Lettera aperta al sindaco di Maser. Accesso agli atti ancora negato dopo due diffide arriva una risposta sarcastica.
- Altvelox

- 10 ore fa
- Tempo di lettura: 9 min
ALTVELOX ha risposto nel modo dovuto alla nota del Comune e ne riportiamo integralmente il contenuto, perché su accesso agli atti, impianti pubblici e rilevatori automatici non bastano battute sarcastiche e rassicurazioni informali.

Dopo l’istanza di accesso del 5 marzo 2026 e due successive diffide, il Comune di Maser ha trasmesso una nota che ALTVELOX ritiene incompleta nei contenuti e impropria nei toni. Invece di fornire documenti, log, report, ordini di intervento e attestazioni formali sul semaforo e sul rilevatore collegato, il Comune ha inserito richiami sarcastici all’orologiaio, alla curiosità e alla “montagna che ha partorito il topolino”. ALTVELOX contesta integralmente il riscontro, ribadisce la violazione dell’accesso agli atti e rimette la questione alle Autorità competenti. Il sarcasmo amministrativo, ahimè, non sostituisce la legge. Pubblichiamo la risposta del Comune di Maser alla fine dell'articolo.
LETTERA APERTA
Comune di Maser
alla c.a. del sindaco pro tempore Claudia Benedos
PEC: comune.maser.tv@pecveneto.it
Comune di Maser
alla c.a. del comandante Polizia Locale
PEC: comune.maser.tv@pecveneto.it
Per doverosa conoscenza
Prefettura di Treviso U.T.G.
alla c.a. del Prefetto pro tempore dott. Angelo Sidoti
PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it
Oggetto: Riscontro alla nota del Comune di Maser prot. n. 0003988/2026 del 29 aprile 2026. Contestazione puntuale e rinnovo richiesta di adempimento sull’istanza di accesso del 5 marzo 2026 e successive diffide.
Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, riscontra la nota del Comune di Maser prot. n. 0003988/2026 del 29 aprile 2026, sottoscritta dal Segretario comunale dott. Paolo Orso, avente ad oggetto il precedente sollecito e diffida relativo all’istanza di accesso del 5 marzo 2026.
La presente viene formulata con tono istituzionale, come è doveroso nei rapporti tra cittadini, associazioni rappresentative e pubbliche amministrazioni. Non si può tuttavia omettere di rilevare che taluni passaggi della nota comunale, quali i riferimenti all’“orologiaio”, alla “curiosità”, alla “montagna che ha partorito il topolino” e alla presunta “tranquillità” di questa Associazione, non paiono pertinenti rispetto a un procedimento di accesso agli atti regolato dalla legge.
ALTVELOX non ha chiesto rassicurazioni psicologiche, né giudizi sulla propria serenità. Ha chiesto documenti amministrativi, tecnici e informatici relativi a un impianto pubblico e a un sistema utilizzato per l’accertamento automatico di violazioni al Codice della Strada. La tranquillità di questa Associazione non è materia di competenza comunale. Il Comune è invece tenuto a svolgere quanto rientra nel proprio dovere istituzionale: rispondere in modo completo, espresso, motivato e documentato alle istanze di accesso.
1. Sulla pretesa completezza del riscontro comunale
Nella nota del 29 aprile 2026 il Comune afferma di avere fornito “quanto in suo possesso” relativamente al non funzionamento del semaforo del 27 febbraio 2026 e di ritenere di avere risposto all’accesso civico mediante la relazione Eurogroup del 14 aprile 2026 e la relazione di servizio della Polizia Locale.
Tale affermazione non può essere condivisa.
L’istanza del 5 marzo 2026 non era limitata a sapere se il semaforo fosse spento. Essa aveva ad oggetto la documentazione relativa alla verifica tecnica, gestione e manutenzione del 27 febbraio 2026 sul complesso costituito dall’impianto semaforico, dal sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche e dalla loro interfaccia.
