazione è ormai emerso con forza, vi è chi sembra ritenere di poter spostare il problema su altri apparati automatici di accertamento, come se per i semafori il rispetto delle garanzie di legge potesse diventare secondario. ALTVELOX non intende arretrare. Continuerà a portare la questione nelle sedi competenti, con determinazione e con rigore tecnico-giuridico, affinché anche per i dispositivi semaforici venga riconosciuto ciò che l’ordinamento richiede: controlli sì, ma soltanto se fondati su apparecchi assistiti dai necessari presupposti di legittimità.
Nel caso dei rilevatori automatici del passaggio con luce rossa il punto non è mai stato la semplice esistenza fisica dell’impianto. Il punto, molto più serio, è un altro: come per un autovelox, se quella macchina sia davvero assistita dal titolo tecnico e amministrativo necessario per trasformare un dato elettronico in prova legale contro il cittadino.
IL CASO MASER
Nel caso di Maser, secondo gli atti richiamati da Altvelox, due verbali contestati alla propria associata si fondano sull’apparecchiatura AGUIA-T5-5-HR1, per la quale viene richiamato il decreto dirigenziale MIT n. 47 del 1° marzo 2021, che è un atto di approvazione del modello “AGUIA RED” e non un decreto di omologazione. Nella stessa vicenda, la delibera di Giunta comunale n. 37 del 23 aprile 2025 viene descritta negli atti come delibera di indirizzo, programmatica e strategica, mentre l’ordinanza attuativa comunale richiama ancora una volta il solo titolo di approvazione.
L’art. 45, comma 6, del Codice della strada e l’art. 192 del regolamento di esecuzione distinguono approvazione e omologazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha affermato in modo netto che i due procedimenti sono diversi per natura e finalità e che non esiste alcuna equiparazione automatica tra i due titoli. Ancora più chiaro il passaggio centrale: le risultanze possono costituire fonte di prova quando il mezzo tecnico sia sottoposto alla procedura di omologazione, non quando vi sia solo una mera approvazione. Anche la documentazione parlamentare della Camera dei deputati ribadisce che omologazione e approvazione sono provvedimenti distinti, adottati con procedure diverse e con effetti diversi.
I GIUDICI DI PACE
Due Giudici di Pace di Treviso continuano a sostenere che questo principio riguarderebbe soltanto gli autovelox e non i T-Red fingendo di non vedere il punto reale della questione.
Ma la Cassazione, già con la sentenza n. 21605 del 19 ottobre 2011, ha chiarito che, per l’accertamento automatico del passaggio con il rosso senza presenza degli agenti, servono “apposite apparecchiature debitamente omologate”. Poi, con l’ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, ha aggiunto un altro tassello decisivo: nei centri abitati l’individuazione delle intersezioni presidiate da rilevamento automatico deve avvenire con una previa delibera di Giunta, non essendo sufficiente un atto meramente programmatico o un generico obiettivo di potenziamento dei controlli. In quella pronuncia, la Suprema Corte ha definito programmatica e insufficiente una delibera che indicava solo un obiettivo generale di sicurezza, senza la concreta individuazione delle intersezioni.
Secondo quanto emerge dal materiale trasmesso da Altvelox, proprio queste erano le questioni centrali portate davanti ai Giudici di Pace di Treviso:
1) mancanza di un decreto di omologazione del dispositivo;
2) delibera comunale non realmente autorizzativa;
3) assenza di un’istruttoria puntuale sui dati di incidentalità del sito;
4) discrasia tra la formula usata nella delibera, che parlerebbe di impianti “debitamente omologati” e gli atti successivi che invece richiamano solo il decreto ministeriale di approvazione.
Nulla di tutto ciò è stato preso in considerazione !!!
Il dato è ancora più grave perché appena qualche settimana fa, nel febbraio 2026 il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 84/2026 riportata anche dalla stampa locale, ha annullato una multa per passaggio con il rosso rilevata con Photored, affermando che l’obbligo di omologazione non può essere limitato ai soli autovelox ma si estende anche ai rilevatori semaforici automatici. È un principio che va esattamente nella direzione opposta rispetto alla tesi, liquidata in udienza secondo il racconto dell’associata, secondo cui per il T-Red l’omologazione non servirebbe.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26315/2024, ha ribadito che gli accertamenti compiuti mediante strumenti tecnici di rilevamento automatico basati sull’acquisizione di immagini richiedono l’iniziale omologazione, quale requisito imprescindibile per la legittimità dell’accertamento. Tale principio è pienamente pertinente anche ai dispositivi automatici di rilevazione del passaggio con luce semaforica rossa, in quanto anch’essi formano la prova dell’illecito attraverso una sequenza tecnica di rilevazione ed elaborazione automatica dell’immagine
La Cassazione con sentenza n. 23978/2007, aveva già chiarito che l’omologazione costituisce presupposto di validità dell’accertamento automatico e riguarda il modello dell’apparecchiatura. Tale principio trova specifica conferma, per i rilevatori semaforici, nella successiva Cass. n. 21605/2011, secondo cui i documentatori fotografici delle infrazioni semaforiche possono operare senza presenza degli agenti solo se debitamente omologati.
