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COMUNE DI VENEZIA CONDANNATO DAL TRIBUNALE PER UTILIZZO DI AUTOVELOX NON OMOLOGATI.

Immagine del redattore: AltVeloxAltVelox

SENTENZA IMPORTANTE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA CHE HA CONDANNATO L'AMMINISTRAZIONE VENEZIANA "REA" DI UTILIZZARE SISTEMI AUTOVELOX SI TARATI E VERIFICATI MA NON OMOLOGATI.


FATTO:

Il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso del Comune di Venezia, che aveva presentato in appello ad una precedente sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto ed annullato sanzione emessa dal servizio nautico della polizia locale.


Il Giudice di Pace di Venezia, con la sentenza n. XXX/XXXX, richiamando i principi affermati dalla Corte Cost. n.113/2015, aveva evidenziato che - "...pur non essendo applicabili alla fattispecie in questione le norme del codice della strada - I'Amministrazione comunale non aveva dimostrato di aver sottoposto il sistema ARGOS a verifiche periodiche di funzionalità e che, dunque, l'accertamento su cui si basava l'ordinanza ingiunzione opposta flon era sufficientemente attendibile".


Il Tribunale ha quindi condannato l'Amministrazione Pubblica Veneziana per aver fatto uso di apparecchi elettronici per i quali aveva saputo effettivamente dimostrare le previste tarature e verifiche periodiche, ma non aveva fornito prove che l'autovelox utilizzato disponesse della obbligatoria omologazione.


Per il Tribunale Veneziano questo secondo requisito è quindi molto più importante ed assorbente delle prime verifiche, in quanto senza omologazione l'apparecchio non rispecchia la normativa di legge per il suo utilizzo.


IL TRIBUNALE:

"...In via generale, dunque, l'Amministrazione è libera di procedere all'accertamento della violazione amministrativa con le modalità che ritiene opportune, fermo restando, poi, che in un'eventuale giudizio opposizionc essa avrà l'onere di dimostrare che le modalità di accertam ento otrlizzatc, oltre ad esserc rispettose della normativa, provano la responsabilità del trasgressore e, di riflesso, del soggetto obbligato in via solidale. Il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 689 / 1981 fa salvo " I'esercizio degti specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.


"È alla luce di quest'ultima che deve essere verificato se il Comune potesse urilizzare il sistema ARGOS, se questo dovesse essere omologato e sottoposto a successive operazioni di verifica periodica del suo funzionamento".


"Non di meno, qualora questi sistemi siano preordinati, anche o solo alla rlevazione della vclocità, dovranno essere debitamente omologati, come prescritto dalla prima parte dell'art. 39 del regolamento provinciale, che, come si ricorderà, (prevede che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate). La normativa provinciale e quella comunale, tuttavia, non specificano le modalità con le quali deve essere o compiuta tale omologazione, cosicché, essendo in presenza di una lacuna, non si potrà che far riferimento ex art.1 disp. prel. cod. nav. alla normativa dettata per l'omologazione degli strumenti di controllo della velocità..."


"Si deve osservare, invero, che il fatto che il sistema ARGOS sia stato sottoposto a cahbratura periodica irrilevante, dal momento che la circostanza che lo stesso non sia stato omologato è di per sé sufficiente per rendere non completamente attendibile l'accertamento compiuto, a prescindere dalle successive operazioni di controllo della sua funzionalità".


"Non sussistono i presupposti per I'applicazione dell'art. 13, comma L-qrater, del D.P.R. n. 1,1,5/2002 nei confronti del Comune di Venezia, in quanto l'appello promosso dallo stesso era parzialmente fondato, sia pure limitatamente ad un profilo che si è visto essere irrilevante, dovendosi discutere non solo e non tanto della calibratura e della manutenzione periodica, ma prima ancora della mancata omologazione del sistema ARGOS".


Così deciso in Venezia 25/XX/XXXX



 

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