Erano stati richiesti, in modo puntuale, ordini di servizio, ticket, richieste di intervento, segnalazioni di guasto, nominativi del personale presente, identificazione completa della ditta intervenuta, titolo contrattuale o amministrativo dell’intervento, verbali di manutenzione, report, log di accesso, log eventi, log diagnostici, file di configurazione, provvedimenti di sospensione o riattivazione del sistema, nonché atti relativi agli eventuali flussi sanzionatori generati nelle 24 ore antecedenti e successive.
La trasmissione di due soli documenti non equivale, quindi, alla definizione integrale del procedimento. Se il Comune ritiene che altri documenti non esistano, deve attestarlo formalmente voce per voce. Se ritiene che siano detenuti da soggetti terzi, deve indicare chi li detiene, in forza di quale rapporto contrattuale o amministrativo, e per quale ragione tali atti non siano nella disponibilità dell’Ente nonostante riguardino un impianto pubblico e un sistema utilizzato nell’ambito di una funzione amministrativa sanzionatoria.
2. Sulla frase “altri dati non sono in nostro possesso”
Il Comune afferma che “altri dati non sono in nostro possesso” perché si tratterebbe di dati “troppo specialistici” detenuti solo dalle ditte tecniche.
La risposta, così formulata, è insufficiente.
La legge non consente all’Amministrazione di sostituire un provvedimento espresso e motivato con una formula generica. Se un documento non è detenuto dal Comune, occorre una attestazione specifica. Se invece il documento è detenuto da una ditta incaricata nell’ambito di un rapporto contrattuale con il Comune o per l’esecuzione di un servizio collegato a un impianto pubblico, l’Ente non può limitarsi a dire al cittadino o all’associazione “rivolgetevi alla ditta”.
Il punto non è chi materialmente conservi il file o il rapportino tecnico. Il punto è se quel documento riguardi un’attività svolta per conto o nell’interesse dell’Amministrazione, su un impianto pubblico, nell’ambito di una funzione che incide sulla circolazione stradale e sull’eventuale accertamento di violazioni.
Se Eurogroup è intervenuta su richiesta del Comune, come risulta dalla stessa nota Eurogroup trasmessa, il Comune deve chiarire il titolo dell’intervento, la richiesta formulata, l’oggetto dell’incarico, i documenti ricevuti, quelli eventualmente richiesti e quelli non detenuti. Non basta rinviare genericamente al soggetto privato.
3. Sull’esempio dell’orologio e dell’orologiaio
Il Comune paragona la richiesta di accesso alla pretesa di chiedere al possessore di un orologio di descrivere la singola vite e il singolo pezzo dell’orologio.
Il paragone è suggestivo, ma giuridicamente non pertinente.
Il Comune non è un privato possessore di un orologio. È una pubblica amministrazione che gestisce un impianto semaforico e un sistema collegato all’accertamento automatico di violazioni stradali. Se quell’impianto si spegne, viene ripristinato, viene interessato da tecnici e viene poi dichiarato non operativo o nuovamente funzionante, gli atti tecnici dell’intervento non sono un dettaglio ornamentale. Sono documentazione rilevante.
Non è stato chiesto al Comune di inventare documenti, né di redigere perizie nuove, né di descrivere ogni vite dell’impianto. È stato chiesto di produrre i documenti esistenti o di attestare formalmente la loro inesistenza. Questo è esattamente ciò che prevede la disciplina sull’accesso.
4. Sulla frase “non vi è alcun problema sui rilievi di infrazione”
Il Comune afferma che, essendo il semaforo spento e non attivo, “non vi è alcun problema sui rilievi di infrazione”, poiché non ve ne sarebbero stati in quell’intervallo.
Anche questa affermazione, se non accompagnata da documenti, resta una dichiarazione non verificabile.
ALTVELOX ha chiesto proprio gli atti idonei a dimostrare se il rilevatore fosse attivo, sospeso, spento, escluso dall’uso accertativo, in errore, in prova tecnica o comunque non operativo. Ha chiesto altresì gli atti relativi agli eventuali accertamenti, preavvisi, verbali o flussi sanzionatori generati nelle 24 ore antecedenti e successive all’intervento, con attestazione della loro validità, sospensione, annullamento o sottoposizione a verifica.
