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CASSAZIONE: NIENTE MULTA SE L'AUTOVELOX HA POCO SPAZIO DI MANOVRA.

Anche il non corretto posizionamento degli autovelox può essere motivo di annullamento delle multe. Almeno così secondo la Suprema Corte di Cassazione.

Sopra la postazione fissa autovelox sita nel Comune QUERO VAS (BL) S.P. 1 Bis Madonna del Piave Km 12+737

Premesso che le postazioni fisse dell’autovelox possano essere posizionate soltanto su strade “a scorrimento” con le seguenti caratteristiche:

  • «strada a carreggiate indipendenti o separate da traffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,

  • banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;

  • per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate»

In virtù di quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, le multe elevate su strade urbane senza tali caratteristiche sono quindi tutte annullabili, così come accaduto nel caso in esame nel quale ha invalidato la sanzione amministrativa per eccesso di velocità nei confronti di un automobilista che avrebbe superato il limite di velocità consentito su una strada urbana.


Nel dettaglio in sentenza: "è nulla la multa per eccesso di velocità quando l’autovelox è posizionato in un piccolo spazio fra striscia bianca e marciapiede. È necessario che la strada sia a scorrimento e che abbia la banchina per le manovre di emergenza".


È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con una nuova ordinanza che ha respinto il ricorso del Comune di Firenze condannando l'Amministrazione anche al risarcimento del danno.


In particolare, i Supremi giudici hanno condiviso l’annullamento del verbale da parte del Tribunale Toscano spiegando che, è stato correttamente verificato che sul tratto stradale in questione (nel quale, cioè, è stato effettuato l’accertamento con l’apparecchio fisso di rilevamento elettronico della velocità), dall’acquista documentazione era emerso che, subito dopo la fine della carreggiata caratterizzata dalla striscia bianca, esiste un marciapiede ma che tra detta striscia e quest’ultimo insiste uno spazio talmente esiguo da non poter essere ricondotto alla struttura e alla funzione di una banchina, caratterizzandosi, quindi, per le sue dimensioni non consone consentire manovre di emergenza.


Il giudice di appello ha, perciò, elaborato un concetto di banchina corrispondente a quello propriamente ricollegabile alla suddetta previsione normativa del C.d.S.. In effetti, per banchina deve considerarsi "uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza" e pertanto, essendo la banchina pavimentata elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio avente questa precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una dimensione tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la medesima necessità di garantire l’esistenza di fasce laterali per approntare, ove si renda necessario, idonee manovre di emergenza.


Secondo vari esperti, anche quest’ultima ordinanza è l’ennesima decisione della Suprema Corte che censura il comportamento delle Pubbliche Amministrazioni troppo spesso impegnate a “fare cassa” piuttosto che a rilevare in maniera corretta le infrazioni al codice della strada con ciò umiliando la funzione preventiva delle sanzioni, specie quelle pecuniarie, che ormai vengono percepite più come un nuovo balzello che nella loro specifica finalità.


Sentenza completa nella sezione dedicata.

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