CASSAZIONE: ENNESIMA "BACCHETTATA" DELLA SUPREMA CORTE - GLI AUTOVELOX SOLO SE OMOLOGATI.
QUESTA VOLTA AD ESSERE "BANNATO" E' STATO IL GIUDICE DI PACE DI CAPALBIO (GR) CHE SI E' VISTO ANNULLARE LA SENTENZA CON LA QUALE AVEVA RIGETTATO IL RICORSO AD UN AUTOMOBILISTA.

Con ricorso depositato davanti al G.d.P. di Orbetello, il ricorrente Avvocato (OMISSIS), in giudizio di persona quale esercente la professione forense, proponeva opposizione avverso il verbale con il quale la polizia municipale del Comune di Capalbio gli aveva contestato che l’autovettura Lancia K targata (OMISSIS) in quanto percorrendo la strada statale Aurelia, con direzione Grosseto all’altezza del Km. 124,450, teneva una velocità di Km/h 123, superando di oltre 40Km/h il limite massimo fissato in quel punto in Km/h 70 orari (velocità di percorrenza accertata mediante Autovelox). Specificava che con lo stesso verbale la polizia municipale gli aveva altresì comminato la sanzione amministrativa di € 351,95 o di € 357,55, la decurtazione di dieci punti dalla patente e la sospensione della patente per quattro mesi, invitandolo a comunicare entro 30 gg. il nominativo della persona che conduceva la Lancia K e ritenendolo, in caso di mancato adempimento personalmente responsabile.
Il ricorrente non comunicava il nominativo del conducente della sua autovettura limitandosi a proporre il ricorso avverso l’accertamento dell’infrazione, deducendo altresì l’inapplicabilità delle sanzioni accessorie, relative alla decurtazione dei punti sulla patente e sulla sospensione della stessa. Il Giudice di Pace, con sentenza XXXXXXXX, rigettava il ricorso affermando che: "...La violazione del codice della strada era stata regolamentarmene contestata e rilevata con apparecchiatura regolarmente omologata e controllata; che la procedura di accertamento dell’infrazione non è censurabile tenuto conto delle dichiarazioni degli agenti e delle spiegazioni fornite dalla P.A.; che le modalità di accertamento, rimesse alla discrezionalità inerente all’attività di vigilanza, non sono sindacabili; che l’istruttoria non ha evidenziato alcun elemento idoneo a mettere in discussione il contenuto del verbale assistito da presunzione di veridicità salvo querela di falso non proposta. Avverso detta sentenza ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso dell'Avvocato Toscano annullando la prima decisione del Giudice di Pace di Orbetello, con le seguenti motivazioni:
"...Ai sensi dell’art. 845 del regolamento di applicazione del c.s., comma 4, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità, ad essere rimessa agli organi di Polizia Stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonché della regolarità del loro posizionamento sulle strade; mentre l’accertamento della violazione del limite di velocità, costituendo ex art. 11 c.s. un servizio dì polizia stradale, ben può essere espletato ex art. 12, comma 1, lett. e, dai corpi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell’interessato provare la mancata autorizzazione.
Nella specie, la sentenza ha accertato che l’apparecchiatura non era regolarmente omologata e controllata e che la contestazione era stata irregolare. -