Se non vi sono stati rilievi di infrazione nell’intervallo interessato, il Comune può e deve attestarlo formalmente, indicando la fonte documentale di tale affermazione: log, registri, report, flussi del sistema, annotazioni interne, comunicazioni della ditta incaricata o altro documento equivalente.
La frase “non dovete essere preoccupati” non ha alcun valore amministrativo. Non è un provvedimento, non è un’attestazione tecnica, non è un log, non è un report, non è un atto ostensibile.
5. Sull’affermazione secondo cui il guasto non avrebbe attinenza con il procedimento sanzionatorio
Il Comune sostiene che il guasto non avrebbe alcuna attinenza con il procedimento sanzionatorio perché il sistema non sarebbe stato in funzione nelle more della riparazione.
Anche questa impostazione è riduttiva.
L’intervento tecnico su un impianto collegato a un sistema di accertamento automatico può rilevare non solo durante il periodo di spegnimento, ma anche prima e dopo. Può incidere sulla continuità operativa, sulla corretta alimentazione, sulla sincronizzazione tra semaforo e rilevatore, sulla validità dei dati generati, sulla riattivazione dell’apparato, sulla manutenzione, sulle verifiche funzionali e sulla tracciabilità degli eventi.
Per questo erano stati richiesti documenti riferiti non solo al momento esatto dello spegnimento, ma anche alla finestra temporale 26-28 febbraio 2026 e alle 24 ore antecedenti e successive all’intervento. Non si trattava di una richiesta eccessiva, ma di una delimitazione ragionevole e direttamente collegata all’evento tecnico segnalato.
6. Sulla frase “per le vie brevi”
Nella nota il Comune afferma che il rilevatore sarebbe stato sospeso “come mi è stato comunicato per le vie brevi”.
La comunicazione “per le vie brevi” non soddisfa l’obbligo di documentare un fatto amministrativamente e tecnicamente rilevante.
Se il rilevatore è stato sospeso, occorre sapere da chi, quando, con quale atto, con quale procedura, con quale registrazione informatica, con quale annotazione di servizio, con quali effetti sui flussi sanzionatori e con quale successiva riattivazione. Se invece non esiste alcun atto scritto, alcun log o alcuna registrazione, anche tale circostanza deve essere attestata formalmente.
La gestione di un sistema automatico di rilevazione non può fondarsi, almeno nei rapporti con i cittadini e con chi esercita accesso agli atti, su comunicazioni informali non verificabili.
7. Sulla rilevanza della ditta Eurogroup
Il Comune afferma che Eurogroup “potrà concedere copia di tutto quanto svolto e dei dati tecnici” e si domanda “ma a che pro, posto che il semaforo era spento?”.
Il “a che pro” non compete al Comune nei termini in cui è stato formulato.
L’interesse è stato già spiegato nell’istanza del 5 marzo 2026 e nelle successive diffide. L’accesso serve a verificare cosa sia accaduto sull’impianto, quale fosse la natura del guasto, quali componenti siano stati interessati, se il rilevatore fosse effettivamente non operativo, se l’intervento abbia riguardato soltanto l’alimentazione o anche altre componenti, se vi siano stati log, report, registrazioni o provvedimenti interni, e se l’impianto sia stato rimesso in esercizio previa verifica documentata.
Se Eurogroup detiene documenti relativi a un intervento eseguito su richiesta del Comune, il Comune è tenuto quantomeno a indicare con precisione il rapporto con la ditta, il titolo dell’intervento, i documenti richiesti o ricevuti e l’eventuale ragione per cui non sarebbero nella disponibilità dell’Ente.
8. Sulla formula latina richiamata dal Comune
Il Comune richiama la formula “Frustra probatur quod probatum non relevat”, sostenendo in sostanza che sarebbe inutile provare ciò che non rileva.
Il richiamo non sposta il problema.
La rilevanza della documentazione non può essere liquidata con una formula latina, per quanto scenografica. La rilevanza degli atti richiesti discende dal loro collegamento con un impianto pubblico, con un sistema di accertamento automatico, con pregresse contestazioni giudiziarie e amministrative, con richieste di accesso già formulate e con l’esigenza di verificare la regolarità tecnica dell’intervento.
