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Maser: La sentenza “salvagente” finisce fuori rotta. Il TAR Umbria non chiude il caso sui dispositivi sanzionatori.

Altvelox replica alla comunicazione firmata dal Segretario comunale Paolo Orso: una pronuncia amministrativa relativa ad altra vicenda non può sostituire atti, verifiche, omologazioni e documenti riferiti allo specifico impianto utilizzato. Chi firma una comunicazione istituzionale indirizzata anche alla Procura dovrebbe usare la massima precisione giuridica, soprattutto quando pretende di impartire lezioni sull’effetto delle sentenze.


Il Sindaco di Maser Claudia Benedos e il Segretario Comunale Paolo Orso
Il Sindaco di Maser Claudia Benedos e il Segretario Comunale Paolo Orso

Altvelox non accetta lezioni di giurisprudenza da un Segretario comunale che, prima di impartire richiami sul valore delle sentenze, dovrebbe ricordare il peso degli atti pubblici e delle responsabilità contabili, anche alla luce delle vicende già riportate dalla stampa sulla sua precedente esperienza al Comune di Cittadella. In quella vicenda, secondo la Tribuna di Treviso e il Mattino di Padova, la Procura regionale della Corte dei Conti aveva quantificato un danno erariale legato a indebiti aumenti retributivi, e Paolo Orso aveva restituito 40 mila euro al Comune. Questo dato non autorizza giudizi personali, ma impone almeno una conclusione: quando si firma un atto diretto anche alla Procura, la precisione giuridica non è un dettaglio ornamentale.


Il Comune di Maser ha trasmesso ad Altvelox e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica di Treviso una comunicazione prot. n. 0004973/2026 del 27 maggio 2026, firmata dal Segretario comunale dott. Paolo Orso, con la quale richiama la sentenza TAR Umbria n. 147/2026, presentandola come una pronuncia favorevole alla posizione dell’Ente in materia di strumenti elettronici utilizzati per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Secondo il Comune, quella decisione confermerebbe che per alcuni strumenti documentali non sarebbe necessaria l’omologazione prevista per gli strumenti metrici. Da qui l’invito rivolto ad Altvelox a “prendere atto” della pronuncia e, in sostanza, a considerarla come elemento utile a superare le contestazioni già sollevate dall’Associazione.



Avvocatura dello Stato n. 46819 del 10.04.2008
Avvocatura dello Stato n. 46819 del 10.04.2008

Il punto, però, è un altro. E non è un dettaglio.


Una sentenza del TAR non è una sentenza della Corte di Cassazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale è giudice amministrativo di primo grado, le cui decisioni sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato. Non svolge funzione nomofilattica, non vincola i Giudici di Pace e non può essere trasformato, per comodità difensiva, in un giudice di legittimità chiamato a chiudere ogni discussione. Confondere i piani non aiuta la chiarezza. Aiuta solo la confusione, che nel settore degli accertamenti elettronici sembra ormai una fornitura stabile, più resistente dell’asfalto nelle strade provinciali.


La questione posta da Altvelox non riguarda una disputa astratta tra “strumenti metrici” e “strumenti documentali”. Riguarda invece la possibilità per una macchina, installata su strada, di generare una prova sanzionatoria in assenza dell’immediata presenza dell’organo accertatore. Quando un dispositivo rileva, elabora, documenta e consente la contestazione differita di una presunta violazione, il problema non può essere liquidato dicendo che “fotografa” e quindi non “misura”. È una semplificazione comoda, non una risposta giuridica.


La prova sanzionatoria deve essere legale, verificabile, tracciabile e formata attraverso procedure corrette. Questo vale per gli autovelox, ma vale anche per gli strumenti che documentano violazioni semaforiche, sorpassi vietati o altre condotte stradali accertate in via automatizzata. La tecnologia non diventa affidabile per dichiarazione amministrativa. Servono atti, controlli, decreti, verifiche, manutenzioni, certificazioni e documenti riferiti allo specifico impianto utilizzato. Ed è qui che il richiamo alla sentenza TAR Umbria appare debole. Quella decisione riguarda un diverso giudizio, un diverso territorio, un diverso dispositivo e un diverso procedimento. Non verifica l’impianto installato a Maser, non esamina la documentazione tecnica del Comune, non controlla le verifiche di funzionalità, non valuta la catena di manutenzione, non accerta la gestione dei dati e non dimostra la regolarità dei singoli verbali eventualmente emessi.


In altre parole, non prova ciò che dovrebbe essere provato.


Dalla Tribuna di Treviso articolo online
Dalla Tribuna di Treviso articolo online

Merita poi attenzione il fatto che la comunicazione sia firmata dal Segretario comunale Paolo Orso. La circostanza viene qui richiamata non per spostare il piano sul terreno personale, che non interessa e non serve, ma perché chi firma una comunicazione istituzionale indirizzata anche alla Procura dovrebbe usare la massima precisione giuridica, soprattutto quando pretende di impartire lezioni sull’effetto delle sentenze. A maggior ragione, trattandosi (salvo smentita e prova contraria) di un dirigente pubblico già comparso nelle cronache locali per una vicenda contabile risalente al Comune di Cittadella: la Tribuna di Treviso, in un articolo del 28 novembre 2013, riferiva del danno erariale contestato dalla Procura regionale della Corte dei Conti in relazione ad aumenti retributivi e riportava che Paolo Orso, già segretario comunale a Cittadella tra il 2009 e il 2012, aveva restituito 40 mila euro, dichiarando di avere versato quanto riteneva dovuto. Il dato viene richiamato come fatto giornalistico documentato, non come giudizio sulla persona né come automatica trasposizione alla vicenda Maser.


