Lettera aperta al Ministro Salvini: sugli autovelox la legalità non si può dichiarare d’ufficio.
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L’approvazione amministrativa non equivale all’omologazione prevista dalla legge. Servono chiarezza normativa, rispetto della gerarchia delle fonti e un confronto tecnico immediato per evitare un nuovo aumento del contenzioso.

LETTERA APERTA
Ill.mo Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
Vice Presidente Consiglio dei Ministri Sen. Matteo Salvini
PEC: gabinetto.vicepresidentesalvini@pec.governo.it
Signor Ministro,
Le scriviamo con rispetto istituzionale e nella convinzione che la Sua posizione pubblica sia ispirata dall’intento di riportare ordine in una materia divenuta, negli anni, fonte di incertezza normativa, contenzioso diffuso e grave sfiducia da parte dei cittadini. Proprio per questo riteniamo doveroso sottoporLe, in modo leale e trasparente, una questione che non può essere risolta con formule lessicali, con automatismi amministrativi o con provvedimenti che pretendano di equiparare ciò che la legge continua a distinguere.
Nel question time alla Camera dell’11 marzo 2026 Lei ha nuovamente dichiarato che tutti i dispositivi approvati dal 2017 in poi saranno considerati automaticamente coerenti con i requisiti di omologazione e che quelli approvati prima del 2017 potranno essere utilizzati solo previo adeguamento del relativo prototipo ai nuovi requisiti tecnici. È una presa di posizione chiara, ma proprio per questo merita una risposta altrettanto chiara sul piano del diritto.
Il punto decisivo è uno solo. L’omologazione non può essere creata per equivalenza, né attribuita d’ufficio, né fatta discendere in via retroattiva dalla sola approvazione amministrativa del prototipo. L’art. 45, comma 6, del Codice della Strada continua infatti a distinguere approvazione e omologazione, precisando che i dispositivi e i mezzi tecnici di accertamento automatico sono soggetti all’approvazione od omologazione del Ministero, con modalità proprie.
La norma, dunque, non consente di trasformare un titolo in un altro per semplice scelta regolamentare o con una presunzione amministrativa generalizzata. La disciplina primaria è confermata anche dall’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 168, il quale stabilisce che, quando i dispositivi consentono l’accertamento automatico senza la presenza o il diretto intervento degli agenti, essi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada. Anche qui il legislatore richiama due categorie giuridiche distinte, non un’unica categoria suscettibile di fusione successiva per decreto.
Su questo punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione civile, sezione seconda, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la quale ha affermato che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, escludendo espressamente l’equipollenza tra preventiva approvazione e omologazione. È un arresto che non può essere aggirato con una formula amministrativa diversa, perché il nodo non è terminologico ma di legalità della fonte di prova.
Per questa ragione, una eventuale disciplina secondaria che, dal prossimo maggio, qualificasse automaticamente come omologati i dispositivi soltanto approvati dal 2017 in poi non apparirebbe idonea a superare il problema. Un provvedimento amministrativo o regolamentare non è gerarchicamente sovraordinato alla legge primaria e non può introdurre, sotto altra veste, una sanatoria sostanziale che la legge non contempla. Se la legge richiede omologazione, la questione non si supera dichiarando per atto amministrativo che una precedente approvazione è “coerente” con essa.
Vi è poi un secondo profilo, altrettanto delicato, che riguarda la competenza tecnico metrologica. Le pagine istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy qualificano la metrologia legale come il settore che assicura la qualità e la veridicità delle misurazioni mediante procedure legislative, amministrative e tecniche stabilite dalle pubbliche autorità, e attribuiscono al Ministero attività tecnico amministrative per l’accertamento della conformità metrologica di categorie di strumenti di misura. Nella stessa sezione dedicata agli strumenti di misura, il MIMIT richiama procedimenti di propria competenza in materia metrico legale e di prima verificazione. Questo assetto istituzionale rende evidente che il tema non può essere esaurito sul solo piano della circolazione stradale, perché investe anche il piano della conformità metrologica della misura utilizzata come prova legale.
A ciò si aggiunge un dato che merita chiarezza pubblica. Il MIT ha pubblicato la lista nazionale dei dispositivi, precisando che gli enti hanno indicato, per ciascun apparecchio, gli estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione. Tuttavia, la Sua stessa risposta parlamentare dell’11 marzo 2026 ha fatto riferimento, quale criterio selettivo, ai dispositivi “approvati dal 2017 in poi”. Questo passaggio, per come formulato, non dimostra di per sé l’esistenza di una valida omologazione in senso tecnico legale per tutti i dispositivi richiamati, ma conferma piuttosto che il perno del ragionamento resta l’approvazione. Ed è esattamente qui che si annida il contenzioso destinato ad aumentare.
ALTVELOX ha già sottoposto alla Commissione europea osservazioni nell’ambito della procedura TRIS relativa allo schema di decreto in materia di omologazione, taratura e verifiche periodiche dei dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Quel passaggio, lungi dall’essere polemico, esprime una preoccupazione di sistema: evitare che un problema irrisolto da decenni venga affrontato con una soluzione formalmente ordinatrice ma giuridicamente fragile.
Per questo, Signor Ministro, ci permettiamo di formulare una considerazione che non è un attacco politico, ma una richiesta di prudenza istituzionale. È possibile che la parte politica stia oggi operando sulla base di un’impostazione tecnica interna che, anziché chiudere il problema alla radice, rischia di riproporlo in forme diverse. Non è una valutazione sulle persone. È un rilievo sul risultato. E il risultato, allo stato, è che da circa trent’anni si è stratificato un sistema nel quale l’approvazione amministrativa del prototipo è stata spesso trattata, nei fatti, come se fosse sufficiente anche quando la questione della omologazione restava aperta e contestata.
Nessuno mette in discussione la necessità dei controlli di velocità quando essi siano regolari, trasparenti e conformi alla legge. Ma proprio perché i controlli devono essere credibili, non possono poggiare su una base normativa incerta. La sicurezza stradale non ha bisogno di scorciatoie, ma ha bisogno di atti inattaccabili, procedure corrette e misure legalmente verificabili.
Per questa ragione Le chiediamo un confronto chiarificatore, tecnico e istituzionale, prima che l’entrata in vigore del nuovo assetto produca un ulteriore incremento dei ricorsi, delle opposizioni e delle eccezioni di invalidità. Un confronto serio oggi può evitare un contenzioso ancora più ampio domani, nell’interesse dei cittadini, degli enti accertatori e della stessa amministrazione centrale. Se davvero si vuole chiudere il contenzioso, non serve una omologazione d’ufficio. Serve una disciplina conforme alla legge primaria, coerente con i principi della metrologia legale e rispettosa della distinzione, ancora vigente, tra approvazione e omologazione.
Con osservanza.
Castelfranco Veneto, lì 12 marzo 2026
ALTVELOX Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini



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