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SENTENZA TRIBUNALE TREVISO FACCIAMO CHIAREZZA RIVOLGENDOSI ALLA CASSAZIONE.

COMUNICATO STAMPA DI MIGLIORE TUTELA - DICEMBRE 2022

Lo scrivente, in nome dell’ ”Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese Migliore Tutela” che si pregia di rappresentare, ha avuto occasione di leggere articolo apparso su TREVISO TODAY e il relativo commento attribuito al comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, in relazione a sentenza emessa dal Tribunale locale in materia di contravvenzioni elevate mediante autovelox: «Sono state di fatto accolte in pieno le tesi dell’Avvocatura del Comune». L’esimio Collega Avv. Fabio Capraro, pure Consigliere Vicepresidente di Migliore Tutela, non intendendo patire supinamente l’esiziale verdetto, ha prontamente dichiarato, in intervista rilasciata su ANTENNATRE, di voler procedere in Cassazione per risolvere definitivamente l’annosa questione. Ritiene, il legale, non essere le tesi sostenute dall’Avvocatura del Comune, in parte accolte dal Tribunale, conformi a legge e a consolidata giurisprudenza di legittimità.

Come Associazione abbiamo inteso rimettere l’analisi della “vexata questio”, per esigenze statutarie volte a perseguire la legalità e la certezza del diritto nell’interesse dell’intera collettività, alle cure di due distinti Comitati Tecnico Scientifici del Centro Tutela Legale (CO.TE.S. CTL), composti da legali e consulenti e tecnici qualificati, all’uopo istituiti in materia di METROLOGIA LGALE e di AUTOVELOX. Il responso ottenuto, racchiuso in due illuminanti elaborati 3 di complessive 111 pagine, risulta ben più articolato, ma al contempo lineare, rispetto alle argomentazioni dedotte dalla difesa del Comune richiamate, in parte, nella decisione finale emessa dal Tribunale della Marca Trevigiana. L’impianto difensivo del Comune e le argomentazioni addotte dal Tribunale di Treviso sono, invero, ben note da tempo allo scrivente e ai Consulenti CTL che si occupano di questa materia, avendole già affrontate e contrastate in diverse sedi giudiziarie.


Sulla base dei riscontri oggettivi tecnico-normativi scaturiti dagli accurati studi esperiti dai CO.TE.S. CTL emerge e affermiamo, quale punto nodale e risolutivo della questione, un’errata od omessa individuazione delle esatte fonti normative a cui dover fare espresso ineludibile riferimento. Senza voler e poter entrare, per necessitata brevità espositiva, nei meandri della questione, abbiamo rilevato nelle difese dei Comuni frequente richiamo a circolari ministeriali e determine dirigenziali per legittimare e motivare l’utilizzo della strumentazione autovelox ai fini sanzionatori. Il punto dirimente va diversamente individuato, in base alle relazioni CO.TE.S. CTL, richiamato il principio gerarchico delle fonti normative, nell’norma primaria - e nella validità da doversi e potersi attribuire alla dell’asserito illecito amministrativo acquisita mediante utilizzo della strumentazione autovelox ove priva di certificazione metrologica. Con nota sentenza n. 113/2015 la Corte Costituzionale ha affermato l’“applicazione profilo tecnico-normativo anche l’Autovelox come misurare la grandezza derivata Velocità = Spazio/Tempo".


In base al vigente art. 11 del T.U. delle Leggi metriche approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, "Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali". Pertanto, l'autovelox qualora impiegato per "controlli metrologici legali" ovvero per motivi di interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, declinati nella Direttiva 2004/22/CE del 31.3.2004, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE del 26.2.2014, deve essere ti tipo legale.


