LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA NUOVAMENTE INDICANDO CHE IL RILEVATORE AUTOMATICO PUO' ESSERE POSIZIONATO ALLA DISTANZA DI 250 METRI DAL CARTELLO CHE INDICA LA PRESENZA DELL'APPARECCHIO RILEVATORE.
La Suprema Corte di Cassazione con il dispositivo N.26959/22 del 14.09.2022, accoglie l'appello di una Amministrazione Comunale avverso una sanzione precedentemente annullata ad un automobilista, al quale la Polizia Locale aveva accertato, a mezzo di apparecchiatura elettronica "che lo stesso, quale proprietario dell'autoveicolo in violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della Strada, era transitato oltre il limite massimo di velocità stabilito su quella strada extraurbana.
Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la strada percorsa era una"strada extraurbana con limite di velocità di 90 kmh"e che l'apparecchio di rilevamento della velocità utilizzato era il "omissis" il quale permetteva la rilevazione dell'infrazione ad avvenuto transito del veicolo, e che doveva, pertanto, escludersi che, nelle condizioni date, a fronte di"un veicolo lanciato a 113 kmh", fosse possibile procedere ad una contestazione immediata in sicurezza, ha rilevato, per quanto ancora interessa, che, relativamente alla censura di"omessa o inadeguata segnalazione dell'installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità", era sufficiente osservare che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori avevano dato atto di aver posizionato "la segnaletica mobile" (recante la dicitura" controllo elettronico della velocità") ad " una distanza di almeno 250 ml." e che gli stessi agenti avevano provveduto ad effettuare apposito"rilievo fotografico", prodotto in giudizio dal Comune, dal quale emergeval'idoneità della segnaletica", "sia per tipologia che per collocazione", "a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocità",nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.l. n. 117 del 2007, conv. con I. 160 del 2007, e del d.m. del 13/6/2017 e dell'obbligo, ivi previsto,"di rendere visibili le segnaletiche fisse ed automatiche".
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