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MILANO: STANGATA AUTOVELOX A CAMION MA GLI STRUMENTI DI BORDO COMPROVANO CHE RISPETTAVANO I LIMITI.

Immagine del redattore: AltVeloxAltVelox

QUESTO SUCCEDE QUOTIDIANAMENTE ANCHE A MILANO DOVE VENGONO UTILIZZATI AUTOVELOX NON OMOLOGATI E QUINDI PRIVI DELLE OBBLIGATORIE TUTELE PER GLI AUTOMOBILISTI CHE DOVREBBERO GARANTIRE LE CORRETTE RILEVAZIONI.

OMOLOGARE E TARARE uno strumento significa metterlo in grado di misurare qualcosa con precisione, come per esempio nel caso della velocità di un’auto o di un altro mezzo “controllato” da un autovelox. Come il crono-tachigrafo dei camion, strumento e software sono tutt'oggi omologati dal MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, unico Ente preposto, anche lo stesso Autovelox deve essere omologato dal MISE, essendo esso un misuratore di velocità (spazio/tempo).


Ogni strumentazione commerciabile nella Comunità Europea, deve corrispondere a determinate caratteristiche le quali devono essere certificate e omologate da Enti preposti dallo Stato a garanzia del consumatore. Come attestato in varie perizie tecnico giudiziarie in mio possesso effettuate dal Dr. GIORGIO MARCON, noto Consulente Tecnico Investigativo che collabora come CTU con molti Tribunali, "...La maggior parte degli autovelox vengono costruiti in Italia e i costruttori sono molto restii da farli verificare e certificare poiché, per fare ciò, dovrebbero depositare il software di gestione dello strumento e per questo quasi certamente non supererebbero l'esame. Uno strumento, è composto da componenti hardware e da un software che li gestisce, senza il software, sarebbero dei pezzi di ferraglia inutilizzabili. È il software il cuore cardine dello strumento e con il quale si può gestire e manipolare ogni parte di quell'hardware (ferraglia), per questo il software deve essere omologato e verificato di quali istruzioni contiene per la gestione dell'hardware".


In una delle perizie giudiziarie delegata dal Tribunale di Treviso, è emerso che uno strumento di rilevazione, attraverso la gestione del software, modificava gli errori. Ovvero, fino al 31simo errore lo trasformava in positivo (cioè, l'errore "spariva") solamente il 32esimo errore veniva considerato errore. Tutto questo per dire che attraverso la gestione del software si può essere colpevoli senza colpa o innocenti con colpa!? Progettando quotidianamente sistemi per la sicurezza attiva in prevenzione, il professionista in parola conosce bene e si scontra continuamente con questi problemi tecnici e attraverso a degli algoritmi egli procede ad eliminare questi errori, utili per la prevenzione e non per la repressione "facendo cassa" a danno dell'ignaro utente.



E’ quanto accaduto a un misuratore di velocità installato sulla strada provinciale Rivoltana nel territorio di Rodano in direzione Milano? Ci sono molte probabilità sia cosi.


Il sospetto è forte come conferma un’improvvisa escalation di segnalazioni fatte da diversi autotrasportatori di aziende diverse alla Fai (la Federazione autotrasportatori italiani) di Bergamo, denunciando come negli ultimi tempi molti mezzi pesanti siano stati multati per aver superato i limiti di velocità quando in realtà viaggiavano ben al di sotto dei 70 chilometri orari imposti in quel tratto di strada.


Con l’autovelox che in molti casi avrebbe segnalato un inesistente eccesso di velocità di 15 o addirittura 20 chilometri orari in più. Come testimoniato dai dati del dispositivo di tracciamento satellitare montato a bordo dei camion e dai tachigrafi, “prove” che diverse imprese hanno immediatamente esibito ai responsabili delle federazione affidando loro la pratica per il ricorso contro le multe ingiustificate. O, forse, giustificabili da un errore nella taratura dello strumento che sarebbe stato sottoposto a una manutenzione proprio poco tempo fa, guarda caso in perfetta coincidenza con il rilevamento di serie di eccessi di velocità?


LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Pochi giorni fa, in data 11 Ottobre 2022, la Corte Suprema di Cassazione - Seconda Sezione Civile, ha pubblicato l'ultima e speriamo definitiva Sentenza n. 29625/22, con la quale si è espressa ancora una volta favore della mia tesi ed ha ribadito testualmente: "Punto 3.4 per altro, dovendo le apparecchiature di misurazione di velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n.35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n.14597 del 2021; Cass. n.9645 del 2016; Cass. n. 18022 del 2018, non massimata) e che la prova della esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato (Cass. N.32369 del 2018). Ed ancora: "Punto 3.5 E' quindi a carico della Pubblica Amministrazione in presenza di contestazione del soggetto sanzionato, la prova positiva della omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento: e solo in presenza di detti elementi, di per se sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità (circostanza, questo'ultima che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria), spetta alla parte sanzionata l'onere di fornire la prova contraria (Cass. n.29093 del 2020, non massimata; Cass. n.3538 del 2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della Pubblica Amministrazione, al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato).


E NOI STIAMO SEGUENDO UNO DI QUESTI CAMIONISTI FOTOGRAFATO A 250 KM/H CON PIENO CARICO...



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