Se un atto non è ostensibile, il Comune deve indicare la norma che lo sottrae all’accesso. Se non esiste, deve attestarlo. Se è detenuto da un terzo, deve indicarlo. Se è stato acquisito, deve trasmetterlo. Le battute, anche quando scritte in latino, non sostituiscono il procedimento amministrativo.
9. Sull’invito a guardare il Comune come “la casa dei cittadini”
ALTVELOX prende atto dell’invito a considerare il Comune come “la casa dei cittadini”.
Proprio per questo si insiste affinché la casa dei cittadini rispetti le regole che presidiano trasparenza, accesso, motivazione e correttezza dell’azione amministrativa. La trasparenza non consiste nel chiedere fiducia. Consiste nel rendere verificabili gli atti, specialmente quando riguardano impianti e sistemi che possono incidere sui cittadini attraverso sanzioni amministrative.
10. Precisazione conclusiva
Per quanto sopra, ALTVELOX prende atto della nota del Comune di Maser prot. n. 0003988/2026 del 29 aprile 2026, ma contesta integralmente che essa possa valere quale corretto, completo e motivato riscontro all’istanza di accesso del 5 marzo 2026 e ai successivi solleciti dell’8 aprile 2026 e del 20 aprile 2026. Non verranno concessi ulteriori termini, né ulteriori proroghe di fatto. L’Associazione ha già formulato una richiesta puntuale, ha trasmesso due successivi solleciti e, non avendo ottenuto l’ostensione integrale della documentazione richiesta né un provvedimento espresso, analitico e motivato sulle singole voci dell’accesso, ha già ratificato denuncia-querela per la valutazione dei fatti ai sensi degli artt. 328 e 479 c.p., oltre che per ogni ulteriore fattispecie che l’Autorità Giudiziaria riterrà configurabile all’esito degli accertamenti.
La presente comunicazione viene quindi trasmessa non per riaprire termini già ampiamente decorsi, né per alimentare un inutile scambio polemico, ma per senso delle istituzioni e rispetto della legge. ALTVELOX ritiene infatti doveroso rispondere anche a una nota dai toni impropri, nella quale l’Amministrazione ha ritenuto di inserire valutazioni estranee al procedimento di accesso, riferimenti alla presunta tranquillità dell’Associazione, formule ironiche e considerazioni soggettive sulla utilità della documentazione richiesta.
Si ribadisce che ALTVELOX non ha chiesto al Comune rassicurazioni, battute, giudizi sulla propria serenità o valutazioni discrezionali sull’interesse dell’Associazione. Ha chiesto documenti. Ha chiesto atti relativi a un intervento tecnico su un impianto pubblico collegato a un sistema di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche. Ha chiesto, in subordine, attestazioni formali di inesistenza, non detenzione o sottrazione all’accesso, con indicazione della specifica base normativa. È una distinzione elementare, ma evidentemente ancora utile da ricordare.
La nota prot. n. 0003988/2026 del 29 aprile 2026, unitamente alla presente risposta, all’istanza del 5 marzo 2026, alla diffida dell’8 aprile 2026, all’ultimo sollecito del 20 aprile 2026 e agli atti già formati, verrà depositata a integrazione della denuncia-querela già ratificata, affinché l’Autorità Giudiziaria possa valutare la regolarità del procedimento di accesso, la completezza delle attestazioni rese, la coerenza tra quanto dichiarato dal Comune e quanto documentalmente prodotto, nonché la corretta gestione amministrativa, tecnica e documentale dell’impianto semaforico e del sistema di rilevazione.
Resta fermo che il Comune di Maser, qualora intenda finalmente adempiere ai propri obblighi istituzionali, potrà trasmettere senza ulteriore indugio tutta la documentazione già richiesta, oppure adottare un provvedimento espresso, puntuale e motivato sulle singole voci dell’istanza, indicando per ciascun documento se esso esista, non esista, sia detenuto da terzi, sia già nella disponibilità dell’Ente oppure sia eventualmente sottratto all’accesso in forza di una specifica norma di legge.
In assenza di tale adempimento, ogni ulteriore valutazione resterà rimessa alle Autorità competenti.
Castelfranco Veneto, lì 29 aprile 2026
ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini



Commenti