Nordio, le chat e la "vita intima": Principio che vale anche per il presidente di Altvelox?
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Aggiornamento: 1 giorno fa
Sul caso Delmastro il Ministro della Giustizia richiama la tutela della riservatezza contenuta negli smartphone. A Belluno, invece, per una presunta diffamazione furono disposte perquisizione personale e domiciliare, un impiego massiccio della DIGOS, sequestro di computer e telefono e successivi accertamenti informatici. Una vicenda arrivata anche in Parlamento e che, per quanto risulta ad ALTVELOX, non ha ancora trovato una definizione dopo un anno e mezzo.

Roma 7 agosto 2026
Le parole pronunciate dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Delmastro meritano attenzione perché toccano un tema per noi molto doloroso e personale, che va ben oltre la vicenda politica del momento: quanto può spingersi l’autorità giudiziaria nell’acquisizione dei dati contenuti in uno smartphone. Commentando il diniego della Camera all’acquisizione della corrispondenza riguardante Andrea Delmastro, Nordio ha ricordato che oggi un telefono contiene fotografie, conversazioni private, documenti, dati sanitari e bancari, rapporti personali e professionali, cioè una parte consistente della vita di ciascuno, sostenendo che non sia ammissibile entrare nella dimensione più intima di una persona alla ricerca delle conversazioni utili all’indagine.
Per correttezza va precisato che, nel caso Delmastro, il telefono sequestrato non sarebbe quello dell’ex sottosegretario, ma quello di Mauro Caroccia, e che la questione sottoposta alla Camera riguardava l’acquisizione delle comunicazioni intercorse con il parlamentare. La distinzione è giuridicamente rilevante, ma rende ancora più interessante il principio generale richiamato dal Ministro: se il problema è la tutela della vita privata contenuta nei dispositivi digitali, quella tutela non può diventare decisiva soltanto quando riguarda un parlamentare o un componente del Governo.
A Belluno, il 24 gennaio 2025, la Procura della Repubblica emise nell’ambito del procedimento n. 159/2025 R.G.N.R. Mod. 21 un decreto di perquisizione personale, domiciliare e di sequestro nei confronti del Presidente di ALTVELOX. Il reato contestato era la diffamazione aggravata prevista dall’articolo 595 del codice penale, a seguito della querela del Prefetto di Belluno. Il provvedimento prevedeva la ricerca e il sequestro di computer, telefoni e supporti informatici, nonché successive analisi tecniche, copie forensi e verifiche dei file di log.

Il 5 febbraio il decreto venne eseguito con l’intervento della DIGOS, della Polizia Scientifica, di personale di polizia giudiziaria, della Squadra Volante e, successivamente, dei Carabinieri. Nell’esposto istituzionale presentato sulla vicenda sono indicati complessivamente tredici operatori. Furono sequestrati un MacBook e un iPhone, poi affidati al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero per gli accertamenti informatici. Quei dispositivi non contenevano soltanto materiale eventualmente collegato alle pubblicazioni contestate, ma anche comunicazioni personali, documentazione associativa, rapporti con iscritti e consulenti e materiale relativo alle attività di tutela svolte dall’Associazione.

Computer e telefono rimasero sequestrati per mesi e furono restituiti soltanto nel agosto 2025, sei mesi dopo. La vicenda arrivò anche in Parlamento: il 10 marzo 2025 l’onorevole Michele Gubitosa presentò l’interrogazione a risposta scritta n. 4-04552, richiamando espressamente la perquisizione, il sequestro dei dispositivi e le possibili conseguenze sulla libertà di espressione e sull’attività delle associazioni civiche. Nel novembre successivo ALTVELOX sottopose inoltre il caso ai principali organi istituzionali e di garanzia, chiedendo una verifica sulla proporzionalità delle misure adottate.

Il punto, quindi, non è sostenere che ogni perquisizione sia illegittima. Esisteva un decreto dell’autorità giudiziaria e le valutazioni sulla sua legittimità spettano agli organi competenti. La questione è un’altra: se, per accertare la paternità di pubblicazioni già pubbliche e riconducibili al Presidente dell’Associazione, fosse realmente necessario arrivare a una perquisizione personale e domiciliare, al sequestro per mesi degli strumenti di lavoro e all’analisi del loro contenuto informatico.
Gli articoli 15, 21 e 24 della Costituzione tutelano la segretezza delle comunicazioni, la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di difesa. Delmastro beneficia inoltre delle specifiche prerogative previste dall’articolo 68 della Costituzione, ma Nordio ha parlato della “vita intera di un individuo”. Ed è proprio questo il punto: anche nel telefono di un comune cittadino c’è una vita intera. Se quello richiamato dal Ministro è davvero un principio di civiltà giuridica, deve valere con la stessa attenzione anche quando davanti allo Stato non c’è un parlamentare, ma un cittadino che denuncia, critica e chiede conto alle istituzioni del loro operato.

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