AUTOVELOX NON OMOLOGABILI SE REGISTRANO DATI MASSIVI. GLI STRUMENTI PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' NON POSSONO REGISTRARE I DATI DI TUTTI I VEICOLI CHE TRANSITANO.
Importante sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto che mette chiarezza e stabilisce un principio da noi sempre sostenuto, principio di legalità che tutela gli tutti automobilisti.
FATTO:
Stiamo parlando della nota gara d'appalto indetta dal Comune di Padova testualmente scritta: “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo - art. 146 c. 2 e 3 ed alle infrazioni ai limiti massimi di velocità - art. 142 C.D.S., e servizi connessi”.
Quindi Padova necessitava di 24 nuovi autovelox "di ultima generazione" (che non esistono) ed aveva affidato l'incarico "in difformità di legge" alla Società (Omissis), priva però per il TAR DEL VENETO, dei previsti requisiti espressamente richiesti dal bando pubblico. Il Tribunale Amministrativo Veneto ha infatti contestualmente condannato l'Amministrazione Pubblica Padovana a risarcire la Società soccombente che invece avrebbe garantito quanto previsto da bando (e non ci risultano appelli).
IL DISPOSITIVO TAR:
"Per quanto di ragione, di tutti gli atti e verbali di gara, comunque denominati, con i quali e sulla base dei quali l'offerta di (Omissis) s.r.l. è stata ammessa e non esclusa dalla gara medesima nonché dichiarata aggiudicataria in base ai punteggi illegittimamente attribuiti, ivi compresa la proposta di aggiudicazione.".
"La ricorrente (Omissis) s.r.l. espone di avere preso parte alla procedura aperta, indetta dal Comune di Padova, per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo e alle infrazioni ai limiti massimi di velocità, oltre ai servizi connessi. Alla gara, retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, partecipava anche (Omissis) s.r.l., odierna controinteressata, che si collocava al primo posto della graduatoria, con un punteggio complessivo di 93,93 punti, e alla quale, con determinazione del 16 dicembre 2020, veniva aggiudicato il servizio. La ricorrente si graduava in seconda posizione, con 93,31 punti".
"Nel primo motivo, la ricorrente lamenta che la controinteressata avrebbe offerto un dispositivo non conforme alle specifiche stabilite dalla stazione appaltante. In particolare, (Omissis) S.r.l. avrebbe proposto il noleggio di un sistema che, oltre a rilevare le infrazioni al codice della strada in conformità al decreto di omologazione (che nello specifico ne permette l’utilizzo alternativo per due sole funzioni possibili: “controllo delle infrazioni al semaforo rosso” e “accertamento della velocità” – prot. 4708 del 2016), registra altresì in modo generico e in differenziato tutti i veicoli che transitano nel raggio di azione del dispositivo, verificando in automatico a mezzo di banche dati, ossia senza l’interposizione di un operatore, anche il rispetto degli obblighi di revisione e di assicurazione."
"Nel quadro normativo vigente, lo svolgimento, da parte dell’unico dispositivo di rilevazione, di tali funzioni automatiche di verifica e registrazione massiva a carico dei veicoli circolanti sul tratto di strada sottoposto a controllo, per di più in difformità rispetto al decreto di omologazione, risulterebbe vietato".
In merito deve essere ricordato come, di recente, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 509) abbia dettagliatamente ricostruito il complesso quadro normativo, regolatore della materia, precisando innanzitutto che, “in riferimento ai limiti di velocità, l'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) dispone che "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate... come precisato dal regolamento". Con maggior dettaglio, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del detto codice (approvato con d.P.R. 495/1992) delinea, all'art. 192, la procedura di omologazione e approvazione dei sistemi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, precisando, al comma 8, che "Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale". L'art. 345, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) statuisce che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; il comma 2, primo periodo, della stessa norma conferma, inoltre, che "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici".
10.4. Sulla base di tali dati normativi, a livello ministeriale sono state fornite precise indicazioni sulla possibilità di adibire i sistemi di rilevazione automatica della velocità, senza obbligo di contestazione immediata, a funzioni ulteriori. Nello specifico, la Direttiva del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2017, prot. 300/A5620/17/144/5/20/3 nell'Allegato denominato "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", stabilisce che "Gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione. Salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali" (si veda Allegato cit., Parte I "Dispositivi di misura della velocità", Capitolo 6 "Precauzioni a tutela della riservatezza personale"). Inoltre, per quanto di interesse, giova richiamare il provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati Personali, laddove, al paragrafo 5.3. ("Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada"), afferma testualmente che "Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di video sorveglianza, comportano un trattamento di dati personali. 5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate”.
LA SENTENZA TAR:
"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (SezionePrima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Padova e (OMISSIS) s.r.l., in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a favore della ricorrente (OMISSIS) s.r.l., liquidate nell’importo complessivo di €5.000,00 (cinquemila),oltre ad imposte ed oneri. Compensa le spese tra (OMISSIS) s.r.l. e le restanti parti del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".
Così deciso nella camera di consiglio del giorno XX XX XXXX, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
PRESIDENTE (OMISSIS)
REFERENDARIO ESTENSORE (OMISSIS)
REFERENDARIO (OMISSIS)
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