La legalizzazione dello strumento metrico, obbligatoria ove destinato a far fede, nei rapporti fra terzi, viene conseguita solo a mezzo di un D.M. di approvazione rilasciato dal MISE a domanda del fabbricante. Il solo rilascio del D.M. del Mise comporta la possibilità per il fabbricante di sottoporre lo stesso alle previste procedure tecnico-amministrative della c.d. Verificazione Prima, a seguito della quale vengono impressi i bolli da parte del Verificatore metrico. L'apposizione dei suddetti bolli conferisce allo strumento il crisma della legalità: solo allora potrà essere impiegato nei modi e alle condizioni dettate in seno al D.M. di ammissione alla Verifica e alla legalizzazione. Per poter operare come ad acquisire e generare una prova legale - o privilegiata o fide facente - del dato velocità, l’autovelox dev’essere ineluttabilmente munito di apposta certificazione metrologica che viene rilasciata, in Italia, solo dal MISE, 10 attraverso gli Uffici Metrici come dichiarato dallo stesso ministero con Circolare n. 4460/21.


NORME per ottenere il DM di Verifica Prima Metrologica Legale sono:

  • Regio Decreto n. 7088 del 1890 art. 10, 11 e 12;

  • Legge 23 marzo 1958 n.387 – Adesione dell’Italia alla Convenzione Internazionale di Metrologia Legale;

  • Decreto 10 maggio 1988 – Disposizioni sull’ammissione alla Verifica Metrica;

  • Decreto 18 maggio 1989 Ministero dell’Industria e Commercio – Verifiche Metrologiche in capo al MISE.

Alla luce di quanto evidenziato risulta inane disquisire sull’equivalenza lessicale tra le accezioni approvazione e omologazione - contemplate dall’art. 192 Regolamento di Attuazione CDS, in riferimento all’art. 45 CDS - eludendo la vera questione inerente la dedotta carenza di certificati metrologici qualora non richiesti e, di conseguenza, non acquisiti dalle case produttrici pur se obbligatori per attribuire agli autovelox valenza di strumenti metrici legali. Malgrado l’eloquente e dirimente prospettazione risolutiva qui richiamata in estrema sintesi, prova legale irripetibile acquisita una tantum a mezzo autovelox, amministrazioni comunali, prefetti e parte della magistratura di merito, si ostinano a voler disattendere la normativa speciale di riferimento e il chiaro indirizzo nomofilattico espresso in materia in ben 23 sentenze della Suprema Corte di Cassazione a cui dovrebbero, diversamente e rigorosamente, attenersi a sensi dell’art. 65 R.D. 30 gennaio 1941 n.12.


Alla luce di queste sommarie, pur esplicative, evidenze ci associamo al motivato disappunto espresso dallo stimato Collega e Consigliere Avv. Fabio Capraro, ben edotto sulla tematica affrontata, ritenendo necessario e doveroso appoggiare, a tutela degli interessi e dei diritti della collettività gravemente violati, l’iniziativa di demandare, una volta ancora, la soluzione della vertenza al giudice di legittimità. Prendiamo spunto da questa vicenda per elaborare e presentare a breve, nell’interesse dei consumatori che rappresentiamo, un esposto presso le competenti autorità inquirenti affinché abbiano a valutare l’eventuale sussistenza di condotte contra legem rilevanti anche sotto il profilo penale.

Riteniamo possa infatti sussistere, sotto il profilo di diritto, responsabilità in capo alle ditte che hanno fornito o stanno fornendo strumenti autovelox ove privi della certificazione metrologica necessaria per poterli utilizzare ai fini sanzionatori, condotta comportante pure, ove riconosciuta, grave danno erariale.


A pagare ingiustamente sono, per ora, i cittadini. Spetterà agli inquirenti fare opportuna chiarezza.

Cogliamo l’occasione per invitare la Pubblica Amministrazione, le Prefetture e la Magistratura ad un tavolo tecnico di confronto diretto, per affrontare e risolvere serenamente, in virtù della normativa di riferimento e degli approfonditi studi richiamati in materia, la tematica di odierno specifico interesse. Rimaniamo a disposizione per fornire ulteriori approfondimenti anche alle forze dell’ordine chiamate a vigilare, in prima fila, sulla sicurezza stradale.

Sentiti ringraziamenti.

Il Presidente (pro tempore) di MIGLIORE TUTELA - Avv. Emanuele Dalla Palma


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