IL TRIBUNALE HA RIBALTATO LA PRIMA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PACE DI PORDENONE ACCOGLIENDO LA TESI DELL'APPELLO PER CUI APPROVAZIONE E OMOLOGAZIONE NON SONO PROCEDURE ANALOGHE.
L'automobilista ricorrente era stato fermato lo scorso febbraio 2021 dalla Polizia Locale nel Comune di Fontanafredda (PN), catturato in eccesso di velocità da un apprecchio mobile "telelaser" e gli era stata comminata una sanzione di € 543.00 con decurtazione dei punti patente.
Veniva promosso ricorso della sanzione al Giudice di Pace di Pordenone che però non accoglieva la tesi difensiva, per la quale l'apparecchio utilizzato dalla Polizia Locale, non era a norma di legge in quanto privo di omologazione.
Sicuro però di aver rispettato le norme, l'automobilista pordenonese ha decisno di non arrendersi ed ha promosso appello al Tribunale di Pordenone, che qualche giorno fa ha accolto e sentenziato che l'apparecchio utilizzato, era privo di omologazione e di conseguenza la sanzione doveva essere annullata.
Il Tribunale testualmente: "Comune sul rilievo della novità della doglianza proposta. Se è vero che il motivo B) del ricorso di primo grado faceva espresso riferimento alla “mancata indicazione nel verbale del provvedimento di omologazione e/o approvazione dell’apparecchiatura telelaser” impiegata nella specie dalla Polizia municipale, nell’illustrare il motivo il (Omissis) aveva indicato la necessità che, come previsto dall’art. 142 comma 6 C.d.S., le violazioni ai limiti di velocità fossero rilevate tramite “apparecchiature debitamente omologate” osservando poi che (pag. 4 del ricorso) “...solo un Telelaser omologato può fornire la prova legittima dell’inosservanza dei limiti di velocità: senza omologazione,deve ritenersi insussistente la prova della violazione”. - La pacifica assenza, nella specie, del certificato di omologazione comporta l’annullamento del (solo) verbale col quale è stata contestata la violazione del limite di velocità, essendo inconferente in relazione all’ulteriore violazione accertata il riferimento alla predetta apparecchiatura ed ai suoi requisiti.
La questione della distinzione tra omologazione e approvazione delle apparecchiature per il rilevamento automatico della velocità è oggetto di contrasto in giurisprudenza: il Tribunale di Pordenone però, in maniera corretta, ha riformato la decisione di primo grado pronunciata dal giudice di pace, sposando la tesi del ricorrente e dando atto ancora una volta, che "i provvedimenti di omologazione e approvazione non hanno medesima valenza e che solo gli apparecchi omologati possono essere utilizzati per accertare la violazione dei limiti di velocità".
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