Il Giudice di Pace di Lecce n. 4533/2025, depositata l’8 settembre 2025, R.G. 16064/2024, giudice Marcello Cafueri indica che il ricorso è stato accolto con annullamento del verbale e condanna del Comune alle spese, sul rilievo che l’ente non aveva fornito adeguata documentazione idonea ad attestare funzionalità dell’apparecchiatura, taratura, omologazione e più in generale la legittimità del sistema Photored/autovelox. La massima disponibile richiama inoltre l’art. 192 del d.P.R. 495/1992 e la giurisprudenza di Cassazione sulla distinzione tra approvazione e omologazione, affermando che la sola approvazione non equivale all’omologazione e che solo quest’ultima rende legittimo l’accertamento automatico. Un ulteriore riscontro indiretto si rinviene anche in un atto del Comune di Galatone, che menziona proprio quella sentenza notificata l’11 settembre 2025 nel giudizio R.G. 16064/2024.
Il Giudice di Pace di Firenze n. 150/2025, depositata il 5 settembre 2025, R.G. 7011/2023, giudice Carla De Santis il ricorso è stato accolto sul presupposto che, in materia di apparecchi automatici di rilevazione, approvazione e omologazione non sono procedure equivalenti e che la sola approvazione non basta a conferire piena validità probatoria al dispositivo quando questo opera in modalità automatica. La motivazione, per come oggi reperibile, richiama l’art. 142, comma 6, C.d.S., l’art. 192 del d.P.R. 495/1992 e la più recente giurisprudenza di legittimità, sottolineando che l’omologazione costituisce il passaggio tecnico più rigoroso, destinato a garantire precisione e affidabilità del prototipo prima della sua concreta utilizzazione. Il dato più utile, anche per i sistemi semaforici, è proprio questo: il giudice fiorentino esclude l’equivalenza tra approvazione e omologazione non solo per gli autovelox, ma in termini più ampi per gli apparati automatici di controllo della circolazione, compresi i Photored.
Potremmo proseguire....
IL VASO E' COLMO. Non è più accettabile che, su una questione giuridica così chiara e così delicata, i cittadini italiani si trovino esposti a decisioni opposte a seconda del luogo in cui viene celebrato il giudizio. Se a Rimini una sanzione per passaggio con il rosso viene annullata perché il dispositivo non risulta omologato, mentre a Treviso ricorsi fondati sulla medesima questione vengono respinti senza un effettivo confronto con i punti decisivi ritualmente sollevati, il problema non è più il singolo verbale. Il problema diventa la certezza del diritto, la coerenza della giurisdizione e la fiducia stessa dei cittadini nelle istituzioni.
Non si può chiedere ai cittadini di credere nella legalità quando la legalità viene applicata in modo diseguale. Non si può pretendere rispetto per le decisioni quando chi le subisce ha la fondata percezione che le questioni centrali dedotte in giudizio non siano state esaminate con il necessario rigore. E non si può ignorare che, nella pratica, moltissime persone non hanno la possibilità economica di impugnare davanti al Tribunale decisioni che ritengono erronee o contrarie ai più recenti orientamenti giurisprudenziali. In questo modo il diritto di difesa rischia di diventare un diritto per pochi.
ALTVELOX non intende arretrare di un passo. Continuerà a portare queste discrasie all’attenzione dell’autorità giudiziaria e del Consiglio Superiore della Magistratura, per quanto di rispettiva competenza, affinché siano verificate con attenzione le situazioni nelle quali emergano gravi difformità applicative, carenze motivazionali o omissioni di esame su questioni tecniche e giuridiche decisive. Non si tratta di mettere in discussione l’autonomia della magistratura. Si tratta, al contrario, di chiedere che essa sia esercitata con il livello di rigore, equilibrio e approfondimento che la legge impone, soprattutto quando una sanzione nasce da un accertamento automatico affidato a una macchina.
I cittadini non sono sudditi. ALTVELOX andrà avanti, nelle sedi istituzionali e giudiziarie competenti, per chiedere chiarezza, uniformità applicativa e rispetto effettivo delle garanzie del cittadino. Perché la sicurezza stradale è un valore serio, ma proprio per questo non può essere usata come formula di copertura per accertamenti che presentino profili di illegittimità o per decisioni che non si misurino fino in fondo con le questioni dedotte.
Per queste ragioni Altvelox annuncia denuncia querela per i due Giudici di Pace di Treviso che hanno respinto i ricorsi della nostra associata e un contestuale esposto al Consiglio Superiore della Magistratura e alle ulteriori sedi istituzionali competenti, non per contestare il merito di due decisioni sfavorevoli in quanto tali, ma per chiedere verifica su un punto che in uno Stato di diritto non può essere trattato come un dettaglio: se il cittadino sia stato davvero ascoltato e se le questioni giuridiche decisive siano state realmente esaminate. Perché quando un giudizio su una sanzione automatica trascura il titolo del dispositivo, la natura della delibera, la base istruttoria e la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, non siamo più davanti a un semplice dissenso interpretativo. Siamo davanti a un problema di legalità dell’accertamento e di effettività della tutela.
I cittadini conrinuano a toccare con mano una stortura che non è più tollerabile: decisioni opposte su questioni uguali, costi di impugnazione insostenibili e un sistema disciplinare dei magistrati che, dietro la barriera dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 109/2006, finisce troppo spesso per lasciare senza una verifica concreta provvedimenti presentati come semplice attività interpretativa o valutativa. Non si tratta di colpire l’indipendenza del giudice. Si tratta di impedire che l’indipendenza si trasformi, nei fatti, in irresponsabilità in caso di errore o omissione come per tutte le professioni.


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