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Catasto delle strade: L’obbligo esiste cosa devono fare davvero gli enti pubblici e cosa non fanno.

Il decreto ministeriale del 2001 non risulta abrogato né svuotato da deroghe generali. Per i cittadini questo significa che chi gestisce una strada deve conoscerla, documentarla e aggiornarla, non arrangiarsi a memoria. Ma secondo voi viene fatto?


Qualsiasi strada per definirsi tale deve avere delle caratteristiche definite dall'art.2 del CdS.
Qualsiasi strada per definirsi tale deve avere delle caratteristiche definite dall'art.2 del CdS.

Quando si parla di sicurezza stradale, di manutenzione, di segnaletica, di investimenti e perfino di programmazione del traffico, c’è un punto che viene quasi sempre ignorato. Prima ancora di decidere cosa fare su una strada, l’ente pubblico deve sapere con precisione quale strada ha in gestione, come è fatta, quali pertinenze possiede, in che stato si trova e quali elementi tecnici la compongono. Questo obbligo non nasce da una circolare, da una buona pratica o da una cortesia amministrativa. Nasce dalla legge. L’art. 13, comma 6, del Codice della strada impone infatti agli enti proprietari di istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le relative pertinenze, compresi gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione.

Cosi risponde Veneto Strade Spa
Cosi risponde Veneto Strade Spa

A dare attuazione concreta a questo obbligo è il D.M. 1 giugno 2001, n. 3484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002. Quel decreto disciplina le modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle Strade e si rivolge agli enti proprietari delle strade di uso pubblico. Non stiamo quindi parlando di un documento dimenticato in archivio, ma dell’atto attuativo previsto direttamente dal Codice della strada. Allo stato delle fonti ufficiali consultate, questo decreto risulta tuttora vigente e non emerge alcun provvedimento statale generale che lo abbia abrogato o sostituito integralmente.


Il punto più importante, per i cittadini, è capire che il catasto stradale non è una formalità burocratica. È l’anagrafe tecnica della rete viaria. Serve a registrare il tracciato, le caratteristiche della strada, le intersezioni, le pertinenze, gli impianti, i servizi, le opere accessorie e gli altri elementi utili a una gestione seria della circolazione. Lo stesso impianto normativo collega il catasto locale all’Archivio nazionale delle strade, previsto dall’art. 226 del Codice della strada, nel quale per ogni strada devono risultare i dati relativi allo stato tecnico e giuridico, al traffico, agli incidenti e alla percorribilità. Il regolamento di esecuzione, all’art. 401 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, conferma che questo archivio deve essere informatizzato e strutturato per raccogliere in modo ordinato tali dati.


Su questo aspetto va fatta una precisazione decisiva. Nel tempo si è spesso provato a confondere il tema delle deroghe previste dall’art. 13 del Codice della strada con l’obbligo di tenuta del catasto. Ma la deroga prevista dal comma 2 riguarda le norme di cui al comma 1, cioè le norme tecniche e funzionali per la costruzione e la gestione delle strade, non il diverso obbligo del comma 6 relativo a cartografia e catasto. In altre parole, non risulta una deroga generale che consenta agli enti di non istituire o di non aggiornare il catasto stradale. Le sole semplificazioni rinvenibili sono interne allo stesso decreto del 2001 e riguardavano, in una prima fase, alcune categorie di strade comunali, con un rilievo meno dettagliato iniziale. Ma quei termini erano transitori e sono scaduti da anni.


Questo dato normativo ha una ricaduta concreta molto più forte di quanto si pensi. Se manca un catasto stradale aggiornato, oppure se esiste solo sulla carta, l’ente si priva della base tecnica necessaria per programmare manutenzioni, verificare criticità, coordinare segnaletica, pianificare interventi, valutare incidentalità e governare in modo razionale la rete viaria. È una conseguenza logica prima ancora che giuridica: senza una fotografia tecnica affidabile della strada, ogni scelta successiva rischia di poggiare su dati incompleti o disordinati. Questa è un’inferenza, non una formula magica, ma è un’inferenza difficilmente contestabile. Le amministrazioni pretendono fiducia dai cittadini, poi però spesso inciampano proprio sull’obbligo minimo di conoscere ciò che amministrano.



Per questo il tema non riguarda soltanto gli addetti ai lavori. Riguarda chi percorre ogni giorno le strade, chi subisce ritardi, pericoli, dissesti, segnaletica incoerente o interventi decisi senza una visione organica. Riguarda anche la trasparenza amministrativa, perché un ente che ha il dovere di censire e aggiornare la propria rete stradale deve poi essere in grado di dimostrare documentalmente come la conosce, come la classifica e come la gestisce. Non basta invocare la sicurezza stradale in astratto. La sicurezza, per essere credibile, deve poggiare su atti, dati, banche dati aggiornate e responsabilità verificabili.


La conclusione, quindi, è chiara: Il D.M. 1 giugno 2001, n. 3484 resta il riferimento attuativo dell’art. 13, comma 6, del Codice della strada. L’obbligo di istituire e aggiornare il catasto delle strade è ancora vigente. Non risultano, allo stato delle fonti ufficiali esaminate, deroghe generali che lo abbiano eliminato. E quando questo obbligo viene ignorato, il problema non è soltanto amministrativo. Diventa un problema di legalità, di buona gestione e di tutela effettiva degli utenti della strada. Il resto, come spesso accade, sono frasi solenni e archivi vuoti.

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