Proprio per questo, però, la prudenza istituzionale dovrebbe essere maggiore, non minore. Chi conosce il peso degli atti pubblici, delle responsabilità contabili e delle comunicazioni trasmesse agli uffici giudiziari dovrebbe evitare affermazioni tecnicamente improprie, come quella che presenta il TAR quale giudice di legittimità, e dovrebbe soprattutto evitare di spacciare una pronuncia amministrativa esterna al caso concreto come se potesse neutralizzare denunce che riguardano atti, dispositivi, verifiche, procedure e documentazione specifica.


Ancora meno comprensibile appare la scelta di trasmettere alla Procura della Repubblica una comunicazione fondata su una pronuncia amministrativa estranea al caso concreto, quasi fosse un documento capace di smentire le denunce già presentate. Le denunce non si valutano in base a chi scrive di più, a chi protocolla più carte o a chi allega la sentenza che ritiene più comoda. Si valutano nelle sedi competenti, sulla base degli atti, delle condotte, dei documenti e delle eventuali omissioni.

La Procura non è chiamata a fare da arbitro a una gara epistolare. È chiamata, se del caso, a verificare fatti.


Sentenza GdP Paola 4670/2025 sul sorpassometro
Sentenza GdP Paola 4670/2025 sul sorpassometro

La differenza tra una sentenza del TAR e una sentenza del Giudice di Pace è sostanziale. Il TAR valuta la legittimità di atti amministrativi nei limiti del giudizio proposto. Il Giudice di Pace, nelle opposizioni ai verbali, entra invece nel merito della singola pretesa sanzionatoria. Verifica il verbale, il dispositivo, la documentazione prodotta dall’Amministrazione, la contestazione differita, la segnaletica, le autorizzazioni e gli elementi necessari a stabilire se la sanzione sia o meno legittima.


Per questo la sentenza del Giudice di Pace di Paola, R.G. n. 4670/2025, depositata il 19 maggio 2026, appare molto più pertinente rispetto al tema degli strumenti elettronici sanzionatori. Non perché il Sorpassometro SV3 sia identico a un T-Red sotto il profilo tecnico, ma perché analoga è la funzione giuridica svolta dal dispositivo: una macchina documenta una condotta stradale, consente la contestazione differita e produce effetti sanzionatori senza presenza immediata degli agenti.


In quella decisione, secondo quanto richiamato da Altvelox, il Giudice ha distinto approvazione e omologazione, evidenziando che non sono procedimenti sovrapponibili e che l’una non può essere usata come surrogato automatico dell’altra. Ha inoltre valorizzato il tema della terzietà delle verifiche tecniche, ritenendo insufficiente una verifica di funzionalità svolta da soggetti collegati al produttore, anziché da laboratori o enti terzi indipendenti.


È un passaggio centrale. Perché quando la sanzione nasce da un automatismo tecnico, il cittadino deve poter controllare davvero la base dell’accertamento. Non può essere costretto ad accettare come verità un risultato prodotto da un sistema del quale l’Amministrazione non documenta integralmente procedura, controlli e affidabilità. La sentenza di Paola, sempre secondo il contenuto richiamato nella risposta Altvelox, ha inoltre affrontato ulteriori profili: utilizzo del dispositivo per violazioni non coperte dallo specifico decreto prefettizio, criticità della segnaletica e della presegnalazione, applicazione del cumulo delle sanzioni. Anche questo conferma un dato semplice: la legittimità degli strumenti elettronici non si dichiara in astratto. Si verifica caso per caso.


Corte di Cassazione Ord. 26315/2024 del 09.10.2024
Corte di Cassazione Ord. 26315/2024 del 09.10.2024

Atto per atto. Verbale per verbale. Dispositivo per dispositivo.


Altvelox ribadisce quindi una posizione che non ha nulla a che vedere con l’opposizione ai controlli stradali in quanto tali. I controlli servono. Ma devono essere regolari, motivati, documentati e verificabili. Non possono fondarsi su formule generiche, su atti incompleti, su verifiche non terze o su richiami giurisprudenziali estranei alla concreta vicenda. Se il Comune di Maser intende contribuire seriamente all’accertamento, la strada è semplice: produca gli atti pertinenti. Depositi la documentazione completa. Indichi i decreti, le certificazioni, i verbali di collaudo, le verifiche, i soggetti intervenuti, la manutenzione, le autorizzazioni e ogni elemento relativo allo specifico impianto utilizzato.


Quello serve. Non una sentenza amministrativa portata come trofeo giuridico e presentata come se bastasse a chiudere ogni questione. La legalità non si misura a colpi di comunicazioni inviate in Procura. Si dimostra con i documenti. E quando i documenti mancano, o non vengono consegnati, il problema resta aperto. Anche se qualcuno, nel frattempo, ha trovato una sentenza umbra da spedire come se fosse il sigillo finale della storia.


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