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Lugo (RA): Semaforo rosso, omologazione assente e sanzione annullata!

Una recente decisione della giustizia amministrativa conferma un principio fondamentale: anche gli impianti per il rilevamento delle infrazioni semaforiche, al pari degli autovelox, devono essere omologati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lavoro eccelso dell'avvocato Roberto Iacovacci.


Il Giudice di Pace di Lugo (RA) ha annullato la sanzione perche il T Red non era omologato
Il Giudice di Pace di Lugo (RA) ha annullato la sanzione perche il T Red non era omologato

Nel caso specifico, il sistema Redvolution, installato da un Comune per contestare una violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, è risultato privo di omologazione, sebbene fosse stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture. Di conseguenza, la multa di 334 euro più spese è stata annullata in toto. La sentenza richiama anche un recente arresto della Cassazione (n. 10505/2024), che impone l'obbligo di prova rigorosa e documentale sulla funzionalità e l’affidabilità del dispositivo elettronico, ritenendo insufficiente il solo verbale di accertamento. Una svolta importante che apre la strada a migliaia di possibili ricorsi contro rilevazioni semaforiche effettuate con strumenti non omologati.


In data 8 novembre 2023, il Prefetto di Ravenna aveva respinto un ricorso gerarchico contro un verbale elevato per il passaggio con semaforo rosso, ma la vicenda ha preso una svolta significativa in sede giudiziaria.


La sanzione, pari a 334 euro più 5,50 euro di spese, era stata contestata dalla ricorrente per diverse ragioni, tra cui un elemento centrale: l’assenza di omologazione del dispositivo Redvolution utilizzato per rilevare l’infrazione. Il giudice ha accolto il ricorso proprio su questo punto, ritenendolo assorbente. Infatti, si è chiarito che anche i sistemi di rilevamento semaforico, così come gli autovelox, devono essere formalmente omologati e non semplicemente approvati. La differenza non è formale, bensì sostanziale: l'omologazione certifica la piena idoneità tecnica dello strumento a garantire misurazioni affidabili e legittime ai fini sanzionatori.


La Cassazione è molto chiara sul punto con numerose pronunce
La Cassazione è molto chiara sul punto con numerose pronunce

A rafforzare questa posizione è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024, che ha ribadito un principio chiaro: l’attendibilità dei dispositivi elettronici di rilevamento della velocità (e, per estensione logica, anche di quelli semaforici) deve essere provata esclusivamente mediante le certificazioni di omologazione e conformità. Non è ammissibile che tale prova venga surrogata da semplici affermazioni contenute nel verbale.


Il dispositivo Redvolution, come si legge negli atti, era stato approvato ma non omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1384 del 7 marzo 2016. Questo vizio ha portato all’integrale annullamento dell’ordinanza ingiunzione.


Nel frattempo in questi giorni leggiamo che varie amministrazioni comunali avendo spento gli autovelox stanno ripiegando in questi sistemi elettronici dei semafori, prima eravamo tutti pazzi perche non si rispettavano i limiti delle velocità, adesso siamo dei criminali perche passiamo tutti col rosso. Esilerante.


L'Arena 20.05.2025
L'Arena 20.05.2025

Questa decisione rappresenta un precedente di grande rilievo per la tutela dei cittadini. Chi riceve sanzioni per il passaggio con il rosso deve pretendere copia del decreto di omologazione dello strumento utilizzato (che non esiste), e in sua assenza, valutare seriamente l’impugnazione. È tempo che le amministrazioni locali rispettino le regole tecniche poste a presidio della legalità dell’accertamento.



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